Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.1997.354 • TCA TI 52.1997.354 Generato dall'IA

Hunter v. Authorization Withdrawal for Pre-Season Helicopter Use

Numero d'incarto 52.1997.354
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A hunter appealed the withdrawal of their annual high-altitude hunting authorization, which was imposed because they used a helicopter to transport supplies to the hunting area two days before the season opened, an action prohibited by regulation. The court upheld the withdrawal, reasoning that the use of a helicopter to access a hunting area, even for pre-season logistical purposes if the intent is to hunt, violates the prohibition on using helicopters for transporting hunters or equipment to hunting zones, as the underlying purpose remains tied to the impending hunting activity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 43 LCC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 19 LCC, Art. 54 RALCC; Hunter v. Authorization Withdrawal for Pre-Season Helicopter Use: The court upheld the withdrawal, reasoning that the use of a helicopter to access a hunting area, even for pre-season logistical purposes if the intent is to hunt, violates the prohibition on using helicopters for transporting hunters or equipment to hunting zones, as the underlying purpose remains tied to the impending hunting activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
regolamentazione della caccia desistenza dall'azione autorizzazione ad agire libertà aerea ritiro dell'autorizzazione porto abusivo di armi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è presentato da una persona senz'altro abilitata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla decisione impugnata (art.
Art. 43 PAmm
Cited in the dispositive declaration preamble, relating to the active standing to appeal.
Art. 43 LCC
1 PAmm), è presentato da una persona senz'altro abilitata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm).
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 19 LCC
Cited in the dispositive declaration preamble, underpinning the rejection of the appeal regarding the prohibited use of a helicopter.
Art. 54 RALCC
Cited in the dispositive declaration preamble, underpinning the rejection of the appeal regarding the prohibited use of a helicopter.
Art. 55 RALCC
Secondo la lettera a) del predetto disposto, è vietato, tra l'altro, l'uso dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni, fatta eccezione per il recupero della cacciagione (art. 55 RALCC).
Art. 56 cpv. 1 lett. h RALCC
Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 lett. h RALCC gli agenti della polizia della caccia procedono, tra l'altro, al ritiro immediato dell'autorizzazione annuale a colui che in particolare ha usato una funivia, una funicolare o l'elicottero violando l'art.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 19 LCC

Cited in the dispositive declaration preamble, underpinning the rejection of the appeal regarding the prohibited use of a helicopter.

art. 54 RALCC

Cited in the dispositive declaration preamble, underpinning the rejection of the appeal regarding the prohibited use of a helicopter.

art. 56 RALCC

Cited in the dispositive declaration preamble, underpinning the rejection of the appeal regarding the prohibited use of a helicopter.

art. 28 PAmm

Cited in the dispositive declaration preamble as the basis for imposing costs.

art. 43 PAmm

Cited in the dispositive declaration preamble, relating to the active standing to appeal.

art. 46 PAmm

Cited in the dispositive declaration preamble, relating to the timeliness of the appeal.

art. 18 PAmm

Cited in the dispositive declaration preamble, relating to the simplified procedure where no investigation was needed.

art. 16 RALCC

Cited in the dispositive declaration preamble, concerning the allowed start time for hunting trips.

art. 41 RALCC

Cited in the dispositive declaration preamble, concerning the allowed start time for hunting trips.

art. 48 LCC

Cited in the dispositive declaration preamble, defining the court's jurisdiction.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.97.00354 · Lugano 3 giugno 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 novembre 1997 di

__________ contro

la risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5760) del Consiglio di Stato, che conferma il provvedimento di ritiro dell'autorizzazione annuale per l'esercizio della caccia alta adottato nei confronti dell'insorgente dal Dipartimento del territorio, Ufficio caccia e pesca, per aver usato un elicottero in qualità di cacciatore per recarsi in zona venatoria;

viste le risposte:

- 3 dicembre 1997 del Dipartimento del territorio,

- 9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con verbale di segnalazione-sequestro del 7 settembre 1997 i guardacaccia __________ e __________ hanno ritirato a __________ l'autorizzazione annuale di caccia alta e il fucile per avere, in qualità di cacciatore, fatto uso di un elicottero per il trasporto fino all'Alpe __________ e per essere partito per le zone di caccia il 5 settembre, ossia due giorni prima dell'apertura della caccia. Il denunciato si è rifiutato di controfirmare il verbale.

Il 9 settembre 1997 l'Ufficio della caccia e della pesca, preso atto di tali risultanze, ha confermato il provvedimento adottato immediatamente dagli agenti della polizia della caccia intervenuti sul posto.

B. Avverso la premessa pronuncia __________ ha interposto ricorso al Dipartimento del territorio.

Ha addotto che il volo in elicottero era unicamente finalizzato al trasporto delle necessarie vettovaglie per l'imminente periodo di caccia e che, una volta depositato il materiale, era previsto il rientro a domicilio. Ha sostenuto di non aver avuto seco alcuna arma o munizioni.

L'autorità dipartimentale, dopo aver rilevato come il fratello __________, anch'esso denunciato, a verbale ha ammesso di aver utilizzato un elicottero per recarsi il 5 settembre 1997 sul __________ in compagnia di __________ e che gli stessi non hanno più abbandonato l'alpe, ha confermato il ritiro della patente. Ha pure sottolineato come né __________ né __________ durante il controllo e la verbalizzazione non hanno mai menzionato ai guardacaccia di essere tornati al loro domicilio a prendere armi e munizioni.

C. __________ ha quindi presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato ribadendo le censure esposte in precedenza e sottolineando, questa volta, di aver fatto ritorno al proprio domicilio e di essere ripartito per le zone di caccia di primo mattino il 6 settembre 1997 alla vigilia del giorno di apertura con armi e munizioni.

Il Governo ha confermato il censurato provvedimento ritenendo che vi fossero sufficienti elementi a comprova del fatto che l'insorgente avesse contravvenuto alle disposizioni che regolano l'attività venatoria e che obbligano i cacciatori a partire per i luoghi di caccia con fucile e munizioni alla vigilia dell'apertura della caccia.

D. Contro la predetta risoluzione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ribadisce in sostanza le considerazioni espresse nel gravame davanti all'autorità inferiore.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è presentato da una persona senz'altro abilitata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm). Come già rilevato dall'Esecutivo cantonale, l'interesse legittimo del ricorrente non appare fondato sulla pretesa di essere messo nuovamente al beneficio di un'autorizzazione di caccia alta ormai scaduta, quanto piuttosto sulla verifica della legalità del provvedimento adottato nei suoi confronti in quanto suscettibile di costituire un precedente negativo nell'esercizio della caccia in caso di possibili misure future adottate dall'autorità (art. 43 LCC).

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. Giusta l'art. 16 cpv.

1 lett. a del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 4 agosto 1993 (RALCC), l'esercizio della caccia alta è permesso dal 7 al 23 settembre. L'art. 41 cpv. 1 dispone che la partenza per le zone di caccia, con fucile e munizioni, è permessa alla vigilia dell'apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall'ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.

L'art. 19 LCC, stabilisce un elenco di mezzi e metodi ausiliari proibiti nell'esercizio della caccia, lasciando al Consiglio di Stato la facoltà di estendere ulteriormente la lista di tali mezzi. L'Esecutivo cantonale ha fatto uso di tale delega all'art. 54 RALCC.

Secondo la lettera a) del predetto disposto, è vietato, tra l'altro, l'uso dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni, fatta eccezione per il recupero della cacciagione (art. 55 RALCC).

Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 lett. h RALCC gli agenti della polizia della caccia procedono, tra l'altro, al ritiro immediato dell'autorizzazione annuale a colui che in particolare ha usato una funivia, una funicolare o l'elicottero violando l'art. 54 lett. a RALCC.

2.2. Va osservato che rientra sempre e in ogni caso nel quadro delle attribuzioni dell'autorità decidente di valutare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminare la pertinenza della descrizione dei

fatti, tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa dedotti dal denunciato (STA 3 febbraio 1998 in re C. consid. 4).

3. 3.1. In concreto, il 5 settembre 1997 alle ore 17.05 (v. rapporto di contravvenzione agli atti) i guardacaccia __________ e __________, appostati nella zona dell'Alpe __________ in Valle __________, hanno visto atterrare un elicottero da cui scendevano __________ ed __________ i quali, aiutati dal fratello __________ presente sull'alpe, hanno scaricato due scatole e un sacco bianco per portarli nella loro cascina. Secondo i due agenti, essi non hanno più abbandonato da quel momento il luogo se non per andare in osservazione nelle zone di caccia sopra l'alpe. Il 7 settembre seguente alle ore 05.15 i guardacaccia hanno fermato __________ il quale - unitamente ai fratelli __________ e __________ (quest'ultimo senza patente) - stava partendo per una battuta di caccia nella zona.

Il ricorrente, che non ha controfirmato il verbale di segnalazione-sequestro, contesta i fatti adducendo che il volo era finalizzato al trasporto delle vettovaglie per l'imminente periodo di caccia e che, una volta depositato il materiale, era previsto il ritorno a domicilio; inoltre afferma che non avrebbe avuto con sè alcuna arma o munizioni. Egli sostiene di aver fatto ritorno al proprio domicilio e di essere ripartito per le zone di caccia di primo mattino il 6 settembre con armi e munizioni. Le tesi dell'insorgente non possono essere condivise.

3.2. Entrambi i guardiacaccia, rimasti appostati dal 5 settembre sino all'apertura della stagione venatoria, hanno osservato che i signori __________ non hanno mai lasciato l'alpe per rincasare. __________ ha del resto ammesso a verbale, controfirmandolo, di aver utilizzato l'elicottero per recarsi sul Monte __________ in compagnia del fratello __________. Al momento del verbale, d'altronde, nessuno ha asserito di essere ritornato il giorno prima dell'apertura della caccia al proprio domicilio per prendere armi e munizioni, ciò che sarebbe stato nel loro interesse dichiararlo immediatamente. L'insorgente sostiene invero nel gravame di averlo comunicato verbalmente all'agente __________. Tale affermazione, del resto mai enunciata prima del ricorso avanti a questo Tribunale, non è comunque sufficiente a confutare le dichiarazioni dei guardiacaccia, suffragate anche dal verbale sottoscritto dal fratello. A tal proposito, va rilevato che gli agenti accertatori non avevano alcun interesse a dichiarare il falso, pena l'eventualità di incorrere in sanzioni disciplinari.

Non vi è dunque nessun motivo concreto per discostarsi da quanto accertato dagli agenti della polizia della caccia; tantopiù che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di quanto asserisce.

3.3. Ora, alla luce di questi fatti lo scrivente Tribunale, apprezzando liberamente le prove, può senz'altro raggiungere con sufficiente e tranquilla sicurezza il convincimento che l'intenzione maturata dal ricorrente era proprio quella di servirsi dell'elicottero per recarsi a caccia.

Difatti, il divieto dell'uso dell'elicottero onde accedere al luogo di caccia non è circoscritto unicamente al periodo di apertura della stessa, bensì esso si concretizza ogni qualvolta vi è l'intenzione di giungervi per catturare dei selvatici anche se l'attività venatoria, come nella specie, non è stata effettuata lo stesso giorno. Poco importa se la trasferta serva anche ad altri scopi, poiché la qualità di cacciatore continua a sussistere.

Ammettere il contrario traviserebbe il senso della legge e renderebbe vano quanto previsto dagli art. 19 LCC e 54 lett. a RALCC.

Del resto, la loro organizzazione logistica e di sostentamento era finalizzata all'immininente apertura della stagione venatoria.

Con il che, il ricorso è respinto.

4. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 48 LCC; 16, 41, 54, 56 RALCC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario