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52.1997.51 • TCA TI 52.1997.51 Generato dall'IA

Chimney Installation Authorization and Procedural Flaws

Numero d'incarto 52.1997.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed appeals concerning the authorization granted by a municipality for the installation of an external stainless steel chimney and flue, which was initially approved through a simplified notification procedure despite objections from neighboring property owners regarding materials and proximity. The court reasoned that installing a new chimney and flue constitutes a new work requiring the ordinary building permit procedure, which necessitates review by the cantonal authority regarding compliance with federal and cantonal laws, such as environmental and fire safety regulations, thus rendering the original municipal approval procedurally flawed by omitting this cantonal review; consequently, the neighbor's appeals were partially granted, the prior ruling was annulled, and the matter was remanded for a new decision following the proper acquisition of necessary technical details and the cantonal department's opinion, while the appeal by the property owner challenging the material requirements was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 35 NAPR, Art. 35 cpv. 3 lett. b NAPR, Art. 51 PAmm, Art. 22 LPT, Art. 4 RLE, Art. 3 RLE; Chimney Installation Authorization and Procedural Flaws: The court reasoned that installing a new chimney and flue constitutes a new work requiring the ordinary building permit procedure, which necessitates review by the cantonal authority regarding compliance with federal and cantonal laws, such as environmental and fire safety regulations, thus rendering the original municipal approval procedurally flawed by omitting this cantonal review; consequently, the neighbor's appeals were partially granted, the prior ruling was annulled, and the matter was remanded for a new decision following the proper acquisition of necessary technical details and the cantonal department's opinion, while the appeal by the property owner challenging the material requirements was rejected.

Parole chiave

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approvazione del regolamento censure procedurali conformità alla licenza edilizia autorità amministrativa conformità alle norme ambientali notificazione della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 35 NAPR
A suo avviso, l'art. 35 NAPR non escluderebbe l'impiego di simili materiali.
Art. 35 cpv. 3 lett. b NAPR
A suo avviso, l'art. 35 NAPR non escluderebbe l'impiego di simili materiali.
Art. 51 PAmm
Per i motivi che verranno esperiti in seguito, possono essere decisi sulla base degli atti con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
Art. 22 LPT
Cited in the final pronouncement, related to the general requirement for a building permit.
Art. 4 RLE
L’art. 4 RLE specifica che la licenza edilizia è necessaria per:
Art. 3 RLE
Interventi, questi, che l'art. 3 RLE precisa ulteriormente.
Art. 5 RLE
Lo stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile l'art. 5 RLE.
Art. 6 RLE
Soggetti alla procedura di notifica sono soltanto gli interventi esaustivamente elencati dall'art. 6 RLE.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 65 PAmm

Cited in the final pronouncement concerning the procedural framework of the administrative appeal.

art. 61 PAmm

Cited in the final pronouncement, likely governing the outcome of the appeal regarding costs or repetition of fees.

art. 60 PAmm

Cited in the final pronouncement, likely governing the admissibility or procedure of the appeal.

art. 31 PAmm

Cited in the final pronouncement, likely related to the submission of new evidence or facts during the appeal.

art. 28 PAmm

Cited in the final pronouncement, likely related to the factual findings or reasoning in the decision.

art. 18 PAmm

Cited in the final pronouncement, likely related to the procedure for challenging the decision.

art. 3 PAmm

Cited in the final pronouncement, likely related to the scope or nature of the administrative proceedings.

art. 21 LE

Cited in the final pronouncement as the basis for the court's jurisdiction (competence).

art. 11 LE

Cited in the final pronouncement, related to the procedural distinction between ordinary and simplified permit procedures, central to the grounds for partially accepting the neighbors' appeals.

art. 1 LE

Cited in the final pronouncement, defining when a building permit is required.

art. 22 LPT

Cited in the final pronouncement, related to the general requirement for a building permit.

art. 3 PAmm

Cited in the final pronouncement, although the specific order numbers do not explicitly cite it again, it is listed in the preamble to the orders.

art. 65 PAmm

Cited in the final pronouncement regarding the costs of the instance (no fees or expenses are charged), although the final order is based on 'soccombenza' (losing party pays).

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00046 52.97.00051 · Lugano 27 agosto 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso

a)10 marzo 1997 di __________ patr. da avv. __________ b)11 marzo 1997 di __________ __________ patrocinati da: avv. __________ c/o st. leg. __________ contro

la decisione 9 febbraio 1997, no. 608, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti __________ e __________ contro la decisione 4 aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha autorizzato __________ a posare una nuova canna fumaria ed un comignolo sulla sua casa d'abitazione (part. no. __________ RFD);

viste le risposte:

- 27 marzo 1997 del municipio di __________;

- 26 marzo 1997 del Consiglio di Stato;

- 15 aprile 1997 di __________ e __________;

al ricorso sub. a)

- 27 marzo 1997 del municipio di __________;

- 26 marzo 1997 del Consiglio di Stato;

- 8 aprile 1997 di __________

al ricorso sub. b)

preso atto della replica 20 maggio 1997 di __________ e __________ e delle dupliche:

- 20 maggio 1997 del municipio di __________;

- 3 giugno 1997 di __________;

- 4 giugno 1997 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 27 novembre 1995 il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente __________ a ristrutturare internamente la casa d'abitazione di cui è proprietario nella zona del nucleo (part. no. __________ RFD). Il 14 marzo 1996 il beneficiario della licenza ha notificato al municipio l'intenzione di posare una canna fumaria esterna ed un comignolo in acciaio inox in sostituzione del camino esistente. La notifica non era corredata né da piani, né da schizzi illustrativi.

Senza ulteriori formalità, il 4 aprile 1996 il municipio gli ha comunicato di *"aver preso atto del complemento alla licenza edilizia

27 novembre 1995"*. La decisione non è stata notificata ai confinanti.

Interpretando la decisione alla stregua di un’autorizzazione, all'inizio del seguente mese di giugno __________ ha posato la canna fumaria ed il comignolo. L’intervento ha suscitato l'immediata reazione dei ricorrenti __________ e __________, proprietari di stabili confinanti, che hanno chiesto spiegazioni al municipio.

L'autorità comunale ha convocato le parti ad un sopralluogo in data 28 giugno 1996. In questa occasione ha reso nota ai reclamanti la decisione 4 aprile 1996.

B. Contro questa autorizzazione __________ e __________ sono tempestivamente insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse annullata e postulando che venisse ordinata la rimozione della canna fumaria e del comignolo.

Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando l'autorizzazione alla condizione che la canna fumaria ed il comignolo venissero mascherati con una costruzione in muratura tradizionale.

Accertata la tempestività delle impugnative, il Governo ha anzitutto ritenuto che l'intervento in contestazione, comportante una modifica dell'aspetto esterno dell'edificio, esigesse quantomeno una notifica soggetta a pubblicazione ed avviso ai vicini. Ha comunque escluso una ripetizione dell'intera procedura, poiché quest'ultimi avevano avuto la possibilità di salvaguardare i loro diritti di difesa nell'ambito della procedura di ricorso.

Risolti gli aspetti procedurali della vertenza, il Consiglio di Stato ha in seguito ritenuto che l'opera, in acciaio inox, disattendesse l'obbligo di utilizzare materiali tradizionali sancito dall'art 35 NAPR. Per sanare il difetto ha quindi imposto di ricoprirla con una struttura in muratura.

C. Contro questo giudizio governativo si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto il proprietario dell'opera, quanto i vicini reclamanti.

a) __________ contesta l'obbligo di rivestire la canna fumaria ed il camino. A suo avviso, l'art. 35 NAPR non escluderebbe l'impiego di simili materiali.

L'intervento richiesto, estremamente costoso, sarebbe peraltro sproporzionato.

b) __________ e __________ sostengono anzitutto che il comignolo è da considerare come una "nuova fabbrica" a' sensi dell'art. 35 cpv.

3 lett. b NAPR. In quanto tale, esso sarebbe tenuto al rispetto delle distanze da confine, Non potrebbe di conseguenza sorgere a soli 90 cm dal balcone della casa di proprietà della ricorrente __________ che sovrasta il tetto della casa del ricorrente __________. Sorgendo a tale distanza dal balcone ed al livello di quest'ultimo, il comignolo non rispetterebbe d'altro canto nemmeno le prescrizioni antincendio, che impongono ai camini di mantenere una distanza di almeno 3 m dai fabbricati vicini o di innalzarsi fin sopra il tetto del fabbricato vicino.

D. All'accoglimento dei ricorsi si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.

__________ si è opposto all'impugnativa dei vicini e viceversa.

Con la replica i ricorrenti __________ e __________ hanno precisato alcuni aspetti della vertenza, che la controparte __________ ha dal canto suo contestato in sede di duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente toccati dal giudizio impugnato, è certa.

I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Per i motivi che verranno esperiti in seguito, possono essere decisi sulla base degli atti con un unico giudizio (art. 51 PAmm).

2. Infondate, oltre che immotivate, sono le eccezioni di tardività che il municipio di __________ solleva in questa sede con riferimento alle impugnative inoltrate al Consiglio di Stato da __________ e __________.

Le considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato, che l'autorità comunale non si prende nemmeno la briga di contestare in questa sede, meritano di essere pienamente confermate siccome del tutto corrette.

3. Controversa è anzitutto la legittimità della procedura applicata dall'autorità comunale ai fini del rilascio dell'autorizzazione in esame.

3.1. Edifici ed impianti possono per principio essere costruiti e trasformati solo con la licenza edilizia (art. 22 LPT ed 1 cpv. 1 LE, Scolari, Commentario, II ed. N. 635 seg.; DFGP, Commento alla LPT, ad art.

22 N. 7 seg.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 177 seg.).

La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). L’art. 4 RLE specifica che la licenza edilizia è necessaria per:

*- la costruzione, rinnovazione, trasformazione anche parziale e la ricostruzione di edifici ed impianti di qualsiasi genere, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;*

*- la demolizione totale o parziale di edifici;*

*- ogni altra opera edilizia o impianto, come:*

*- canalizzazioni ed impianti per le acque di scarico;*

*- cisterne per il concime o il colaticcio;*

*- impianti per i trasporto di merci e persone...*

*- muri, piscine, strade private, serre fisse accessi stradali...;*

*- ....*

*- apertura cave ...;*

La licenza edilizia non è invece necessaria per i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi, i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie, nonché per i lavori che sono sottratti alla sovranità cantonale in virtù del diritto federale (art. 1 cpv. 3 lett. a - c LE). Interventi, questi, che l'art. 3 RLE precisa ulteriormente.

Nell'evenienza concreta, la costruzione di una nuova canna fumaria e di un comignolo non configura di certo un intervento esente dall'obbligo del permesso. Che si tratti di un intervento soggetto a tale obbligo è incontestabile. Anche se si tratta di opere di portata limitata, essenzialmente sostitutive di un impianto preesistente, è pacifico che non si è in presenza nè di un intervento di manutenzione, nè di un lavoro di minima entità ai sensi dell'art. 3 RLE, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione. Nemmeno il ricorrente __________ del resto lo pretende.

3.2. Accertato che si tratta di un lavoro soggetto all'obbligo del permesso, occorre ancora stabilire se questo dovesse essere rilasciato secondo la procedura ordinaria o secondo la procedura semplificata della notifica (art. 11 LE).

3.2.1. La distinzione è di rilievo dal profilo del coinvolgimento dell'autorità cantonale, che nelle procedure di semplice notifica non viene chiamata ad esprimere alcun preavviso sulla conformità dell'intervento con le disposizioni di diritto federale o cantonale ad essa demandate per l'applicazione (Scolari, op. cit., N. 839).

Per principio, tutti gli interventi edilizi soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso. Lo stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile l'art. 5 RLE. Soggetti alla procedura di notifica sono soltanto gli interventi esaustivamente elencati dall'art. 6 RLE. In particolare, nella zona edificabile:

*1. i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;*

*2. la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;*

*3. le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;*

*4. le opere di cinta e i muri di sostegno;*

*5. la demolizione parziale o totale di edifici;*

*6. la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;*

*7. l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;*

*8. il deposito di materiali e macchinari;*

*9. gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000;*

*10. l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto;*

*11. il tinteggio di edifici e impianti.*

Determinante, ai fini della scelta della procedura applicabile, non è tanto l’importanza dell’intervento, quanto piuttosto l’applicabilità di norme rimesse al giudizio dell’autorità cantonale (cfr. al riguardo STA 27.10.95 in re M. e llcc).

3.2.2. In concreto, la posa di una nuova canna fumaria e di un nuovo comignolo non rientrano nel novero degli interventi soggetti a semplice notifica. L’opera non è riconducibile a nessuna delle categorie elencate dall’art. 6 RLE. Anche se destinata a sostituire un impianto preesistente, si tratta in effetti pur sempre di un'opera nuova, sostanzialmente diversa per foggia, materiali e posizione da quella esistente in origine. Non si è in presenza di un semplice lavoro di rinnovazione del precedente impianto. Né si tratta di un intervento di mera trasformazione, che non introduce alcuna modifica di rilievo dell'aspetto esterno. La nuova canna fumaria ed il nuovo comignolo non hanno in effetti molto in comune con il vecchio impianto.

Incontestabilmente, l'opera andava quindi autorizzata secondo la procedura ordinaria di rilascio della licenza edilizia, che - come detto - implica necessariamente una verifica della sua conformità da parte dell'autorità cantonale. Esigenza, questa, che - vista la particolare ubicazione del comignolo - si imponeva con la forza dell’evidenza sotto il profilo della legislazione in materia di protezione dell'ambiente (LPAmb, OLA) e di quella in materia di prevenzione degli incendi.

Considerando che i vicini avevano comunque potuto esercitare i loro diritti di difesa, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dall'ossequio delle formalità prescritte dalla procedura ordinaria di rilascio della licenza.

Dal profilo dell’economia di giudizio, la tesi governativa non è sicuramente priva di un certo pregio, stante che un rinvio all'autorità comunale non è di certo atto a produrre risultati diversi. Nella misura in cui avalla la totale mancanza di indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto e nella misura in cui sottrae l’intervento a qualsiasi verifica da parte dei competenti servizi del Dipartimento del territorio in ordine alla sua conformità con le leggi demandate all’autorità cantonale per l'applicazione, siffatta tesi non può tuttavia essere accreditata.

Se da un lato appare ragionevole prescindere dalla procedura di pubblicazione di un intervento ormai realizzato da tempo, dall’altro non si può rinunciare ad esigere dal costruttore la presentazione di tutte le indicazioni necessarie all’autorità cantonale per la resa del preavviso di sua competenza.

Così stando le cose, non essendo compito specifico di questo Tribunale quello di porre rimedio a tali difetti, i ricorsi dei vicini __________ e __________ vanno parzialmente accolti, annullando siccome lesivo del diritto il giudizio con cui del Consiglio di Stato ha confermato sub condicione l'autorizzazione 4 aprile 1996 rilasciata in modo irrito dal municipio di __________ al ricorrente __________. Gli atti vanno retrocessi all'istanza inferiore, affinché renda un nuovo giudizio, previa acquisizione e delle indicazioni mancanti sulle caratteristiche dell'impianto e del preavviso del Dipartimento del territorio.

Il ricorso di __________ va invece respinto.

Data la natura interlocutoria del presente giudizio si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT, 1, 11, 21 LE, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è di __________ è respinto.

2. I ricorsi di __________ e __________ sono parzialmente accolti.

§. di conseguenza:

1.1. la risoluzione 18 febbraio 1997, n. 608, del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Il ricorrente __________ rifonderà a __________ e __________ fr. 800.- a titolo di ripetibili di questa istanza.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario