Failure to Cure Formal Defects in Administrative Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAParties filed an administrative appeal against a state council decision, but after being formally notified of the procedural requirements under administrative procedure law—including the need for specific content like facts, evidence, reasoning, and conclusions—and being granted a ten-day cure period, the appellants failed to submit the appeal in the proper legal form. Consequently, the administrative court declared the appeal inadmissible, referencing the failure to comply with mandatory formal requirements following judicial instruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 PAmm, art. 48 PAmm, art. 43 PAmm, art. 28 PAmm, 1. Il ricorso è irricevibile, 2. La tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico dei ricorrenti; Failure to Cure Formal Defects in Administrative Appeal: Consequently, the administrative court declared the appeal inadmissible, referencing the failure to comply with mandatory formal requirements following judicial instruction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the preamble to the final orders, which justify the declaration of inadmissibility of the appeal.
This article is cited in the preamble to the final orders, likely related to the procedure or form of the decision.
This article is cited in the preamble to the final orders, likely related to the general grounds for appeal or administrative procedure.
This article is cited in the preamble to the final orders, likely related to the formal requirements that were not met, leading to inadmissibility.
This is the main operative order declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural provisions.
This operative order dictates the allocation of court costs.
Testo completo
Incarto n. 52.97.00041 · Lugano 4 aprile 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 3 marzo 1997 di
__________ e __________ contro
la decisione 18 febbraio 1997, no. 645, del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il
3 marzo 1997 i signori __________ e __________ hanno inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato.
B. Il
4 marzo 1997 questo Tribunale ha scritto ai ricorrenti quanto segue:
*"In possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:*
*"Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.*
*Esso deve contenere:*
*- la menzione della decisione querelata;*
*- una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;*
*- una breve motivazione;*
*- le conclusioni del ricorrente.*
*Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.*
*Richiamato l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”*
C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno redatto, malgrado la comminatoria il ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario