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52.1997.95 • TCA TI 52.1997.95 Generato dall'IA

Property Owners v. Municipality on Access to Engineering Report

Numero d'incarto 52.1997.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property owners adjacent to a municipal road, involved in a long-standing dispute with the municipality regarding damage to their home from traffic, appealed a State Council resolution that had declared their appeal inadmissible; the initial municipal decision had denied them a copy of a prior engineering report concerning the road's condition, citing a local law provision that only granted access to copies of municipal resolutions. The Administrative Court found that the municipality's refusal to provide the expert report copy constituted a formal administrative decision because it denied a public law prerogative, thus validating the initial appeal's admissibility, but ultimately dismissed the appeal because the property owners were not "parties" in an ongoing administrative proceeding, meaning their right to examine records under constitutional or procedural law did not yet apply, as the contested expert report was not an act within such a procedure against them.

Regesto Legislator

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Art. 105 LOC, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 5 PA; Property Owners v. Municipality on Access to Engineering Report: The Administrative Court found that the municipality's refusal to provide the expert report copy constituted a formal administrative decision because it denied a public law prerogative, thus validating the initial appeal's admissibility, but ultimately dismissed the appeal because the property owners were not "parties" in an ongoing administrative proceeding, meaning their right to examine records under constitutional or procedural law did not yet apply, as the contested expert report was not an act within such a procedure against them.

Parole chiave

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accesso al fondo strada comunale legittimazione del comune strada d'accesso diritti procedurali diritto della circolazione stradale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 105 LOC
che, con decisione 8 gennaio 1997, richiamandosi all'art. 105 LOC il municipio di __________ ha negato il rilascio di una copia del referto peritale agli insorgenti, indicando loro la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato;
Art. 208 cpv. 1 LOC
che la competenza del Tribunale é data: la risoluzione 16 aprile 1997 del Consiglio di Stato costituisce infatti indubitabilmente una decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC;
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art.
Art. 43 PAmm
1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm);
Art. 18 cpv. 1 PAmm
che il gravame inoltrato a questo Tribunale é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
Art. 5 PA
sul concetto di decisione nel diritto amministrativo ticinese, che coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF
Art. 4 Cost
che, in secondo luogo, invano i ricorrenti si richiamano agli art. 4 Cost.
Art. 28 PAmm
This procedural article was used to impose court costs on the appellants when dismissing the appeal.

Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 463
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 208 LOC

This article establishes the right to appeal municipal decisions to the State Council, which governs the appealability in question.

Art. 28 PAmm

This procedural article was used to impose court costs on the appellants when dismissing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00095 · Lugano 17 giugno 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 aprile 1997 di

__________ e __________ patrocinati da: avv. __________ contro

la risoluzione 16 aprile 1997 (n. 1825) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso 22 gennaio 1997 degli insorgenti avverso la decisione 8 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio di una copia della perizia 22 giugno 1988 dell'ing. __________ attestante lo stato della strada comunale al mapp. __________ del comune;

viste le risposte:

- 14 maggio 1997 del Consiglio di Stato;

- 15 maggio 1997 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che i ricorrenti sono proprietari del mapp. __________ di __________: fondo confinante con la strada comunale al mapp. __________;

che da svariati anni é in atto un contenzioso tra i ricorrenti ed il municipio di __________: gli insorgenti ritengono infatti che il transito sulla menzionata strada comunale danneggi la loro abitazione;

che il municipio ha incaricato l'ing. __________ di allestire una perizia attestante lo stato della strada comunale al mapp. __________, rifiutandosi tuttavia di trasmettere copia di quel documento ai qui insorgenti;

che, con scritto 6 dicembre 1996 del loro patrocinatore, __________ e __________ hanno sollecitato al municipio di __________ l'emanazione di una decisione formale al riguardo;

che, con decisione 8 gennaio 1997, richiamandosi all'art. 105 LOC il municipio di __________ ha negato il rilascio di una copia del referto peritale agli insorgenti, indicando loro la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato;

che, con giudizio 16 aprile 1997, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da __________ e __________ avverso la predetta risoluzione municipale, non trattandosi di una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA), applicabile per analogia nel diritto cantonale;

che, con impugnativa 30 aprile 1997, __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo anzidetto, chiedendone l'annullamento ed inoltre che al municipio di __________ sia fatto ordine di estrarre e di trasmettere loro copia di tutte le perizie allestite dallo studio d'ingegneria __________ e __________ riguardanti il fondo di loro proprietà;

che gli insorgenti affermano il carattere di decisione del provvedimento municipale 8 gennaio 1997, in quanto nega loro il diritto di esaminare degli atti che li riguardano e che hanno un interesse legittimo a consultare;

che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale é data: la risoluzione 16 aprile 1997 del Consiglio di Stato costituisce infatti indubitabilmente una decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC;

che il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm);

che il gravame inoltrato a questo Tribunale é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che con decisione si intende un provvedimento adottato dall'autorità nel singolo caso fondato sul diritto pubblico e concernente: a) la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b) l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; c) il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi (cfr. sul concetto di decisione nel diritto amministrativo ticinese, che coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF

114 Ia 463; Rep. 1988, pag. 290 seg.; RDAT II-1992 N. 1 consid. 2; II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a; 1986 N. 28 consid. 3a);

che, contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, il diniego del municipio di __________ di trasmettere agli insorgenti copia del referto peritale che il municipio stesso aveva commissionato all'ing. __________ adempie ai requisiti suddetti: il municipio, nell'esercizio delle sue competenze, ha infatti negato la sussistenza, a favore dei coniugi __________, di una prerogativa in tal senso fondata sul diritto pubblico;

che, accreditando l'erronea tesi governativa, si finirebbe per precludere il carattere di decisione - e pertanto l'impugnabilità - a qualsiasi provvedimento attraverso il quale l'autorità amministrativa competente rifiuta di dar seguito ad una pretesa infondata nel merito;

che tuttavia questo accertamento preliminare non giova alle tesi ricorsuali;

che in effetti in primo luogo, come essi stessi rettamente ammettono, l'art. 105 cpv. 4 e 5 LOC non ritorna applicabile alla fattispecie: questa disposizione istituisce infatti semplicemente il diritto per il cittadino (attivo) e per chi dimostra un legittimo interesse di ottenere il rilascio di estratti delle risoluzioni degli organi comunali;

che, in secondo luogo, invano i ricorrenti si richiamano agli art. 4 Cost. e (inconsapevolmente) 20 PAmm: disposizioni che assicurano il

diritto di esaminare gli atti (sul rapporto sussistente tra il diritto cantonale di procedura e l'art. 4 Cost. cfr. RDAT II-1996 N. 2a in initio);

che, in effetti, siffatto diritto spetta solo alle parti in un procedimento di diritto amministrativo (contenzioso o meno), ovvero a chi ha il diritto di ricorrere contro la decisione che l'autorità emetterà a conclusione del procedimento amministrativo stesso (cfr. sul concetto di parte nell'ordinamento processuale amministrativo ticinese alla STA inedita 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.3. e rinvii, tra l'altro, a Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, N. 828 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 109 seg.; cfr. inoltre Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, N. 1113 seg.);

che, tuttavia, nel concreto caso non é in corso alcun procedimento amministrativo riguardante gli insorgenti, per cui né la controversa perizia può costituire un atto dello stesso né i ricorrenti possono essere considerati delle parti: il rifiuto municipale di trasmettere loro copia del referto peritale allestito dall'ing. __________ non configura pertanto un diniego di consultazione degli atti;

che sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto;

che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm);

visti gli art. 5 PA, 3, 18, 28 PAmm, 208 LOC,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico degli insorgenti in solido.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario