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52.1998.127 • TCA TI 52.1998.127 Generato dall'IA

Council Member Appeal Regarding Court Fees in Share Purchase Credit Dispute

Numero d'incarto 52.1998.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A local council member appealed the administrative ruling that upheld the decision to reject their challenge against the municipal council's approval of extraordinary credit for purchasing company shares, specifically contesting the assessment of court fees and costs imposed on them. The court dismissed the appeal regarding the costs, reasoning that procedural transmission by the supervisory authority did not invalidate the previous ruling, the appellant's failure to withdraw their contingent appeal once the government indicated it would rule on the merits meant they could not later avoid costs, and the appellant's status as a council member acting in the general interest does not exempt a losing party from paying procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 209 lett. a LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 209 lett. a, 212 lett. a LOC, art. 208, 209 LOC; Council Member Appeal Regarding Court Fees in Share Purchase Credit Dispute: The court dismissed the appeal regarding the costs, reasoning that procedural transmission by the supervisory authority did not invalidate the previous ruling, the appellant's failure to withdraw their contingent appeal once the government indicated it would rule on the merits meant they could not later avoid costs, and the appellant's status as a council member acting in the general interest does not exempt a losing party from paying procedural expenses.

Parole chiave

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contributi per le attività di vigilanza spese di procedura acquisto di azioni regolamento interno procedura d'approvazione spese generali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 cpv. 1 LOC
che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del ricorrente certa (art.
Art. 209 lett. a LOC
1 LOC), la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC) ed il gravame tempestivo (art.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
che il giudizio può essere reso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
Art. 28 PAmm
Cited as the legal basis for imposing court costs based on the outcome of the decision.
art. 209 lett. a, 212 lett. a LOC
These articles from LOC were cited in the reasoning to describe the initial appeal filed by the appellant, which is the subject of the present decision's review (regarding the costs imposed by the Council of State).
art. 208, 209 LOC
These provisions were cited as the basis for the Tribunal's decision on the merits of the appeal.
art. 61 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble to the decision, likely concerning the overall procedure, although the specific application is not detailed in the dispositive beyond the costs.
art. 3, 10, 18 PAmm
These procedural rules were cited in the preamble of the decision as the legal basis for the tribunal's proceedings and judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 209 lett. a, 212 lett. a LOC

These articles from LOC were cited in the reasoning to describe the initial appeal filed by the appellant, which is the subject of the present decision's review (regarding the costs imposed by the Council of State).

art. 208, 209 LOC

These provisions were cited as the basis for the Tribunal's decision on the merits of the appeal.

art. 61 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble to the decision, likely concerning the overall procedure, although the specific application is not detailed in the dispositive beyond the costs.

art. 28 PAmm

This rule was cited in the preamble and applied in the reasoning as the basis for ordering costs based on the outcome (loser pays).

art. 3, 10, 18 PAmm

These procedural rules were cited in the preamble of the decision as the legal basis for the tribunal's proceedings and judgment.

art. 28 PAmm

Cited as the legal basis for imposing court costs based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00127 · Lugano 14 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 maggio 1998 di

__________ contro

la risoluzione 21 aprile 1998 (n. 1657) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la deliberazione 16 febbraio 1998 con cui il consiglio comunale di __________ ha votato un credito straordinario di fr. 55'000.– per l'acquisto di 220 azioni nominative della __________, limitatamente al dispositivo n. 2 (tassa e spese di giudizio);

viste le risposte:

- 13 maggio 1998 del municipio di __________,

- 20 maggio 1998 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzioni n. 2277 e 2380 il municipio di __________ ha licenziato il 15 dicembre 1997 il messaggio municipale n. 1047 per lo stanziamento di un credito straordinario di fr. 55'000.– per l'acquisto di 220 azioni nominative della __________;

che il messaggio citato in ingresso è stato in seguito sottoposto al vaglio delle competenti commissioni del legislativo, le quali hanno rimesso in tempo utile i relativi rapporti;

che il 16 febbraio 1998 il consiglio comunale di __________, riunitosi in seduta ordinaria, ha tra le altre cose esaminato e discusso il suddetto messaggio municipale. Accettata l'entrata in materia (26 voti favorevoli e 1 voto contrario), il legislativo ha approvato la proposta municipale con 18 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto (presenti al momento del voto 27 consiglieri su 30);

che con memoriale 18 febbraio 1998 il consigliere comunale __________ si è rivolto al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), contro la deliberazione chiedendo consulenza e collaborazione con segnalazione di indizio o sospetto di cattiva amministrazione comunale e simultaneamente presentando ricorso "cautelativo" con cui ha domandato di annullarla e riservandosi il ritiro del gravame dopo aver ricevuto la citata consulenza;

che la deliberazione del consiglio comunale è stata in seguito oggetto, insieme alle altre adottate nel corso della medesima seduta, di pubblicazione agli albi comunali a decorrere dal 19 febbraio 1998;

che il 2 marzo 1998 la SEL ha trasmesso il gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per competenza;

che, in sostanza, il ricorrente critica la citata deliberazione perché i consiglieri comunali non avrebbero potuto decidere con piena cognizione di causa a seguito della mancanza di una completa informazione;

che a tale proposito l'insorgente ritiene il loro voto condizionato dalle argomentazioni esposte nel messaggio municipale secondo cui il comune di __________ avrebbe trovato un accordo con i comuni di __________ e __________ per ciò che attiene alla sottoscrizione in percentuale (numero di azioni per ogni comune) del capitale azionario per complessivi fr. 350'000.–, importo che secondo gli statuti della __________ darebbe diritto di delegare un proprio rappresentante in seno al consiglio d'amministrazione della società;

che a mente dell'insorgente l'accordo avrebbe dovuto essere preliminarmente sottoposto all'approvazione del legislativo comunale in quanto di sua competenza: la presenza di una tale affermazione in seno al messaggio municipale avrebbe a suo dire condizionato la decisione del legislativo, il quale di fatto non avrebbe potuto risolvere altrimenti;

che con osservazioni 1° aprile 1998 il municipio di __________ ha proposto di respingere il ricorso, sottolineando in primo luogo che l'incarto completo era a disposizione di tutti i consiglieri presso la cancelleria comunale e che in sede di discussione plenaria davanti al legislativo potevano essere richieste tutte le relative informazioni;

che in merito agli accordi con i comuni di __________ e __________ in relazione al numero di azioni da sottoscrivere, l'Esecutivo comunale ha rilevato che in tale ambito non è stato concluso nessun accordo dal momento che si tratterebbe soltanto di un'unità di intenti nel quadro di una collaborazione intercomunale, la quale avrebbe dovuto trovare la sua giustificazione rispettivamente approvazione tramite l'acquisizione del numero di azioni proposto dal municipio;

che a mente dell'Esecutivo comunale nulla impediva al legislativo di modificare la proposta municipale in quanto la prospettata unità d'intenti non era vincolante, ma doveva essere considerata come un’ipotesi per raggiungere la quota azionaria che dà diritto alla nomina di un rappresentante in seno al consiglio d'amministrazione; rappresentante che sarebbe semmai stato designato in base ad una convenzione da stipulare in un secondo tempo fra i tre comuni;

che il municipio ha inoltre soggiunto che a quello stadio della procedura la questione relativa alla convenzione non è stata volutamente menzionata nel messaggio municipale sottoposto al voto del legislativo, dal momento che la stessa sarebbe stata oggetto di una specifica trattanda da evadersi in altra sede;

che con risoluzione 21 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e posto gli oneri processuali per complessivi fr. 200.– a carico del ricorrente;

che il Governo cantonale ha considerato legittima l'intera procedura sfociata nella deliberazione del consiglio comunale di __________ relativa allo stanziamento del credito straordinario per l'acquisto delle 220 azioni nominative, tutelandola perché rientrante nel novero delle scelte d’opportunità locali;

che con impugnativa 5 maggio 1998 __________ si aggrava innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo n. 2 (spese e tassa di giudizio) della risoluzione governativa, postulandone l'annullamento;

che in sostanza il ricorrente ritiene che la SEL, trasmettendo il gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, avrebbe giudicato evidente la necessità dell'intervento dell'autorità di vigilanza; pone inoltre in rilievo che il messaggio municipale non deve essere letto nel senso che il comune di __________ si sia formalmente accordato con gli altri comuni in relazione alla convenzione; chiede infine di essere esonerato dalle spese processuali per aver agito quale consigliere comunale per mandato elettorale e senza interesse personale o partitico;

che il Consiglio di Stato e il municipio di __________ hanno sollecitato di respingere il ricorso, l'Esecutivo comunale proponendo pure di dichiararlo temerario con relativo addebito degli oneri processuali per complessivi fr. 500.–;

Considerato, in

diritto

che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC) ed il gravame tempestivo (art. 10 e 46 cpv. 1 PAmm) e);

che il giudizio può essere reso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

che le contestazioni sollevate dal ricorrente contro la decisione governativa di condannarlo al pagamento degli oneri processuali, nella misura in cui sono ricevibili, vanno integralmente respinte;

che la tesi del ricorrente secondo cui la SEL, trasmettendo il gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, avrebbe in tal modo riconosciuto la necessità dell'intervento dell'autorità di vigilanza non sovverte la soccombenza dell’insorgente;

che tanto la richiesta di consulenza rivolta alla SEL, quanto la riserva di ritiro pedissequa al ricorso "cautelativo" presentato a quest’istanza ai sensi degli art. 209 lett. a, 212 lett. a LOC contro la deliberazione del consiglio comunale non pongono il ricorrente al riparo dall’addebito di tassa di giustizia e spese in caso di soccombenza;

che il 2 marzo 1998 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, comunicandogli di aver intimato il gravame al municipio di __________ (doc. B) e per conoscenza alla Sezione degli enti locali, ha manifestato altresì all'insorgente l’intenzione di statuire sul merito della vertenza;

che, almeno a partire da quel momento, il ricorrente sapeva dunque che nel corso delle settimane successive il Governo avrebbe statuito sul suo gravame;

che non avendolo ritirato è malvenuto a rimproverare al Governo di averlo evaso al semplice scopo di sottrarsi al pagamento di spese e tassa di giustizia;

che il fatto di essere consigliere comunale e di non aver agito per interesse personale o partitico, intervenendo quale defensor civitatis non lo esonera dal pagamento degli oneri processuali (v. STA 3 marzo 1998 in re R. consid. 4);

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata merita quindi piena conferma; il fatto di agire nel solo interesse generale non é suscettibile di sollevare dal pagamento di quel tributo chi soccombe in una procedura ricorsuale (RDAT 1983 N. 31, ove é stata abbandonata la prassi contraria pubbl. in RDAT 1977 N. 32; inoltre STA inedita 24 gennaio 1995 in re D. e C., consid. 4).

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC; 3, 10, 18, 28, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario