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52.1998.167 • TCA TI 52.1998.167 Generato dall'IA

Asylum Seeker's Residence Permit Revocation Appeal Dismissed for Late Filing

Numero d'incarto 52.1998.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, whose asylum claim was previously rejected, appealed the revocation of their annual residence permit, which had been granted based on a subsequent marriage to a local citizen that subsequently ended in divorce. The administrative court found that the court had jurisdiction to hear the appeal against the permit revocation, but ultimately declared the appeal inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory deadline, as the filing date, indicated by the postal stamp, exceeded the deadline calculated from the date the appellant received the challenged government resolution.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 60 PAmm; Asylum Seeker's Residence Permit Revocation Appeal Dismissed for Late Filing: The administrative court found that the court had jurisdiction to hear the appeal against the permit revocation, but ultimately declared the appeal inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory deadline, as the filing date, indicated by the postal stamp, exceeded the deadline calculated from the date the appellant received the challenged government resolution.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora permesso di dimora atto tardivo domanda d'asilo tardiva insinuazione del credito ripristino dello statuto di rifugiato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Cited in the final list of provisions, but the decision to dismiss due to inadmissibility relies primarily on Art. 46 PAmm.
Art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS
che con risoluzione 20 maggio 1998 fondata sugli art. 9 cpv.
Art. 43 PAmm
Mentioned in the reasoning regarding the appellant's standing (qualità per interporre ricorso).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Cited in the reasoning to establish the untimeliness of the appeal, which led to the declaration of inadmissibility in order 1.
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for imposing costs on the losing party in order 2.
art. 60 PAmm
Cited in the final list of provisions.
art. 3 PAmm
Cited in the final list of provisions.
art. 101 lett. d OG
Cited in the final list of provisions regarding the possibility of further appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 cpv. 1 PAmm

Cited in the reasoning to establish the untimeliness of the appeal, which led to the declaration of inadmissibility in order 1.

art. 48 PAmm

Mentioned in the preamble (richiamato) regarding general procedural context.

art. 43 PAmm

Mentioned in the reasoning regarding the appellant's standing (qualità per interporre ricorso).

art. 28 PAmm

Cited as the basis for imposing costs on the losing party in order 2.

art. 60 PAmm

Cited in the final list of provisions.

art. 3 PAmm

Cited in the final list of provisions.

art. 101 lett. d OG

Cited in the final list of provisions regarding the possibility of further appeal.

art. 100 lett. b n. 3 OG

Cited in the final list of provisions regarding the possibility of further appeal.

art. 98a OG

Cited in the final list of provisions regarding the possibility of further appeal.

Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997

Cited in the final list of provisions regarding the possibility of further appeal.

art. 48 PAmm

Cited in the final list of provisions, but the decision to dismiss due to inadmissibility relies primarily on Art. 46 PAmm.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00167 · Lugano 27 agosto 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 maggio 1998 di

__________ contro

la risoluzione 20 maggio 1998 (n. 2248) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di revoca del permesso di dimora annuale;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________, cittadino egiziano, è entrato in Svizzera il

16 marzo 1989 deponendo una domanda di asilo politico;

che con decisione 18 novembre 1992 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dal territorio elvetico;

che il 26 novembre 1993 la Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la predetta decisione dell'UFR;

che il 1° aprile 1994 lo straniero si è sposato a __________ con __________, cittadina svizzera;

che a seguito di tale unione, il 17 maggio 1994 __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato con ultimo termine di scadenza fissato al 31 marzo 1998 per soggiornare nel Cantone Ticino con la moglie con l'autorizzazione di svolgere attività lucrativa;

che il 15 ottobre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra __________ e la cittadina elvetica __________;

che la sentenza pretorile è cresciuta in giudicato;

che il 20 ottobre 1997 __________ ha chiesto alle competenti autorità ticinesi in materia di stranieri l'ottenimento di un permesso di dimora annuale con modifica dello stato civile e cambio di località;

che il 30 ottobre 1997 la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza e ha revocato all'interessato il permesso di dimora di cui beneficiava;

che a fondamento della decisione l'autorità ha ritenuto che la condizione per l'ottenimento del permesso di dimora (ricongiungimento familiare) è venuta meno a seguito del divorzio;

che la decisione della Sezione degli stranieri è stata impugnata dall'interessato davanti al Consiglio di Stato il 20 novembre 1997 ponendo in rilievo la lunga durata della sua residenza in Svizzera e chiedendo il rilascio di un permesso di domicilio subordinatamente il rinnovo del permesso di dimora;

che con risoluzione 20 maggio 1998 fondata sugli art. 9 cpv.

2 lett. b LDDS e 8 CEDU il Governo cantonale ha confermato la decisione impugnata respingendo il ricorso e la pedissequa domanda di assistenza giudiziaria;

che la Sezione degli stranieri ha in seguito ordinato al ricorrente di lasciare il territorio cantonale entro il 20 agosto 1998;

che contro la predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando in sostanza il rinnovo del suo permesso di dimora, nonché l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che il ricorso non è stato intimato alla controparte;

considerato, in

diritto

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997);

che per prassi costante, in materia di diritto degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo è esperibile contro la revoca di un permesso (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data dal momento che egli impugna la decisione di revoca del suo permesso;

che __________ ha senz'altro qualità per interporre ricorso in quanto leso direttamente nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm);

che, prima di entrare nel merito del ricorso, occorre ancora accertare se esso è tempestivo;

che in concreto tale condizione non è adempiuta, che, in effetti, lo stesso ricorrente ha indicato di aver ricevuto la decisione impugnata il 26 maggio 1998 (v. pagg. 1 e 2 del memoriale ricorsuale; doc. B);

che per essere tempestivo il gravame avrebbe dunque dovuto essere insinuato allo scrivente Tribunale entro 15 giorni dall'intimazione (art. 46 cpv. 1 PAmm), ossia al più tardi il 10 giugno 1998;

che il ricorso datato 24 maggio 1998 è stato in realtà inviato allo scrivente Tribunale il 12 giugno 1998 (v. data del timbro postale) ed esibito il 15 giugno seguente;

che da ciò ne consegue dunque l'intempestività del ricorso e della pedissequa domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che, in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo Tribunale va dunque dichiarato irricevibile;

che, vistone l'esito, il gravame non necessita pertanto ulteriore disamina;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art.

28 PAmm);

visti gli art. 98a, 100 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 43, 46,

48 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario