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52.1998.176 • TCA TI 52.1998.176 Generato dall'IA

Clinic Appeal Dismissed for Lack of Standing in Disciplinary Matter

Numero d'incarto 52.1998.176
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A clinic appealed a departmental decision not to impose disciplinary measures against a medical director following allegations of irregularities in medical service billing, arguing that its right to be heard was violated and the investigation was insufficient. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that while the decision not to proceed might generally be challengeable, the complaining entity, as the original whistleblower, lacked the legal standing to appeal disciplinary or non-prosecution decisions concerning a health professional under the relevant statutory framework, as such proceedings exclusively concern the supervisory authority and the regulated professional.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 59 cpv. 5 LSan, Art. 95 LSan, Art. 95 cpv. 3 LSan, Art. 69 CPP; Clinic Appeal Dismissed for Lack of Standing in Disciplinary Matter: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that while the decision not to proceed might generally be challengeable, the complaining entity, as the original whistleblower, lacked the legal standing to appeal disciplinary or non-prosecution decisions concerning a health professional under the relevant statutory framework, as such proceedings exclusively concern the supervisory authority and the regulated professional.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere decisioni in materia medica autorità disciplinare sanzione amministrativa diritto di essere sentito disdetta tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 PAmm

The appeal was declared inadmissible due to lack of active standing, which falls under procedural grounds regulated by the Administrative Procedure Law.

art. 60 PAmm

The court invoked this procedural article in its final disposition concerning the inadmissibility of the appeal.

art. 61 PAmm

The court cited this procedural article in its final disposition, related to case handling, alongside the basis for inadmissibility.

art. 28 PAmm

The court cited this procedural article in its final disposition, related to the admissibility check.

art. 18 PAmm

The court cited this procedural article in its final disposition, related to the right to appeal.

art. 3 PAmm

The court cited this procedural article in its final disposition, concerning the jurisdiction of the Administrative Tribunal.

art. 6 RCVS

The court cited this article concerning the rights of the complainant during investigations, used to dismiss the claim regarding the right to be heard.

art. 95 LSan

This article concerning fines was cited in the final disposition preamble, although the decision was based on inadmissibility.

art. 59 LSan

This article concerning sanctions was cited in the final disposition preamble, although the decision was based on inadmissibility.

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the final disposition preamble, related to the basis for appeal.

art. 28 PAmm

This procedural article was cited in the final disposition preamble, related to the procedural requirements for appeal.

art. 18 PAmm

This procedural article was cited in the final disposition preamble, related to the right to appeal.

art. 60 PAmm

This procedural article was cited in the final disposition preamble, related to jurisdiction/admissibility.

art. 61 PAmm

This procedural article was cited in the final disposition preamble, related to the process of judgment.

art. 6 RCVS

This article was cited in the final disposition preamble concerning the rights of the complainant during investigation.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00176 · Lugano 31 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 giugno 1998 di

__________ patrocinata da: avv. __________ contro

la decisione 8 giugno 1988, del Dipartimento delle opere sociali, che rinuncia ad adottare provvedimenti disciplinari a carico del PD dott. med. __________;

viste le risposte:

- 7 luglio 1988 della Commissione di vigilanza sanitaria;

- 9 luglio 1988 del Dipartimento delle opere sociali, Divisione della salute pubblica;

- 10 luglio 1988 del PD dott. med. __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 1. dicembre 1997 la direzione della Clinica __________, di proprietà della qui ricorrente, ha segnalato al medico cantonale che il PD dott. med. __________, responsabile del suo reparto di neonatalogia, avrebbe commesso irregolarità nella registrazione e nella conseguente fatturazione di prestazioni mediche da lui dispensate;

che il 29 di quello stesso mese il Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha dato mandato alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) di:

*a)* *accertare la fondatezza delle segnalazioni per quanto attiene al comportamento professionale degli operatori sanitari coinvolti;*

*b) segnalare al Dipartimento eventuali carenze di ordine organizzativo* (....);

che, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, il 4 giugno 1998 la CVSan ha rimesso al DOS un rapporto che scagionava il dott. __________ da qualsiasi sospetto di irregolarità;

che l'8 giugno 1998 il DOS ha comunicato al medico denunciato ed alla direzione della clinica __________ di condividere le conclusioni della CVSan e di prescindere dall'adozione di provvedimenti nei suoi confronti;

che contro questa determinazione dipartimentale la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al DOS per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria;

che, dopo aver rilevato di limitare il ricorso alla decisione di non perseguire il dott. __________, l'insorgente rimprovera all’autorità cantonale di aver leso il suo diritto di essere sentita, omettendo di informarla sull'apertura, sugli sviluppi e sull'esito dell'inchiesta esperita dalla CVSan;

che, nel merito, la __________ rimprovera all'autorità cantonale di essersi limitata ad un’istruttoria sommaria, omettendo di approfondire gli accertamenti;

che il ricorso è avversato tanto in ordine, quanto nel merito dal DOS, dalla CVSan e dal resistente dr. __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;

considerato, in diritto

che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);

che, notoriamente, la competenza di questo Tribunale non è stabilita per clausola generale, ma secondo il cosidetto sistema enumerativo: il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti e di Commissioni speciali è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm N. 2 e rimandi);

che non tutte le decisioni rese dal DOS in applicazione della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan; RL 6.1.1.) sono direttamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo: il ricorso è dato soltanto in alcune ipotesi esplicitamente previste dalla legge;

che l'art. 59 cpv. 5 LSan prevede in particolare la possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale le decisioni di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria o di ammonimento, pronunciate dal DOS a titolo di sanzione, in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di ripetuta inosservanza dei doveri professionali o per continua violazioni delle disposizioni di legge, nonché delle norme deontologiche;

che sono inoltre impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo le multe inflitte dal DOS secondo la LPContr per violazioni della LSan e dei regolamenti di applicazione (art. 95 LSan e 4 della legge di procedura per le contravvenzioni; LPContr, RL 3.3.3.4.);

che, nell'evenienza concreta, il Dipartimento delle opere sociali ha deciso di non adottare provvedimenti di sorta nei confronti del resistente dr. __________ in relazione alle presunte irregolarità segnalate dalla direzione della Clinica __________ alle autorità sanitarie cantonali;

che nella misura in possono esservi ravvisati gli estremi di una decisione di non luogo a procedere, il provvedimento è di principio deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto secondo l'art.

59 cpv. 4, quanto secondo l'art. 95 cpv. 3 LSan;

che, entro questi limiti, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può quindi essere ammessa;

che alla ricorrente non può tuttavia essere riconosciuta alcuna qualità per agire in giudizio in via di ricorso;

che la denuncia inoltrata all'autorità cantonale nei confronti di un operatore sanitario per violazione della LSan non è atta a conferire al suo autore veste di parte nel procedimento disciplinare o contravvenzionale eventualmente promosso dal titolare del potere di vigilanza o dell'azione penale;

che per sua intrinseca natura il procedimento disciplinare concerne in effetti soltanto l'autorità e le persone soggette al potere di vigilanza (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 54 B VI e rimandi; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);

che la LPContr non conosce d’altro canto l’istituto della costituzione di parte civile previsto dall’art. 69 CPP ai fini del conferimento della qualità di parte al danneggiato nell’ambito dei procedimenti penali;

che il denunciante non è pertanto legittimato ad impugnare né le decisioni di revoca dell'autorizzazione o di ammonimento adottato a titolo di sanzione dal DOS in applicazione dell'art. 59 cpv. 3 LSan, né le multe inflitte dalla medesima autorità giusta l'art. 95 LSan;

che il denunciante non è in effetti toccato da simili provvedimenti in misura maggiore di qualsiasi altro amministrato;

che parimenti dev'essere negata al denunciante la legittimazione attiva ad impugnare le decisioni di non luogo a procedere o di abbandono del procedimento rese dal DOS nel quadro delle disposizioni succitate;

che la qualità per agire in giudizio non può essere dedotta nemmeno dal diritto ad essere sentito, che l'art. 6 cpv. 1 del regolamento della CVSan (RCVSan; RL 6.1.1.1.2.) riconosce al denunciante nell'ambito delle indagini esperite da tale commissione, alle cui conclusioni inerisce comunque soltanto natura di preavviso non impugnabile;

che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto in ordine per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che la tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza;

visti gli art. 59, 95 LSan; 6 RCVS; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giudizio di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.

3. La ricorrente rifonderà fr. 800.-- al resistente dr. __________ a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario