Trustees' Challenge to Annual Operating Fee Barred by Appeal Limitations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIndividuals authorized to practice as trustees challenged the annual operating fee levied against them for 1998, arguing it violated constitutional guarantees of freedom of commerce and equality. The administrative court ruled the appeal inadmissible because the relevant law specifies that only decisions regarding authorization, disciplinary sanctions, or suppression of unauthorized practice are appealable to the administrative court, and this law does not permit contesting the assessment of the annual operating fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22a LFid, Art. 31 Cost, Art. 4 Cost, Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 8a LFid; Trustees' Challenge to Annual Operating Fee Barred by Appeal Limitations: The administrative court ruled the appeal inadmissible because the relevant law specifies that only decisions regarding authorization, disciplinary sanctions, or suppression of unauthorized practice are appealable to the administrative court, and this law does not permit contesting the assessment of the annual operating fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to impose court costs on the unsuccessful appellants.
Although cited in the reasoning regarding the scope of appeal competence, it is also listed in the final list of provisions seen, and the inadmissibility (Order 1) is based on lack of competence.
Testo completo
Incarto n. 52.98.00160 · Lugano 24 agosto 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di
__________ __________ __________ tutti patrocinati da: st.leg. __________ contro
l'imposizione a loro carico della tassa d'esercizio relativa all'anno 1998 per lo svolgimento della professione di fiduciario effettuata il 22 maggio 1998 dal dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
vista la risposta 24 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 22 maggio 1998 il dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia, ha emesso a carico dei ricorrenti, i quali sono autorizzati ad esercitare la professione di fiduciario in applicazione della relativa legge del 18 giugno 1984 (LFid), la tassa annuale d'esercizio, di fr. 350.-- per ciascuno, in applicazione degli art. 22a LFid e 17a RLFid;
che con ricorso 9 giugno 1998 __________, __________ e __________ hanno impugnato la menzionata imposizione innanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla in quanto contraria alla libertà di commercio e d'industria sancito all'art. 31 Cost. ed al principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost;
che in data 24 giugno 1998 i predetti hanno inoltrato anche un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale con lo stesso fine;
che con osservazioni pure di data 24 giugno 1998 la divisione della giustizia ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare irricevibile il gravame e, subordinatamente, di respingerlo nel merito;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che la LFid dichiara impugnabili innanzi a questo Tribunale:
- le decisioni del Consiglio di Stato di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione (art. 8a LFid);
- le decisioni con cui il consiglio di vigilanza infligge sanzioni disciplinari (art. 18 cpv. 3 LFid);
- le decisioni con cui il dipartimento (delle istituzioni; cfr. RLFid) reprime l'esercizio abusivo della professione (art. 19 cpv. 4 LFid);
che la LFid non permette pertanto di contestare innanzi al Tribunale amministrativo la percezione della tassa annua d'esercizio;
che l'art. 15 RLFid, secondo cui le decisioni del Consiglio di vigilanza e del dipartimento sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo, non permette di mutare questa conclusione: trattasi difatti di disposizione puramente attuativa degli art. 18 cpv. 3 e 19 cpv. 4 LFid (cfr. l'esplicito riferimento a queste due norme di cui al marginale dell'art. 15 RLFid);
che, del resto, le competenze del Tribunale amministrativo possono essere definite solo attraverso una legge in senso formale (art. 69 cpv. 5 e 80 Cost./TI; art. 60 cpv. 1 PAmm; art. 36 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984; nello stesso senso Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG] im Kanton Bern, N. 6 ad art. 3);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere la contestazione;
che, come rettamente osserva l'autorità intimata, l'art. 6 CEDU - peraltro nemmeno richiamato dagli insorgenti - non osta a questa dichiarazione di irricevibilità: le procedure di accertamento dei tributi pubblici, tali le imposte ed i tributi causali (tra cui figurano le tasse), non sono considerate contestazioni su diritti e doveri di carattere civile ai sensi della predetta disposizione (cfr. Herzog, Art. 6 EMRK und Verwaltungsrechtspflege, pag. 279 seg. con rinvii);
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 28 PAmm);
visti gli art. 8, 18, 19, 22a LFid, 17 RLFid, 3, 28, 60 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del ricorrenti in solido;
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario