Teacher's Termination Appeal Moot Due to Revocation and Jurisdiction Transfer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipal employee, a teacher, appealed a notice of termination based on projected insufficient student numbers, but the administrative court found it lacked jurisdiction because municipal decisions regarding employment under the relevant law must first be appealed to the State Council, not directly to the administrative court; however, the appeal was declared moot because the municipality subsequently revoked the termination notice, which constituted acquiescence, leading the court to order the municipality to reimburse the appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 1 LOrd, Art. 65 LOrd, Art. 66 cpv. 2 LOrd, Art. 67 cpv. 1 LOrd; Teacher's Termination Appeal Moot Due to Revocation and Jurisdiction Transfer: A municipal employee, a teacher, appealed a notice of termination based on projected insufficient student numbers, but the administrative court found it lacked jurisdiction because municipal decisions regarding employment under the relevant law must first be appealed to the State Council, not directly to the administrative court; however, the appeal was declared moot because the municipality subsequently revoked the termination notice, which constituted acquiescence, leading the court to order the municipality to reimburse the appellant's legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final list of applicable articles, although the primary procedural finding was mootness.
Cited in the final list of applicable articles, relating to the costs or procedural outcome (acquiescence leading to cost award).
Cited in the final list of applicable articles, relating to the procedure for disposing of the case (mootness).
Cited in the final list of applicable articles, concerning the court's examination of its jurisdiction (though jurisdiction was not the final basis for the decision).
Cited in the final list of applicable articles, regarding the admissibility of appeals to the Administrative Tribunal.
Cited in the final list of applicable articles, concerning the general rules of administrative procedure.
Cited in the final list of applicable articles, likely related to the costs or formal closure of the case.
Cited in the final list of applicable articles, concerning the general principles governing administrative proceedings.
Testo completo
Incarto n. 52.97.00061 · Lugano 26 maggio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 marzo 1997 di
__________ patrocinato da: avv. __________ contro
la decisione 25 febbraio 1997 del municipio di __________ in tema di scioglimento del rapporto d'impiego;
viste le risposte:
- 9 aprile 1997 del Consiglio di Stato;
- 7 maggio 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la scuola elementare di __________ consta di 5 sezioni affidate a 5 docenti;
che, all'inizio di quest'anno, l'autorità cantonale ha constatato che il numero degli allievi previsti per l'anno scolastico 1997/98 sarebbe stato insufficiente per mantenere le 5 classi;
che il 25 febbraio 1997 l'ispettore di circondario ha pertanto invitato il municipio di __________ a notificare ad un docente la disdetta del rapporto d'impiego per soppressione del posto;
che con risoluzione 25 febbraio 1997, notificata il 4 marzo seguente, l'esecutivo comunale ha disdetto, "a titolo cautelativo", il rapporto d'impiego di tutti i docenti;
che contro questa decisione __________, docente da __________ anni presso la locale scuola elementare, è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare;
che il Dipartimento istruzione e cultura, invitato a pronunciarsi sul gravame, è intervenuto in lite per il tramite del Consiglio di Stato, sollecitando l'accoglimento del ricorso con osservazioni del 9 aprile 1997;
che con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha nel frattempo deciso di mantenere le 5 sezioni di scuola elementare;
che, preso atto di questa determinazione, il 7 maggio 1997 il municipio di __________ ha pertanto revocato le disdette notificate ai docenti;
che contemporaneamente l'autorità comunale ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di stralciare il ricorso dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto;
che il municipio ha comunque chiesto che le spese e le ripetibili venissero poste a carico del Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che il rapporto d'impiego dei docenti comunali è retto dalla LOrd (art. 1 LOrd);
che giusta l'art. 65 LOrd, contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LOrd sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 della medesima legge (cfr. art. 66 cpv. 2 LOrd);
che l'art. 67 cpv. 1 LOrd dispone che il dipendente ha
diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo:
- contro le decisioni di sospensione dall'impiego in caso d'inchiesta (art. 38 LOrd);
- contro le sanzioni disciplinari più gravi della multa inflittegli dall'autorità (art. 32 cpv. 1 lett. c-f LOrd);
- contro le decisioni di disdetta del rapporto d'impiego (art. 60 LOrd);
che l'art. 67 cpv. 1 LOrd si limita ad indicare le decisioni deducibili al Tribunale cantonale amministrativo ratione materiae, adottate in applicazione della LOrd;
che la norma in questione non sovverte l'ordinamento generale delle competenze sancito dagli art. 65-66 LOrd; non introduce in particolare la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dai municipi negli ambiti summenzionati;
che, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere in base ad un'affrettata lettura della norma suddetta, le decisioni rese dai municipi in base alla LOrd vanno quindi in ogni caso impugnate davanti al Consiglio di Stato secondo la regola generale sancita dall'art. 65 LOrd;
che i giudizi resi dal Consiglio di Stato quale istanza di ricorso sono ulteriormente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo se hanno per oggetto un provvedimento enumerato dall'art. 67 cpv. 1 LOrd;
che il ricorso interposto da __________ contro la disdetta del rapporto d'impiego notificatagli dal municipio di __________ andava pertanto insinuato al Consiglio di Stato;
che l'errata indicazione dei mezzi d'impugnazione contenuta nel provvedimento censurato nulla muta a questa conclusione, stante che la competenza è fissata in modo inderogabile dalla legge;
che, con risoluzione 7 maggio 1997 il municipio ha comunque revocato la decisione impugnata;
che la revoca della decisione impugnata rende privo d’oggetto il ricorso in esame;
che la revoca del provvedimento censurato è configurabile come acquiescenza;
che, essendo a sua volta assimilabile a soccombenza, la mera acquiescenza basta a giustificare l’assegnazione di ripetibili all’insorgente;
che queste vanno poste a carico del comune autore della decisione impugnata;
che il fatto che il municipio di __________ sia stato chiaramente indotto dall’autorità cantonale a pronunciare la disdetta in contestazione non permette di porre le ripetibili a carico del Cantone, poiché la responsabilità della decisione censurata ricade comunque sull’autorità che l’ha formalmente adottata;
che, visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è privo d’oggetto.
2. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario