Co-Owners Appeal Refusal to Mandate Permit for Tenant's Interior Commercial Alterations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAProperty co-owners appealed a decision upholding a municipal refusal to require a building permit for interior transformations undertaken by their tenant in a ground-floor commercial space, which the tenant intended to change from a general food store to a specialized gastronomic shop selling pizzas for takeaway. The court dismissed the appeal, reasoning that the tenant's modifications, involving minor internal alterations like installing cooling counters and an electric oven, did not constitute a substantial change in use or significant impact on the surrounding environment or urbanization works, and thus did not rise to the level of a change in designation requiring a building permit under relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 ORC, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 6 cpv. 1 cifra, Art. 3 cpv. 1 lett. a RLE, Art. 3 cpv. 1 lett. b RLE; Co-Owners Appeal Refusal to Mandate Permit for Tenant's Interior Commercial Alterations: The court dismissed the appeal, reasoning that the tenant's modifications, involving minor internal alterations like installing cooling counters and an electric oven, did not constitute a substantial change in use or significant impact on the surrounding environment or urbanization works, and thus did not rise to the level of a change in designation requiring a building permit under relevant law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines when a building permit is necessary, forming the basis for rejecting the appeal.
Cited in the grounds for the decision, relating to the standing/legitimacy of the appellants.
Cited in the grounds for the decision, relating to the admissibility/timeliness of the appeal.
Cited in the grounds for the decision, relating to the procedural handling of the appeal.
Cited in the grounds for the decision, relating to the procedural handling of the appeal.
Cited in the grounds for the decision, concerning the administrative proceedings.
Cited in the grounds for the decision, concerning the evidence in administrative proceedings.
Cited in the grounds for the decision, concerning the decision-making authority.
Cited in the grounds for the decision, concerning legal fees (though the specific cost article cited in order 2 appears to be missing from the citation list but is standard for costs).
Cited in the grounds for the decision, concerning the evidence in administrative proceedings.
Cited in the grounds for the decision, concerning legal fees (though the specific cost article cited in order 2 appears to be missing from the citation list but is standard for costs).
Testo completo
Incarto n. 52.1998.00177 · Lugano 19 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 giugno 1998 di
__________ __________ entrambi patrocinati dall'avv. __________ contro
la risoluzione 10 giugno 1998 (n. 2666) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro la decisione 18 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda dei ricorrenti volta a sottoporre a permesso di costruzione alcune trasformazioni attuate dalla __________ nello stabile di loro proprietà (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 7 luglio 1998 del Consiglio di Stato,
- 5 agosto 1998 della __________,
- 19 agosto 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ e __________ sono comproprietari di uno stabile situato a __________ nella zona del nucleo (part. n. __________ RF);
che il locale a pianterreno, adibito a negozio di generi alimentari, è stato locato nel 1993 alla __________, gerente dell'attiguo bar __________;
che nel gennaio del 1998 i ricorrenti hanno constatato che la __________ aveva intrapreso lavori di trasformazione del negozio, praticando fra l'altro alcuni fori nelle pareti, allo scopo di adibirlo - come annunciato pubblicamente - alla vendita di specialità gastronomiche e pizze da asportare;
che __________ e __________ hanno chiesto al municipio di intervenire nei confronti della __________, esigendo l'inoltro di una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione da negozio a cucina/pizzeria del bar attiguo; nel frattempo hanno chiesto al Pretore lo sfratto della locataria;
che con decisione 18 marzo 1998 il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che la __________ stesse eseguendo soltanto lavori interni, non soggetti a permesso di costruzione;
che con giudizio 10 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, escludendo a sua volta che i lavori in oggetto integrassero gli estremi di un cambiamento di destinazione;
che contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato e che fosse accertato che i lavori intrapresi e nel frattempo sospesi per ordine del Pretore erano soggetti a permesso di costruzione;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio e la __________, con argomenti che non occorre riassumere;
che la __________ è nel frattempo fallita ed è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio (art. 66 ORC);
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale è data (art.
21 cpv. 1 LE) e legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria;
che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale, ivi compreso il cambiamento di destinazione, e la demolizione di edifici ed impianti di qualsiasi genere (art. 1 cpv. 2 LE; 4 lett. a RLE);
che soggiacciono in particolare a permesso di costruzione secondo la procedura della notifica i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale di edifici e impianti (art. 6 cpv. 1 cifra
1 RLE);
che per cambiamento di destinazione si intende un cambiamento delle modalità di utilizzazione di un edificio o di un impianto che richiama l'applicazione di norme di diritto materiale diverse da quelle applicabili rispetto all'uso anteriore e che comporta una variazione nell'uso delle opere di urbanizzazione o ingenera altre ripercussioni sull'ambiente circostante;
che non soggiacciono invece a licenza edilizia i lavori di ordinaria manutenzione che non modificano né l'aspetto esterno, né la destinazione degli edifici e impianti (art. 3 cpv. 1 lett. a RLE), le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento di pareti e porte (art. 3 cpv. 1 lett. b RLE);
che le tavole processuali non forniscono in concreto sufficienti elementi per accreditare la tesi dei ricorrenti;
che la sostituzione di parte dell'arredo, l'installazione di un bancone refrigerante e di un forno elettrico per la cottura di pane e pizze, l'adattamento dell'impianto elettrico, la posa di luci, ventilatori ed altoparlanti configurano modifiche di minima entità non soggette a permesso di costruzione;
che la trasformazione di un negozio di generi alimentari in uno spaccio di specialità gastronomiche non integra gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia;
che una simile modifica delle modalità di utilizzazione non incide in misura significativa né sulle opere di urbanizzazione e non comporta nemmeno una variazione significativa delle ripercussioni ingenerate sull'ambiente circostante;
che nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti siccome soccombenti;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 400.- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario