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52.1998.164 • TCA TI 52.1998.164 Generato dall'IA

Challenge to Municipal Office Election Based on Proportional Representation Violation

Numero d'incarto 52.1998.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged the administrative council's decision upholding the municipal council's election of the presidential office, arguing that the majority party monopolized all four positions, violating the municipal regulation that mandates proportional seat distribution for the office based on commission assignments in case of group disagreement. The court reasoned that the election of the president, decided by specific vote procedures, was valid despite the lack of rotation, but it deemed the appeal inadmissible regarding the vice-president and scrutineers because the appellant, by abandoning the session, effectively consented to their tacit election, thus precluding a review of whether their sole appointment by the majority party violated the proportional representation rule for the remaining posts.

Regesto Legislator

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Art. 48 cpv. 2 LOC, Art. 13 cpv. 1 RC, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 lett. a LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm; Challenge to Municipal Office Election Based on Proportional Representation Violation: The court reasoned that the election of the president, decided by specific vote procedures, was valid despite the lack of rotation, but it deemed the appeal inadmissible regarding the vice-president and scrutineers because the appellant, by abandoning the session, effectively consented to their tacit election, thus precluding a review of whether their sole appointment by the majority party violated the proportional representation rule for the remaining posts.

Parole chiave

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sistema proporzionale impugnazione di decisioni amministrative elezioni presidenziali elezioni locali frode elettorale spese di procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 LOC

Cited in the concluding section as a legal basis for the decision on the merits regarding the composition of the presidential office.

art. 73 LOC

Cited in the concluding section as a legal basis, likely underpinning the proportional distribution rules mentioned in the reasoning.

art. 208 LOC

Cited in the concluding section as a legal basis concerning the jurisdiction of the Tribunal.

art. 209 LOC

Cited in the concluding section as a legal basis concerning the standing of the appellant.

art. 3 PAmm

Cited in the concluding section, likely related to the procedural nature of the decision (though the full article number in the list is 'art. 28, 46, 61 PAmm' and 'art. 18, 46, 61 PAmm' are also mentioned, Art. 28 is the cost provision).

art. 18 PAmm

Cited in the concluding section as a legal basis regarding the procedure (ruling based on records).

art. 28 PAmm

Cited in the concluding section as the basis for ordering the appellant to pay the judicial fee.

art. 46 PAmm

Cited in the concluding section, related to the timeliness of the appeal, confirmed in the reasoning section (Considerant 1).

art. 61 PAmm

Cited in the concluding section as a legal basis concerning the inability of the court to order rotation of office.

art. 28 PAmm

Used in order 2 to impose the judicial fee on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00164 · Lugano 7 agosto 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 giugno 1998 di

__________ contro

la risoluzione 3 giugno 1998 (n. 2472) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 30 aprile 1998 dell'insorgente avverso la nomina dell'ufficio presidenziale effettuata dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 27 aprile 1998;

viste le risposte:

- 16 giugno 1998 del Municipio di __________;

- 23 giugno 1998 di __________;

- 24 giugno 1998 del Consiglio di Stato;

- 25 giugno 1998 del Presidente del Consiglio comunale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il consiglio comunale di __________ é stato convocato in seduta ordinaria il giorno 27 aprile 1998 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina (annuale) dell'ufficio presidenziale, composto da un presidente, un vicepresidente e 2 scrutatori (trattanda n. 3).

b) Trattandosi di nominare il presidente del legislativo sono state formulate le candidature di __________ per il PLR e del qui ricorrente __________, capogruppo di __________. In votazione é stato eletto il candidato del PLR. L'elezione del vicepresidente ha invece avuto luogo tacitamente, poiché é stata annunciata la sola candidatura di __________ per il PLR. Gli altri gruppi hanno rinunciato a presentare candidati. A questo punto __________, capogruppo PPD, ha espresso rammarico per il fatto che - dall'inizio della legislatura - il partito di maggioranza relativa (PLR) non lasciasse la possibilità alle altre forze politiche di accedere alle cariche presidenziali. Egli ha quindi comunicato di abbandonare la seduta, seguito dai suoi colleghi di partito. Altrettanto é stato fatto da parte dei membri di __________. La seduta é indi continuata, in primis con l'elezione dei due scrutatori nelle persone di __________ e __________, proposti dal PLR.

B. a) Con ricorso 30 aprile 1998 __________ ha impugnato l'elezione dell'ufficio presidenziale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla, eccependo una mancanza di rispetto da parte del PLR delle altre forze politiche che siedono nel legislativo ed appellandosi all'art. 12 cpv. 3 del regolamento comunale (RC), secondo cui per la ripartizione dei seggi in seno all'ufficio presidenziale fa stato, in caso di disaccordo dei gruppi, *"la ripartizione prevista per la nomina delle commissioni"*. Anche __________ ha contestato l'elezione dell'ufficio presidenziale con impugnativa 5 maggio 1998.

b) Con risoluzione 3 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha respinto i gravami. Esso ha considerato che l'elezione del presidente del consiglio comunale ossequiasse tanto l'art.

48 cpv. 2 LOC che l'art. 13 cpv. 1 RC: disposizione che regolamenta specificatamente questo oggetto. Quanto all'elezione degli altri membri dell'ufficio presidenziale, essa aveva avuto luogo tacitamente.

C. Con ricorso 10 giugno 1998 __________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla insieme alle deliberazioni del consiglio comunale che essa ha protetto. Il ricorrente ribadisce le motivazioni e le domande addotte in prima istanza.

Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, __________, presidente del consiglio comunale al momento della controversa elezione, e __________, presidente eletto attraverso quest'ultima, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine, con le riserve che verranno specificate nell'esame di merito. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. Giusta l'art. 48 cpv.

1 LOC l'ufficio presidenziale del consiglio comunale é costituito da un presidente, uno o due vicepresidenti e due scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della prima sessione ordinaria (art. 48 cpv. 2 LOC). Le cariche in seno all'ufficio presidenziale non sono obbligatorie (art. 48 cpv. 3 LOC). L'art. 11 RC ricalca quanto dispone l'art. 48 LOC, precisando nel contempo l'istituzione di una sola carica di vicepresidente. L'art. 12 RC stabilisce indi che l'ufficio presidenziale viene eletto per alzata di mano ed a maggioranza dei votanti, secondo il quoziente di voto previsto al cpv. 1 dell'art. 31 (in realtà trattasi dell'art. 32), riservato un altro sistema di voto se richiesto e deciso a maggioranza dei votanti. La ripartizione dei seggi sull'arco del quadriennio avviene di regola per accordo dei gruppi (art. 12 cpv. 2 RC). In caso di disaccordo, fa stato la ripartizione prevista per la nomina delle commissioni (art. 12 cpv. 3 RC). L'art.

13 RC, riservato alla nomina ed alle competenze del presidente, specifica che nel caso di più proposte per questa carica occorre procedere con il sistema delle votazioni eventuali (cpv. 1).

2.2. Sulla scorta di queste premesse il Tribunale ritiene necessario precisare o correggere alcune considerazioni svolte da parte del Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, indipendentemente dell'epilogo della lite. In primo luogo é vero, come afferma l'istanza inferiore, che la LOC non assicura una rappresentanza proporzionale in seno all'ufficio presidenziale delle forze politiche che siedono nel consiglio comunale. E' però altrettanto vero che, a __________, simile rappresentanza é garantita dall'art. 12 cpv. 3 RC. In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dal Governo in adesione ad una corrispondente suggestione del municipio di __________, l'applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC non é minimamente problematica. Questo disposto significa semplicemente che, in caso di disaccordo tra le forze politiche, i seggi dell'ufficio presidenziale vengono attribuiti secondo il sistema di riparto (proporzionale) che regge l'assegnazione dei seggi nelle commissioni del legislativo, ancorato agli art.

73 LOC e 50 RC. Il fatto che, a __________, le commissioni siano formate da 5 membri (art. 46 RC) non osta all'applicazione del rinvio per la nomina dell'ufficio presidenziale, di soli 4 membri. Basta sostituire, ai fini del calcolo (cfr. Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 284; inoltre Michele Ferrari, La commissione della gestione, pag. 22), il numero dei membri della commissione (5) con quello dell'ufficio presidenziale (4). Da ultimo, diversamente da quanto ha assunto il Governo, l'art. 13 cpv. 1 RC, il quale assoggetta al sistema delle votazioni eventuali l'elezione alla carica più importante e prestigiosa dell'ufficio presidenziale, ovvero quella di presidente del consiglio comunale, nel caso in cui vi fossero più proposte, non si pone in contraddizione con l'art.

12 cpv. 3 RC. In effetti, un conto é ripartire tra le varie forze politiche i 4 seggi componenti l'ufficio presidenziale senza precisare la funzione di ciascun seggio assegnato, un altro é eleggere un certo membro del legislativo ad una ben precisa carica - in casu quella di presidente - all'interno dell'ufficio in rassegna: carica centrale, per l'elezione alla quale il legislatore comunale ha voluto rammentare espressamente il sistema di voto. Se, quindi, la forza politica che domina il Legislativo può sempre imporre il suo candidato alla testa del consiglio comunale in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 RC, essa deve nondimeno rispettare la rappresentanza proporzionale in seno all'ufficio presidenziale, accettando - a dipendenza del riparto effettuato come poco sopra spiegato - l'occupazione di una o più delle altre cariche da parte degli altri gruppi in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 RC.

3. 3.1. Ferme queste premesse il ricorso deve essere respinto per quanto concerne l'elezione di __________ alla carica di presidente del consiglio comunale. Essa rispetta difatti tanto l'art.

12 cpv. 3 RC che 13 cpv. 1 RC. Invano l'insorgente sollecita una rotazione della carica di presidente. Questa non é prevista dalla legge, per cui il Tribunale non può ordinarla (art. 61 PAmm).

3.2. Per quanto riguarda invece la nomina del vicepresidente e dei due scrutatori il gravame deve essere considerato irricevibile. In effetti l'insorgente, capogruppo di __________, ha espressamente dichiarato in seduta di rinunciare ad inoltrare una candidatura a nome dello stesso in alternativa a quella presentata dal PLR per quanto riguardava la carica di vicepresidente e, dopo la nomina di quest'ultimo, ha abbandonato la seduta insieme ai membri del suo gruppo nonché del gruppo PPD. Ciò facendo egli ha permesso l'elezione tacita tanto del vicepresidente quanto dei due scrutatori. Egli non può pertanto dolersi di queste elezioni, cui ha acconsentito (cfr. RDAT 1977 N. 19) rispettivamente che ha reso possibile a causa del suo comportamento. Non appare pertanto necessario verificare se - come sembrerebbe invece prima facie alla luce dei rapporti di forza in seno al legislativo - l'occupazione da parte del PLR di tutti i seggi dell'ufficio presidenziale durante l'anno in corso, favorita dal disimpegno delle altre forze politiche, sia costitutiva di una violazione dell'art. 12 cpv. 3 RC.

4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, nella misura in cui é ricevibile. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 48, 73, 208, 209 LOC, il RC di __________, 3, 18, 28, 46, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso é respinto nella misura in cui é ricevibile.

2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario