Appeal Regarding Retaining Wall Permit Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed an appeal regarding a decision that partially upheld the rejection of a building permit application for constructing a retaining wall. Following a site inspection, a settlement was proposed allowing the construction of a retaining wall up to 2.40 meters high, plus a 90 cm metal parapet above the finished ground level, a proposal already accepted by the appellant heirs and subsequently agreed to by the municipal authority. Given that this settlement partially satisfied the appellants' claims and resolved the dispute, the court struck the case from the record, annulled the previous state council decision, waived any court fees, and ordered the municipality to reimburse the appellants for legal costs incurred in both instances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAppeal Regarding Retaining Wall Permit Settlement: Following a site inspection, a settlement was proposed allowing the construction of a retaining wall up to 2.40 meters high, plus a 90 cm metal parapet above the finished ground level, a proposal already accepted by the appellant heirs and subsequently agreed to by the municipal authority. Given that this settlement partially satisfied the appellants' claims and resolved the dispute, the court struck the case from the record, annulled the previous state council decision, waived any court fees, and ordered the municipality to reimburse the appellants for legal costs incurred in both instances.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision of the State Council is annulled and reformed as a consequence of the transaction.
The decision sets forth the procedure regarding costs, stating that no taxes or fees are levied, and orders reimbursement of legal costs.
Testo completo
Incarto n. 52.97.00009 · Lugano 10 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 1997 della
Comunione ereditaria __________ composta da: __________ __________ __________ __________ __________ __________ patrocinata da: st.leg. __________
contro
la decisione 11 dicembre 1996, no. 6524, del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente il ricorso 30 settembre 1996 inoltrato dalla Comunione ereditaria __________, avverso la decisione 11 settembre 1996 del municipio di __________ di diniego del rilascio della licenza edilizia all'insorgente per la costruzione di un muro di sostegno alla part. n. __________ RFD;
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo ampia discussione, il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
*"1. E' autorizzata la costruzione di un muro di sostegno alto al massimo m 2,40 all'angolo con la strada privata d'accesso alla proprietà __________ (a partire dal livello del marciapiede sistemato) + un parapetto in metallo dell'altezza di 90 cm al massimo per rapporto al terreno sistemato a monte del muro.*
*2. Il Tribunale cantonale amministrativo statuirà su spese e ripetibili.*
*Al municipio è assegnato un termine di 10 giorni da oggi per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che il Dipartimento vi aderisce già sin d'ora alle condizioni indicate dall'accordo 26 maggio 1996 davanti al Tribunale di espropriazione, mentre i ricorrenti lo accettano già sin d'ora senza riserve.*
*In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul gravame senza ulteriori formalità."*
ritenuto che il municipio di __________, dopo la richiesta di precisazioni 15 ottobre u.s., con comunicazione 4 novembre 1997 ha aderito alla succitata transazione;
considerato come la proposta di cui sopra abbia riconosciuto in parte la bontà delle rivendicazioni ricorsuali degli insorgenti e trovato consenziente il municipio di __________, si giustifica l'annullamento della tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato e l’assegnazione di un'indennità per ripetibili adeguatamente commisurata all’esito della lite;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La decisione 11 dicembre 1996, no 6524, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il municipio di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 900.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario