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52.1998.202 • TCA TI 52.1998.202 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal for Municipal Tax Exemption Transferred to Tax Chamber

Numero d'incarto 52.1998.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers filed an appeal seeking exemption from the municipal tax portion allocated to funding the local parish, arguing they were not members of the local Christian community, after the municipality rejected their request, claiming the payment stemmed from the seizure of parish assets, and the State Council subsequently upheld the rejection based on the same reasoning; however, the Administrative Cantonal Court annulled the State Council's resolution, reasoning that the initial request concerned the calculation of municipal tax, for which the proper appeal route under tax law was to the Tax Chamber of the Court of Appeal, not the State Council, and thus ordered the appeal be transferred to the competent tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 49 Cost, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 275 LT, Art. 61 PAmm; Taxpayer Appeal for Municipal Tax Exemption Transferred to Tax Chamber: §§ Il ricorso 6 febbraio 1996 di __________ e __________, indirizzato al Consiglio di Stato, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la loro domanda di esonero dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia è trasmesso per competenza alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

Parole chiave

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franchigie fiscali imposta locale autorità fiscale decisioni incidentali imposta ecclesiastica ente locale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 49 Cost
Art. 208 cpv. 1 LOC
che, nella misura in cui il Consiglio di Stato ha fondato la competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1 LOC, anche la competenza di questo Tribunale è data in virtù della stessa disposizione;
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Cited in the considerations regarding the timeliness of the appeal, although this procedural basis is not explicitly repeated in the final orders, it is included in the list of cited articles before the dispositive.
Art. 43 PAmm
Cited in the considerations regarding the legitimacy of the appellants, although this procedural basis is not explicitly repeated in the final orders, it is included in the list of cited articles before the dispositive.
Art. 275 LT
che, inoltre, per quanto concerne le imposte comunali, in mancanza di norme particolari sono applicabili a titolo sussidiario, per analogia, le disposizioni in materia di imposte cantonali (art. art. 275 LT);
Art. 61 PAmm
Cited as the basis for annulling the decision of the State Council because it violated the law.
Art. 4 PAmm
Cited for the transmission of the appeal to the Administrative Tax Chamber of the Court of Appeal due to lack of jurisdiction.
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for not levying a judgment fee.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 PAmm

Cited as the basis for annulling the decision of the State Council because it violated the law.

art. 4 PAmm

Cited for the transmission of the appeal to the Administrative Tax Chamber of the Court of Appeal due to lack of jurisdiction.

art. 28 PAmm

Cited as the basis for not levying a judgment fee.

art. 46 cpv. 1 PAmm

Cited in the considerations regarding the timeliness of the appeal, although this procedural basis is not explicitly repeated in the final orders, it is included in the list of cited articles before the dispositive.

art. 43 PAmm

Cited in the considerations regarding the legitimacy of the appellants, although this procedural basis is not explicitly repeated in the final orders, it is included in the list of cited articles before the dispositive.

art. 18 PAmm

Cited in the list of articles before the dispositive, but not explicitly used in the operative part.

art. 2 PAmm

Cited in the list of articles before the dispositive, but not explicitly used in the operative part.

art. 299 LT

Cited in the list of articles before the dispositive, as it defines the specific tax appeal procedure that should have been followed.

art. 208 LOC

Cited in the list of articles before the dispositive, concerning the general rules on appealing municipal decisions, which were superseded by the specific tax law provisions.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00202 · Lugano 11 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 luglio 1998 di

__________ e __________ contro

la risoluzione 7 luglio 1998 (3181) del Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso 6 febbraio 1996 contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la loro domanda di esonero dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia;

viste le risposte:

- 5 agosto 1998 del Consiglio di Stato;

- 10 agosto 1998 del Consiglio parrocchiale di __________;

- 24 agosto 1999 del Comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

che, con scritto 2 ottobre 1995, __________ ed __________, domiciliati a __________, hanno sollecitato il municipio di __________ ad esonerarli dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia, adducendo di non far parte della locale comunità cristiana;

che, con decisione 31 gennaio 1996, il municipio di __________ si è rifiutato di dar seguito alla menzionata domanda, per il motivo che il contributo versato annualmente a favore della parrocchia derivava dall'incameramento dei beni di quest'ultima;

che, con ricorso 6 febbraio 1996 fondato sull'art. 49 Cost., __________ ed __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale appena ricordata, al quale hanno domandato di annullarla e di concedere loro la possibilità di dedurre dall'imposta comunale, a partire dal 1995, la percentuale risultante dalla divisione dell'importo del contributo versato dal comune alla parrocchia per il gettito fiscale annuo del comune accertato in sede di consuntivo;

che, con risoluzione 7 luglio 1998, il Consiglio di Stato, accertata la competenza a decidere il gravame, lo ha respinto, perché l'obbligo del comune nei confronti della parrocchia derivava effettivamente da un incameramento dei beni di quest'ultima;

che, con ricorso 21 luglio 1998, __________ ed __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso il giudicato governativo, del quale domandano l'annullamento per motivi che non è necessario riassumere ai fini del giudizio;

che il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del ricorso, il municipio di __________ si è rimesso al giudizio del Tribunale mentre che il consiglio parrocchiale ha comunicato di non avere osservazioni da presentare sul contenzioso;

che, nella misura in cui il Consiglio di Stato ha fondato la competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1 LOC, anche la competenza di questo Tribunale è data in virtù della stessa disposizione;

che il ricorso è del pari tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art.

43 PAmm);

che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che l'appena menzionata disposizione legale, la quale prevede l'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale amministrativo, ha carattere di legge generale;

che talune leggi istituiscono delle deroghe a questa regola generale per le materie della stesse trattate;

che, per quanto qui interessa, l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;

che, inoltre, per quanto concerne le imposte comunali, in mancanza di norme particolari sono applicabili a titolo sussidiario, per analogia, le disposizioni in materia di imposte cantonali (art. art. 275 LT);

che nel concreto caso la richiesta 2 ottobre 1995 dei ricorrenti concerneva di tutta evidenza il calcolo dell'imposta comunale che li riguardava, della quale essi sollecitavano una modifica;

che, pertanto, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di é rifiutato di dar seguito alla loro richiesta doveva essere esperito un ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (cfr. STA inedita 2 febbraio 1983 in re comune di __________, consid. C e D, relativa alla LT 1976; inoltre, nello stesso senso, per il diritto vigente, la sentenza della Camera di diritto tributario pubbl. in RDAT I-1993 N. 19t);

che, di conseguenza, a torto il Consiglio di Stato ha ammesso la competenza a decidere il gravame 6 febbraio 1996;

che il suo giudizio deve essere annullato, in quanto lesivo del diritto (art. 61 PAmm), ed il ricorso 6 febbraio 1996 trasmesso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 4 PAmm;

che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);

che per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC, 299 LT, 2, 4, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La risoluzione 7 luglio 1998 (3181) del Consiglio di Stato è annullata.

§§ Il ricorso 6 febbraio 1996 di __________ e __________, indirizzato al Consiglio di Stato, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la loro domanda di esonero dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia è trasmesso per competenza alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

2. Non si preleva una tassa di giudizio.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario