Municipality Credit Refusal Upheld in Playground Design Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipality under a financial equalization regime appealed a decision by the State Council, which upheld the refusal by the Department of Institutions to ratify a CHF 9,000 credit for the design of a children's playground, based on the argument that the estimated total cost exceeded the concept of "actual necessity" under the relevant law. The Administrative Court rejected the appeal, reasoning that the cantonal authority possesses broad discretionary power when reviewing expenditures of municipalities receiving financial aid, and this discretion was not abused because a playground was reasonably deemed non-priority infrastructure in an area already rich in green space, particularly during a period of severe financial constraints, meaning the decision was objectively sustainable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 DELCI, Art. 18 PAmm, Art. 7 LCint, Art. 9 LCint, Art. 61 PAmm, Art. 9 RLCint; Municipality Credit Refusal Upheld in Playground Design Dispute: The Administrative Court rejected the appeal, reasoning that the cantonal authority possesses broad discretionary power when reviewing expenditures of municipalities receiving financial aid, and this discretion was not abused because a playground was reasonably deemed non-priority infrastructure in an area already rich in green space, particularly during a period of severe financial constraints, meaning the decision was objectively sustainable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to deny ratification of the investment expenditure because it exceeded the municipality's needs.
Cited as the basis for judicial review of the discretionary power exercised by the cantonal authority.
Allows the judgment to be rendered based on the case files without further investigation.
Cited as a basis for the admissibility of the appeal.
Cited as a basis for the admissibility of the appeal.
Cited regarding the application of a judicial fee.
Cited in relation to the application of a judicial fee.
Cited as the legal basis for cantonal authorities to approve budgets, final accounts, and resolutions concerning extraordinary expenses in municipalities subject to compensation.
Testo completo
Incarto n. 52.98.00209 · Lugano 6 ottobre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 luglio 1998 del
Comune di __________ contro
la decisione 14 luglio 1998, no. 3381, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 maggio 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare un credito di fr. 9'000.--, stanziato dal consiglio comunale per la progettazione di un parco giochi;
viste le risposte:
- 26 agosto 1998 del Dipartimento delle istituzioni;
- 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con messaggio municipale no. 3/98 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 9'000.-- per la progettazione di un parco giochi per bambini in località __________ (part. no. __________ RFD);
che con risoluzione 29 gennaio 1998, adottata all'unanimità, il consiglio comunale ha autorizzato il municipio a contrarre un prestito di fr. 9'000.-- per finanziare la progettazione dell'opera;
che, versando il comune in regime di compensazione, il 24 febbraio 1998 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare la predetta risoluzione del legislativo comunale;
che, raccolto il preavviso negativo della commissione per la compensazione intercomunale, il 18 maggio 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha negato la ratifica, ritenendo che la spesa prevista per la realizzazione dell'opera (fr. 50-70'000.--) eccedesse "il concetto dell'effettiva necessità espresso dall'art. 9 DELCI";
che con giudizio 14 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal comune di __________;
che in sostanza il Governo ha condiviso l'assunto dell'istanza inferiore;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la ratifica del credito;
che, in sostanza, l’insorgente rileva che il comune manca di scuole, di asili e di infrastrutture ricreative; sottolinea inoltre che l’opera verrebbe finanziata con un contributo di fr. 50’000.- del locale consorzio RT;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento delle istituzioni con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 4 cpv. 4 della legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6) e 12 della legge sulla compensazione intercomunale (LCint; RL 2.1.2.3);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il comune di __________ versa in regime di compensazione e beneficia da anni degli aiuti previsti dall'art. 7 LCint;
che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 LCint il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i preventivi ed i consuntivi, nonché le risoluzioni assembleari concernenti spese straordinarie;
che tale norma va intesa nel senso che le deliberazioni summenzionate sono soggette a ratifica dell’autorità cantonale;
che il Consiglio di Stato ha delegato al Dipartimento delle istituzioni il compito di ratificare siffatti provvedimenti (art. 9 cpv. 1 del regolamento d’applicazione della LCint, RLCint; RL 2.1.2.3.1; cfr. anche allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8);
che l'art. 9 cpv. 1 seconda frase RLCint precisa che l'approvazione può essere negata ove le risoluzioni concernenti uscite d'investimento eccedessero i bisogni del comune;
che con il termine “bisogni” occorre intendere le necessità primarie di ogni comune, ovvero le opere ed i servizi fondamentali, soprattutto di natura infrastrutturale, la cui mancanza è fonte di disagi non trascurabili per la popolazione;
che nelle decisioni rese in applicazione degli art. 9 LCint e
9 RLCint l'autorità cantonale fruisce di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso di tale potere (cfr. art. 61 PAmm; STA 10.11.97 in re comune di __________);
che l'esercizio del potere d'apprezzamento è abusivo quando ha luogo in spregio dei principi fondamentali del diritto, in particolare di quelli riferiti alla parità di trattamento ed all'adeguatezza (cfr. Borghi/Corti, ad art. 61 N 2d; Scolari, Diritto amministrativo, Vol. I, N. 86 seg.);
che la valutazione operata dall’autorità decidente in base al potere d’apprezzamento conferitole dalla legge deve apparire priva di ragioni oggettive, fondata su criteri estranei alla materia, in altri termini insostenibile e non soltanto opinabile;
che, nell’evenienza concreta, il Dipartimento delle istituzioni non ha certamente abusato del potere d’apprezzamento conferitogli dall’art. 9 RLCint, ritenendo che il previsto parco giochi per bambini costituisse un’opera che eccede "il concetto dell'effettiva necessità” espresso dalla norma succitata;
che appare invero del tutto ragionevole affermare che una simile infrastruttura in un comune ancora immerso nel verde, che dispone di ampi spazi per le attività ricreative infantili, non costituisca un'opera prioritaria, la cui mancanza incide negativamente sulla qualità della vita, arrecando alla popolazione locale disagi di non trascurabile portata;
che la valutazione operata dall'autorità dipartimentale appare perfettamente sostenibile, soprattutto in un momento contrassegnato da gravi ristrettezze finanziarie;
che il fatto che l’opera risulti finanziata in larga misura dal contributo prospettato dal consorzio RT non giustifica una diversa conclusione;
che immune da violazioni del diritto, la decisione governativa impugnata va pertanto confermata;
che date le circostanze si prescinde dall’applicazione di una tassa di giustizia;
visti gli art. 9, 12 LCint; 9 RLCint; 3, 18, 20, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario