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52.1998.109 • TCA TI 52.1998.109 Generato dall'IA

Assistant Physician Authorization Renewal Dispute

Numero d'incarto 52.1998.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual contested an administrative department's decision that renewed their authorization to practice as an assistant physician until a fixed date without the possibility of further extension. The administrative court struck the appeal as moot because the same department subsequently issued a new decision renewing the authorization until a later date, thereby granting the relief sought by the appellant; consequently, the court dismissed further proceedings without imposing fees and ordered the state to reimburse the appellant for costs.

Regesto Legislator

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Assistant Physician Authorization Renewal Dispute: The administrative court struck the appeal as moot because the same department subsequently issued a new decision renewing the authorization until a later date, thereby granting the relief sought by the appellant; consequently, the court dismissed further proceedings without imposing fees and ordered the state to reimburse the appellant for costs.

Parole chiave

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rinnovo dell'autorizzazione tasse amministrative estensione della procedura autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale autorizzazione ad agire ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2.

This article is cited in the dispositive to rule on costs and indemnities related to the case.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00109 · Lugano 31 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

visto il ricorso 27 aprile 1998 di

__________ __________ patrocinati da: avv. __________ contro

la decisione 14 aprile 1998 del Dipartimento delle opere sociali che rinnova l'autorizzazione all'esercizio della professione di medico assistente rilasciata al ricorrente __________;

ritenuto che il Dipartimento delle opere sociali con la summenzionata decisione ha autorizzato l'insorgente ad esercitare quale medico assistente presso la Clinica __________, sino al 30 giugno 1998 senza possibilità di rinnovo;

rilevato che i ricorrenti con il presente ricorso chiedono l'annullamento della clausola che esclude un ulteriore rinnovo;

preso atto della decisione 2 luglio 1998 con la quale il Dipartimento ha rinnovato al dr. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico assistente presso la Clinica __________ di __________ fino al 31 dicembre 1998;

considerato che con questa decisione l'autorità cantonale ha di fatto aderito al ricorso, rendendolo privo di oggetto;

ritenuto che l’esito giustifica il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 500.-- quale indennità per ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario