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52.1997.92 • TCA TI 52.1997.92 Generato dall'IA

Property Owner v. Municipality on Uninhabitability of Rustic Buildings

Numero d'incarto 52.1997.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a decision that declared portions of their rustic buildings uninhabitable due to the complete lack of sanitary facilities, potable water, and electricity, despite the owner's argument that the premises were not currently used for habitation or rental. The administrative court upheld the original ruling, reasoning that the structures failed to meet the minimum hygiene and health standards mandated by law for any residential use, even sporadic or short-term occupancy, thereby validating the municipality's declaration of uninhabitability based on expert medical reports confirming the absence of indispensable infrastructure.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 209 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 107 cpv. 1 LOC, Art. 24 RALOC, Art. 38 LSan; Property Owner v. Municipality on Uninhabitability of Rustic Buildings: The administrative court upheld the original ruling, reasoning that the structures failed to meet the minimum hygiene and health standards mandated by law for any residential use, even sporadic or short-term occupancy, thereby validating the municipality's declaration of uninhabitability based on expert medical reports confirming the absence of indispensable infrastructure.

Parole chiave

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immobile locato legge sugli alloggi utilizzazione dell'acqua servitù di limitazione di costruzione fascicolo medico inviolabilità del domicilio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 208 LOC

Cited in the preamble to the final orders, establishing the court's competence over administrative law matters.

Art. 209 LOC

Cited in the preamble to the final orders, relating to the standing of the appellant.

Art. 38 LSan

Cited in the preamble to the final orders, defining the municipality's role in assessing habitability.

Art. 103 LSan

Cited in the preamble to the final orders, regarding the applicability of RISA provisions.

Art. 15 RISA

Cited in the preamble to the final orders, specifying conditions under which a building can be declared uninhabitable.

Art. 3 PAmm

Cited in the preamble to the final orders, likely concerning the general applicability of administrative procedure law.

Art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the final orders, relating to the decision being based on the case files.

Art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the final orders, establishing the rule for allocating costs based on the outcome.

Art. 43 PAmm

Cited in the preamble to the final orders, relating to the standing of the appellant.

Art. 60 PAmm

Cited in the preamble to the final orders, possibly relating to general procedural matters.

Art. 24 RALOC

Cited in the preamble to the final orders, defining the municipality's powers regarding public health and hygiene.

Art. 107 cpv. 1 LOC

Cited in the preamble to the final orders, defining municipal competence for local police functions, including public health.

Art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC

Cited in the preamble to the final orders, specifying the municipality's competence in protecting public health and hygiene.

Art. 28 PAmm

Applied in the final order (point 2) to impose court costs on the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00092 · Lugano 10 giugno 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Matteo Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 aprile 1997 di

__________ contro

la decisione 9 aprile 1997 (no. 1510) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le due risoluzioni 17 ottobre 1996, con le quali il municipio di __________ ha dichiarato inabitabili alcuni locali facenti parte degli edifici siti sui mappali n.ri __________ e __________ di quel comune;

viste le risposte:

- 7 maggio 1997 del municipio di __________;

- 7 maggio 1997 del consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente __________ e __________ sono comproprietari di una quota di PPP originaria di 18/100 del rustico esistente sul mappale no. __________ di __________, nonché di una quota di PPP originaria di 15/100 del cascinale sito sul mappale no. __________ del medesimo comune;

che il 20 settembre 1996 il municipio di __________, avuta notizia di persone che erano state alloggiate nelle predette costruzioni, ha convocato __________, amministratore di entrambe le PPP, per un sopralluogo, al fine di verificare l'abitabilità del rustico di cui al mappale no. __________;

che preso atto della mancata comparsa del ricorrente al suddetto incontro, l'esecutivo comunale ha quindi provveduto per altre due volte a ripetere la convocazione, chiedendo di poter pure prendere visione dei locali all'interno della cascina sita sul mappale no. __________;

che anche in queste due occasioni il previsto sopralluogo non ha potuto avere luogo, non essendosi l'insorgente presentato all'appuntamento con le autorità comunali;

che pur non potendo prendere diretta visione dell'interno dei due rustici, il 14 ottobre 1996 il medico delegato dott. __________ ha proceduto a stendere un rapporto indirizzato al municipio di __________, con cui ha preavvisato negativamente l'abitabilità dei due stabili in oggetto, essendo gli stessi in condizioni esterne precarie e sprovvisti di adeguati servizi igienici;

che con decisioni 17 ottobre 1996, il municipio di __________ ha quindi dichiarato inabitabili i suddetti locali, impartendo inoltre al ricorrente un termine di 30 giorni per rimuovere il cartello con la dicitura "Affittasi due locali rustici, tel. __________" affisso su di una facciata dell'edificio sito al mappale no. __________;

che con ricorso 31 ottobre 1996, __________ è insorto contro le due predette decisioni municipali chiedendone l'annullamento: in quella sede l'insorgente, pur riconoscendo che i due rustici in rassegna non dispongono dei servizi necessari per poter essere abitati, ha comunque contestato l'opportunità dei provvedimenti avversati, sostenendo che non sarebbe mai stato fatto alcun uso abitativo dei vani in questione e che non sarebbe mai stato stipulato alcun contratto per la locazione degli stessi;

che il 7 febbraio 1997, in occasione di un sopralluogo indetto dal Consiglio di Stato, le autorità hanno finalmente potuto prendere visione dell'interno delle costruzioni in rassegna, constatando in esse l'assenza di servizi igienici, di acqua potabile e di elettricità, nonché la presenza di mobilio e suppellettili; il medico delegato, pure presente al sopralluogo, ha quindi reso un nuovo preavviso con il quale ha confermato l'inabitabilità dei predetti locali;

che con decisione 9 aprile 1997, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame ed ha confermato le due decisioni impugnate per quanto concerne l'inabitabilità dei vani in rassegna, ma ha concesso a __________ il

diritto di continuare ad esporre il cartello annunciante la messa in locazione dei due rustici, non essendovi alcun impedimento ad un eventuale uso degli stessi da parte di terzi per scopi non abitativi. L'Esecutivo cantonale ha inoltre escluso che nel caso in oggetto il municipio abbia leso il principio della parità di trattamento a danno dell'insorgente;

che contro la predetta decisione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga riconosciuta perlomeno l'abitabilità per uso proprio e di corta durata dei rustici di cui ai mappali n.ri __________ e __________ di __________; sostiene che dal rapporto 7 febbraio 1997 del medico delegato non risulta che i locali in oggetto siano in uno stato tale da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. Afferma dunque che trattandosi di due rustici ubicati in campagna non si possa pretendere un rispetto troppo rigido dei requisiti generalmente necessari per l'ottenimento del permesso di abitabilità e che pertanto deve essere concesso l'uso saltuario dei predetti locali per scopi abitativi di breve durata, escluso ogni pernottamento turistico;

che all'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, riconfermandosi integralmente nelle proprie precedenti allegazioni;

che anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.

Considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC e la legittimazione attiva del ricorrente è nel caso di specie pacificamente data (art. 209 LOC e 43 PAmm);

che di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);

che nel Cantone Ticino l'art. 107 cpv. 1 LOC conferisce ai municipi il potere di esercitare le funzioni di polizia locale, tra cui si annovera, secondo l'art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC, la tutela della pubblica salute e dell'igiene. La facoltà del municipio di adottare misure per la tutela della salute pubblica e dell'igiene (inabitabilità, depositi di letame e immondizie, nettezza urbana, ecc.) è prevista dall'art. 24 RALOC;

che giusta l'art. 38 LSan all'esecutivo comunale compete l'accertamento dell'inabitabilità e dell'agibilità di tutte le costruzioni che non rientrano nel novero degli stabili di uso pubblico e collettivo (sottoposti a loro volta a controllo dipartimentale); l'art. 15 RISA, applicabile in virtù dell'art. 103 LSan, prevede che le case o le parti di case che presentano gravi difetti dal punto di vista dell'areazione e dell'illuminazione naturale o che per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute pubblica o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione municipale, su preavviso del medico delegato;

che in concreto emerge dagli atti come i locali oggetto della vertenza siano sprovvisti di qualsiasi servizio igienico, come pure dell'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua e dell'elettricità;

che, dopo aver preso visione degli immobili, il 7 febbraio 1996 il medico delegato ha dato il proprio preavviso negativo in merito alla loro abitabilità, essendo gli stessi sprovvisti delle infrastrutture indispensabili ad una simile utilizzazione;

che, pur considerato che si tratta di cascine di montagna, va rilevato come nella concreta fattispecie i due edifici in parola, in quanto privi anche dei più elementari servizi, non garantiscono neppure quello standard minimo d'igiene necessario per permetterne l'uso a fini abitativi;

che tale situazione disattende palesemente i requisiti fondamentali posti dalla legge in materia di igiene delle abitazioni, ragione per la quale non può venire autorizzato l'utilizzo abitativo, sporadico o continuato, dei vani in rassegna;

che in simili circostanze la decisione del Governo cantonale qui impugnata risulta del tutto esente da critiche e come tale va integralmente confermata;

che in ogni caso, come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, l'attuale inabitabilità dei locali sopra menzionati non pregiudica uno sfruttamento degli stessi per altri scopi, qualora quest'ultimi risultassero compatibili con l'utilizzazione dei fondi prevista dal piano regolatore locale;

che stante tutto quanto precede, le domande del ricorrente, volte ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata, non possono essere accolte e che di conseguenza il ricorso va respinto;

che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 107 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b), 208, 209 LOC; 24 RALOC; 38, 103 LSan; 15 RISA; 3, 18, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario