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52.1998.2 • TCA TI 52.1998.2 Generato dall'IA

Italian National's Expired Residence Permit Appeal Dismissed for Mootness and Lack of Federal Jurisdiction

Numero d'incarto 52.1998.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An Italian national, whose residence permit was set to expire in March and whose renewal had been anticipatedly denied by the authorities due to unemployment since 1996, appealed this decision, which was subsequently upheld by the State Council. The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because the permit had already expired, rendering the request for annulment moot, and furthermore, because the denial of a residence or domicile permit, absent specific legal rights granted by federal law or international agreements for this individual's situation, is not subject to a federal administrative appeal, meaning the cantonal court lacked jurisdiction for review.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LDDS, Art. 8 CEDU, Art. 98a OG, art. 3, 28 e 60 PAmm, art. 7, 9, 17 LDDS, art. 28 PAmm; Italian National's Expired Residence Permit Appeal Dismissed for Mootness and Lack of Federal Jurisdiction: The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because the permit had already expired, rendering the request for annulment moot, and furthermore, because the denial of a residence or domicile permit, absent specific legal rights granted by federal law or international agreements for this individual's situation, is not subject to a federal administrative appeal, meaning the cantonal court lacked jurisdiction for review.

Parole chiave

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permesso di dimora scaduto diritto di soggiorno incompetenza per materia autorità amministrativa annullamento della cittadinanza agevolata stato richiedente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 9 cpv. 2 LDDS
che tale provvedimento non si configura quale revoca ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LDDS, nella misura in cui lo straniero o la straniera può risiedere legalmente nel nostro Paese fino alla scadenza del suo permesso;
Art. 8 CEDU
This international provision is cited in the context that led to the declaration of inadmissibility in order 1.
Art. 98a OG
This provision relates to the review powers of the Administrative Court, which is cited when determining the inadmissibility of the appeal in order 1.
art. 3, 28 e 60 PAmm
These procedural articles are cited in relation to the declaration of inadmissibility in order 1.
art. 7, 9, 17 LDDS
These articles concerning foreigners' law are cited in the context that led to the declaration of inadmissibility in order 1, specifically concerning the lack of a right to a residence permit.
art. 28 PAmm
Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.
art. 60 PAmm
Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.
art. 3 PAmm
Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997

This provision relates to the jurisdiction of the Administrative Court, which is cited when determining the inadmissibility of the appeal in order 1.

art. 98a OG

This provision relates to the review powers of the Administrative Court, which is cited when determining the inadmissibility of the appeal in order 1.

art. 3, 28 e 60 PAmm

These procedural articles are cited in relation to the declaration of inadmissibility in order 1.

art. 7, 9, 17 LDDS

These articles concerning foreigners' law are cited in the context that led to the declaration of inadmissibility in order 1, specifically concerning the lack of a right to a residence permit.

art. 8 CEDU

This international provision is cited in the context that led to the declaration of inadmissibility in order 1.

Tratto di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868

This treaty is cited in the context that led to the declaration of inadmissibility in order 1.

Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato

This declaration is cited in the context that led to the declaration of inadmissibility in order 1.

Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964

This agreement is cited in the context that led to the declaration of inadmissibility in order 1.

art. 28 PAmm

Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.

art. 60 PAmm

Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.

art. 28 PAmm

Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.

art. 3 PAmm

Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.

art. 28 PAmm

Cited as a general procedural rule concerning the main ruling in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00002 · Lugano 15 aprile 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

Segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 dicembre 1997 di

__________ Contro

la risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6336) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il rifiuto anticipato 1° ottobre 1997 del rinnovo del suo permesso di dimora da parte del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri;

viste le risposte:

- 9 gennaio 1998 del Consiglio di Stato,

- 12 gennaio 1998 della Sezione degli stranieri;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________, cittadina italiana nata il __________, è entrata in Svizzera il 15 settembre 1994, stabilendosi a __________;

che a partire da quella data essa ha beneficiato di un permesso di dimora B, in seguito regolarmente rinnovato, a scopo di lavoro per l'attività di tecnico multimediale presso la succursale di __________ della __________;

che il 1° ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri - constatato in sostanza che la titolare sarebbe senza lavoro dal gennaio 1996 beneficiando delle prestazioni erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) - le ha comunicato il diniego del rinnovo del permesso di dimora al momento della scadenza prevista per il 14 marzo 1998, ritenuto inoltre che non si evincerebbero concreti motivi atti a concludere la sua impossibilità di rientrare in Italia;

che il 10 ottobre 1997 __________ è insorta contemporaneamente sia davanti al Consiglio di Stato sia direttamente al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento del provvedimento, l'audizione personale, e il riconoscimento del diritto di domicilio in Ticino in base al suo nuovo progetto di attività lucrativa indipendente. Sostiene inoltre che il Consiglio di Stato - quale vertice della pubblica amministrazione - non adempierebbe i requisiti per statuire sulle controversie amministrative, non essendo un tribunale indipendente e libero di sindacare i

fatti ed il diritto: donde la sua proposta di ricusa;

che il 16 dicembre 1997 lo scrivente Tribunale, in ossequio al doppio grado giurisdizione, ha dichiarato irricevibile il gravame e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per competenza;

che con giudizio 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa interposta da __________;

che contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio subordinatamente il rinnovo del permesso di dimora a partire dal 14 settembre 1998;

che il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa;

che ad identica conclusione è pervenuta la Sezione degli stranieri con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono;

Considerato, in

diritto

che il ricorso è rivolto contro l'anticipato rifiuto del rinnovo del permesso di dimora di __________ da parte della Sezione degli stranieri;

che tale provvedimento non si configura quale revoca ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LDDS, nella misura in cui lo straniero o la straniera può risiedere legalmente nel nostro Paese fino alla scadenza del suo permesso;

che tale permesso è scaduto il 14 marzo 1998;

che, pertanto, la ricorrente non ha più un interesse pratico e attuale all'annullamento del giudizio impugnato;

che il gravame è dunque da dichiarare ormai privo d'oggetto;

che anche se si volesse considerare tale permesso come non ancora scaduto e - di riflesso - l'esistenza di un interesse pratico e attuale della ricorrente al suo rinnovo, oppure se si volesse prendere in considerazione una decisione di non rinnovo del permesso, il ricorso è in tutti i casi irricevibile;

che difatti in materia di

diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997);

che giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto;

che la ricorrente non ha il diritto di vedersi rinnovato il permesso di dimora o il rilascio di un permesso di domicilio, dal momento che la legislazione interna non accorda di principio agli stranieri un diritto all'ottenimento o al rinnovo di un permesso per poter risiedere o per poter svolgere un'attività lucrativa in suolo elvetico, a meno che la legge non lo preveda espressamente (DTF 118 Ib 145);

che l'insorgente non è coniugata con cittadino svizzero o con straniero domiciliato e non possiede il permesso di dimora da almeno cinque anni (artt. 7 e 17 LDDS);

che né il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868, né la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato, e nemmeno l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 conferiscono alla ricorrente un diritto all'ottenimento del rinnovo del permesso di dimora o al rilascio del permesso di domicilio;

che inoltre l'art. 8 CEDU non trova applicazione in specie, l'insorgente non avendo relazioni famigliari in Svizzera;

che, in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo Tribunale va pure dichiarato irricevibile;

che il caso in rassegna non si apparenta a quello di __________ richiamato dall'insorgente (inc. n. 52.97.174), tale vertenza avendo per oggetto una domanda di ricusa,

che, visto l'esito, il gravame non necessita pertanto ulteriore disamina;

che, date le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e ad incassare le spese di procedura;

Per questi motivi,

visti gli art. 98a OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; il Tratto di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato; l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964; 8 CEDU; 7, 9, 17 LDDS; 3, 28 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse, né spese.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario