Appeal Regarding Cable Car Concession Dismissed for Lack of Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIndividuals appealed a State Council decision that dismissed their prior challenge as untimely, which concerned the renewal of a concession granted for a cable car crossing their property, but the Administrative Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because, under the established enumerative system for its jurisdiction, the applicable cable car law did not grant the Tribunal competence to review the challenged decision. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to the Tribunal's lack of jurisdiction, although the appellants were excused from court fees and costs because the State Council had incorrectly informed them of the proper appeal procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, art. 18 PAmm, art. 28 PAmm; Appeal Regarding Cable Car Concession Dismissed for Lack of Jurisdiction: Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to the Tribunal's lack of jurisdiction, although the appellants were excused from court fees and costs because the State Council had incorrectly informed them of the proper appeal procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the court's lack of jurisdiction.
Cited in the final orders, related to the court's general jurisdiction, which was found lacking for this specific appeal.
Cited in the final orders, implicitly related to the non-imposition of costs/fees.
Cited in the final orders, implicitly related to the non-imposition of costs/fees.
Testo completo
Incarto n. 52.98.00111 · Lugano 7 agosto 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 aprile 1998 di
__________, __________ e __________ contro
la decisione 8 aprile 1998, no. 1507, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 15 gennaio 1997 con cui l'Ufficio forestale di __________ ha rinnovato la concessione rilasciata al patriziato di __________ per una teleferica;
viste le risposte:
- 9 maggio 1998 del Patriziato di __________;
- 14 maggio 1998 del Dipartimento del territorio, div. ambiente;
- 26 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 aprile 1961 il Consiglio di Stato ha rilasciato al patriziato di __________ una concessione per una teleferica che sale verso il monte __________ passando sul fondo dei ricorrenti;
che la concessione è stata regolarmente rinnovata alle scadenze prestabilite: l'ultima volta con decisione 15 gennaio 1997 dell'Ufficio forestale di __________, agente per delega del Consiglio di Stato;
che il 13 gennaio 1998 __________, __________ e __________ hanno impugnato questo provvedimento davanti al Consiglio di Stato per motivi che non occorre qui evocare;
che con giudizio 8 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile siccome tardivo;
che, conformemente all'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso contenuta nel predetto giudizio, i soccombenti sono insorti contro di esso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento;
che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dall'amministrazione patriziale di __________;
considerato, in
diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale: nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (DTF
9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N 465);
che la decisione impugnata si fonda sulla legge sulle funi metalliche del 3.12.1912 (RL 7.4.4.1);
che tale legge non attribuisce alcuna competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso va quindi respinto in ordine siccome irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso data dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato permette di dispensare i ricorrenti dal pagamento di tassa di giustizia e spese;
visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario