Appeal Against Municipal Fines for Exceeding Loading/Unloading Permit Scope Due to Statute of Limitations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed the State Council's resolutions that upheld three municipal fines imposed for violating pedestrian zone regulations by parking a vehicle for purposes beyond the scope of a special loading/unloading permit (Authorization B). The Administrative Court acknowledged the appeals were otherwise admissible but ultimately annulled both the State Council's resolutions and the underlying municipal fines because the penal action for the alleged contraventions had prescribed under the applicable two-year statute of limitations for summary offenses, which was not interrupted by the procedural investigation steps, including the filing of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 209 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 149 LOC, DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni, art. 208 cpv. 1 LOC, art. 3 PAmm; Appeal Against Municipal Fines for Exceeding Loading/Unloading Permit Scope Due to Statute of Limitations: The Administrative Court acknowledged the appeals were otherwise admissible but ultimately annulled both the State Council's resolutions and the underlying municipal fines because the penal action for the alleged contraventions had prescribed under the applicable two-year statute of limitations for summary offenses, which was not interrupted by the procedural investigation steps, including the filing of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for annulling the resolutions and fines due to the lapse of the criminal action by prescription.
Cited as the legal basis defining the prescription period for contraventions, leading to the annulment of the decisions.
Cited in the preamble to the decision, establishing the jurisdiction for the ruling.
Cited in the preamble to the decision as part of the applicable procedural law.
Cited in the preamble to the decision as part of the applicable procedural law.
Cited in the preamble to the decision as part of the applicable procedural law (related to standing, mentioned in the reasoning).
Cited in the preamble to the decision as part of the applicable procedural law (related to timeliness, mentioned in the reasoning).
Cited in the preamble to the decision as part of the applicable procedural law.
Cited in the preamble to the decision as part of the applicable procedural law.
Cited in the preamble to the decision as part of the applicable procedural law.
Cited in the preamble to the decision, establishing the court's competence.
Testo completo
Incarto n. 52.1998.00157 · Lugano 9 novembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: segretario: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di
__________ contro
le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) con le quali il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative presentate dall'insorgente avverso i rispettivi decreti di multa 30 gennaio (a), 6 marzo (b) e 24 marzo 1997 (c) inflitti dal municipio di __________ nei suoi confronti per violazione dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale;
viste le risposte:
- 24 giugno 1998 del Consiglio di Stato,
- 14 luglio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con decisione 30 gennaio 1997 (a) il municipio di __________ ha inflitto all'avv. __________ una multa di fr. 100.– per i seguenti motivi:
*"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli contemplati dall'autorizzazione di tipo B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)"*;
che il 6 marzo 1997 (b) l'Esecutivo comunale di __________ ha nuovamente inflitto allo stesso una multa, questa volta di fr. 150.–, sempre per
*"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)"*;
che in data 24 marzo 1997 (c) il municipio di __________ ha multato nuovamente il ricorrente con fr. 150.– ancora per
*"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Mercedes targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta prolungata in luogo di carico e scarico)"*;
che i fatti sono stati accertati dalla locale Polizia comunale rispettivamente nei giorni 1° dicembre 1996 dalle ore 15.30 alle ore 17.45 e 2 dicembre 1996 dalle ore 15.50 alle ore 17.50 (a), il 7 dicembre 1996, dalle ore 08.00 alle ore 11.25 (b), e il 2 gennaio 1997 dalle ore 14.10 alle ore 16.30 (c) nella zona pedonale in piazza __________ /via __________;
che con tre separate decisioni 20 maggio 1998, il Consiglio di Stato ha respinto i relativi gravami;
che il Governo, dopo aver accertato la validità della base legale su cui erano fondati i tre decreti di multa, ha ritenuto che il permesso speciale B rilasciato al ricorrente non gli permettesse di accedere alla zona pedonale se non per ragioni strettamente connesse con le operazioni di carico e scarico, ha rilevato come l'asserita precedente autorizzazione speciale di parcheggio non fosse in tutti i casi più valida a seguito dell'introduzione dell'OZP entrata in vigore il 1° gennaio 1995, ed ha infine posto a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr. 200.– per ciascuna decisione;
che contro le predette pronunzie governative, l'avv. __________ è insorto con un unico gravame davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente ai rispettivi decreti di multa; in via del tutto subordinata ha chiesto che gli oneri processuali venissero ridotti a fr. 65.– per ciascuna delle risoluzioni;
che l'insorgente ha considerato infondati gli argomenti relativi alla decadenza dell'autorizzazione speciale di cui era a beneficio in quanto non vi era una decisione municipale esplicita di revoca in tal senso e la stessa non era inconciliabile con l'OZP; ha ritenuto che le sanzioni inflitte dal municipio dovessero essere fondate sulla LCStr; ha sostenuto infine di non essersi introdotto con i suoi veicoli nella zona pedonale per scopi diversi rispetto a quelli consentiti e di non aver sostato durevolmente tra gli orari indicati senza averli rimessi in circolazione;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e il municipio, con argomenti che non occorre riassumere;
che la competenza del Tribunale è data (art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 LOC e 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che nel caso concreto, si deve constatare che l'azione penale nelle more della procedura si è nel frattempo prescritta;
che infatti, per il combinato di cui agli art. 149 LOC e 1 del DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni, l'azione penale si prescrive in due anni e per l'art. 2 4° periodo del citato decreto legislativo gli atti di istruttoria, compreso il ricorso al Tribunale, non ne interrompono il corso a partire dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato (v. anche Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 279, p. 163; Ratti, Il Comune, vol. II, p. 1440);
che nel caso in esame la prescrizione assoluta per le diverse infrazioni imputate al ricorrente è intervenuta rispettivamente il 1° e 2 dicembre 1998, 7 dicembre 1998 e 2 gennaio 1999.
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 149 e 208 cpv. 1 LOC; DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 3, 28, 43, 46, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Sono annullateper intervenuta prescrizione dell'azione penale:
a) le risoluzioni
20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) del Consiglio di Stato;
b) i decreti di multa 30 gennaio, 6 marzo e 24 marzo 1997 inflitti dal municipio di __________ nei confronti dell'avv. __________.
2. Non si percepisce tassa di giudizio.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario