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52.1998.101 • TCA TI 52.1998.101 Generato dall'IA

Appeal on Incidental Decision Regarding Residence Permit and Independent Work Authorization

Numero d'incarto 52.1998.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a decision by the President of the State Council that refused to grant a suspensive effect to a pending appeal, specifically concerning the denial of authorization for an individual to engage in independent professional activity while their residence permit renewal was under review. The Administrative Cantonal Tribunal ruled the appeal inadmissible, reasoning that the underlying matter—the renewal of the residence permit—was not appealable to the Federal Tribunal because Swiss federal law generally confers no absolute right to the issuance or renewal of such permits or the authorization to work independently, and the appellant did not meet the specific statutory criteria (such as being married to a citizen or resident foreigner or having five years of prior residency) or applicable international treaty rights that would confer such a right; consequently, the Tribunal lacked jurisdiction to review the incidental decision.

Regesto Legislator

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Art. 98a OG, Art. 21 cpv. 4 PAmm, Art. 8 CEDU, Art. 28 PAmm; Appeal on Incidental Decision Regarding Residence Permit and Independent Work Authorization: The Administrative Cantonal Tribunal ruled the appeal inadmissible, reasoning that the underlying matter—the renewal of the residence permit—was not appealable to the Federal Tribunal because Swiss federal law generally confers no absolute right to the issuance or renewal of such permits or the authorization to work independently, and the appellant did not meet the specific statutory criteria (such as being married to a citizen or resident foreigner or having five years of prior residency) or applicable international treaty rights that would confer such a right; consequently, the Tribunal lacked jurisdiction to review the incidental decision.

Parole chiave

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diritto di soggiorno permessi di lavoro incompetenza per materia diritto al lavoro rinnovo dell'autorizzazione decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 98a OG
The main ground for declaring the appeal inadmissible, as the court determined it lacked jurisdiction based on this provision.
Art. 21 cpv. 4 PAmm
che giusta l'art. 21 cpv. 4 PAmm, le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive; esse sono impugnabili all'autorità di ricorso se la vertenza è appellabile nel merito;
Art. 8 CEDU
che inoltre l'art. 8 CEDU non trova applicazione in specie, l'insorgente non avendo relazioni famigliari in Svizzera;
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs due to the outcome of the decision.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 98a OG

The main ground for declaring the appeal inadmissible, as the court determined it lacked jurisdiction based on this provision.

art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997

Cited alongside Art. 98a OG to establish the court's jurisdiction regarding foreigners' law appeals against State Council decisions.

art. 28 PAmm

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs due to the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.98.00101 · Lugano 3 giugno 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 aprile 1998 di

__________ contro

la risoluzione incidentale 15 aprile 1998 (n. 1578) del Presidente del Consiglio di Stato di diniego di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dall'insorgente contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di modifica delle condizioni (rifiuto di autorizzazione ad esercitare un'attività indipendente) postulate col rinnovo del permesso di dimora;

vista la risposta 27 aprile 1998 della Presidente del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________, cittadina italiana nata il __________, è entrata in Svizzera il 15 settembre 1994, stabilendosi a __________;

che a partire da quella data essa ha beneficiato di un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, a scopo di lavoro per l'attività di tecnico multimediale presso la succursale di __________ della __________;

che il 1° ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri - constatato in sostanza che la titolare sarebbe senza lavoro dal gennaio 1996 beneficiando delle prestazioni erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) - le ha comunicato il diniego del rinnovo del permesso di dimora al momento della scadenza prevista per il 14 marzo 1998, ritenuto inoltre che non si evincerebbero concreti motivi atti a suffragare la sua impossibilità di rientrare in Italia;

che il 10 ottobre 1997 __________ è insorta contemporaneamente sia davanti al Consiglio di Stato, sia direttamente al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento del provvedimento, l'audizione personale, e il riconoscimento del diritto di domicilio in Ticino in base al suo nuovo progetto di attività lucrativa indipendente. Ha sostenuto inoltre che il Consiglio di Stato - quale vertice della pubblica amministrazione - non adempierebbe i requisiti per statuire sulle controversie amministrative, non essendo un tribunale indipendente e libero di sindacare i fatti ed il diritto: donde la sua proposta di ricusa;

che il 16 dicembre 1997 lo scrivente Tribunale, in ossequio al doppio grado giurisdizione, ha dichiarato irricevibile il gravame e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per competenza;

che con giudizio 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa interposta da __________;

che il Tribunale ha in seguito dichiarato il gravame interposto contro la predetta pronunzia governativa irricevibile per incompetenza, la ricorrente non avendo diritto al rilascio del postulato permesso;

che il 24 febbraio 1998 __________ ha instato presso la Sezione degli stranieri per il rinnovo del suo permesso di dimora e l'inizio di un'attività indipendente, come pure la modifica dello stato civile e del cognome a seguito di divorzio;

che il 26 marzo 1998 la Sezione degli stranieri - previo preavviso negativo dell'Ufficio della manodopera estera - ha respinto l'istanza e negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ordinandole di lasciare il territorio cantonale entro il 30 aprile 1998;

che l'autorità ha rilevato come i permessi per l'esercizio di un'attività indipendente vengano di regola concessi soltanto a stranieri domiciliati;

che ha pure osservato come lo scopo del permesso di dimora annuale rilasciatole nel 1994 e in seguito rinnovato sia stato attuato, dal momento che era stato accordato per svolgere l'attività di tecnico presso varie ditte e che si è successivamente sottoposta al controllo della disoccupazione;

che contro la predetta pronunzia dipartimentale - fondata sugli art. 4, 5, 9, 12, 16 LDDS, 8 ODDS, 7, 14, 42, 43, 49 OLS - la soccombente si è aggravata il 6 aprile 1998 davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;

che con istanza provvisionale l'insorgente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;

che con risoluzione 15 aprile 1998 il Presidente del Governo ha accolto parzialmente l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse la possibilità per __________ di risiedere nel cantone durante la litispendenza del ricorso, ma senza esercitare attività indipendente;

che contro questa decisione incidentale __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento limitatamente al diniego di esercitare un'attività lucrativa indipendente e il riconoscimento del suo diritto quale dimorante di svolgere tale attività;

che in sostanza la ricorrente adduce come l'autorità competente l'avrebbe già a suo tempo autorizzata con un permesso B all'esercizio dell'attività lucrativa indipendente in base alla legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione e le relative misure di sostegno;

che la Presidente dell'Esecutivo cantonale sollecita il rigetto dell'impugnativa, sollevandone in limine l'irricevibilità;

che l'11 maggio 1998 la ricorrente ha replicato, adducendo l'incostituzionalità dell'art. 98a OG e chiedendo la ricusa del Consiglio di Stato;

Considerato, in

diritto

che oggetto della controversia è la decisione con cui il Presidente del Governo cantonale ha respinto la domanda di misure provvisionali limitatamente al diniego di esercitare un'attività indipendente presentata dalla ricorrente;

che giusta l'art. 21 cpv. 4 PAmm, le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive; esse sono impugnabili all'autorità di ricorso se la vertenza è appellabile nel merito;

che in limine occorre esaminare la competenza del Tribunale a statuire nel merito gravame;

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997);

che giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto;

che la ricorrente non ha il diritto di vedersi rinnovato il permesso di dimora o il rilascio di un permesso di domicilio, dal momento che la legislazione interna non accorda di principio agli stranieri un diritto all'ottenimento o al rinnovo di un permesso per poter risiedere o per poter svolgere un'attività lucrativa in suolo elvetico, a meno che la legge non lo preveda espressamente (DTF 118 Ib 145);

che difatti l'insorgente non è coniugata con cittadino svizzero o con straniero domiciliato e non possiede il permesso di dimora da almeno cinque anni (artt. 7 e 17 LDDS);

che né il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868, né la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato, e nemmeno l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 conferiscono alla ricorrente un diritto all'ottenimento del rinnovo del permesso di dimora o al rilascio del permesso di domicilio;

che inoltre l'art. 8 CEDU non trova applicazione in specie, l'insorgente non avendo relazioni famigliari in Svizzera;

che, del resto, il ricorso contro il diniego del rinnovo del permesso di dimora scaduto il 14 marzo 1998 è già stato dichiarato irricevibile da questo Tribunale il 15 aprile 1998 (inc. n. 52.98.02);

che pertanto lo scrivente Tribunale non è nemmeno competente a statuire sulla decisione incidentale in rassegna;

che, in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo Tribunale va dunque dichiarato irricevibile;

che, vistone l'esito, il gravame non necessita pertanto ulteriore disamina;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 98a OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; il Tratto di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato; l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964; 8 CEDU; 7, 17 LDDS; 3, 21, 28 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario