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52.1997.336 • TCA TI 52.1997.336 Generato dall'IA

Motorist License Revocation Appeal Over Safety Concerns and Punitive Grounds

Numero d'incarto 52.1997.336
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A motorist, previously convicted of theft and driving offenses and subject to restrictions following a negative psycho-technical assessment indicating character unsuitability, appealed a decision to indefinitely revoke their driving license based on safety concerns derived from an expert report, after which the head of the executive branch denied a temporary suspension of the revocation pending the main appeal. The administrative court partially upheld the appeal, granting a suspensive effect only against the revocation of the moped license because that specific revocation also served a punitive purpose for recent serious offenses involving a tampered vehicle, whereas for the motor vehicle license revocation based purely on safety concerns, the denial of suspension was justified as the applicant failed to demonstrate a high probability of success on the merits, given the expert findings did not support overturning the finding of dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 10 LALCS, Art. 47 cpv. 2 PAmm, Art. 14 cpv. 2 lett. d LCS, Art. 15 cpv. 2 LCS, Art. 33 cpv. 2 OAC, Art. 33 cpv. 1 OAC; Motorist License Revocation Appeal Over Safety Concerns and Punitive Grounds: The administrative court partially upheld the appeal, granting a suspensive effect only against the revocation of the moped license because that specific revocation also served a punitive purpose for recent serious offenses involving a tampered vehicle, whereas for the motor vehicle license revocation based purely on safety concerns, the denial of suspension was justified as the applicant failed to demonstrate a high probability of success on the merits, given the expert findings did not support overturning the finding of dangerousness.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della concessione motivi di sicurezza uso di veicolo a motore guida nonostante revoca della patente multa disciplinare restrizioni per effetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 LALCS
This article was cited as a basis for the admissibility of the appeal, but not explicitly in the final orders.
Art. 47 cpv. 2 PAmm
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque chiedere al Presidente dell'autorità adita la sospensione della decisione (art. 47 cpv. 2 PAmm);
Art. 14 cpv. 2 lett. d LCS
This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.
Art. 15 cpv. 2 LCS
This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.
Art. 33 cpv. 2 OAC
art. 33 cpv. 2 OAC), ma non ha alcuna rilevanza in materia di revoche di sicurezza, la cui durata - trascorso il periodo di prova fissato ex art.
Art. 33 cpv. 1 OAC
2 OAC), ma non ha alcuna rilevanza in materia di revoche di sicurezza, la cui durata - trascorso il periodo di prova fissato ex art. 33 cpv. 1 OAC - dipende pur sempre dal tempo occorrente all'interessato per ritrovare la propria idoneità alla guida;
Art. 28 PAmm
This article was cited as the basis for the compensation of court fees, which corresponds to order 2.
art. 47, 60 e 61 PAmm
These procedural articles were cited in the final consideration block, indicating their relevance to the decision process, although they are not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

Giurisprudenza citata

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DTF 106 Ib 117
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47, 60 e 61 PAmm

These procedural articles were cited in the final consideration block, indicating their relevance to the decision process, although they are not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 10 LALCS

This article was cited as a basis for the admissibility of the appeal, but not explicitly in the final orders.

art. 21 PAmm

This article was cited as a basis for the admissibility of the appeal, but not explicitly in the final orders.

art. 3 PAmm

This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 18 PAmm

This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 33 OAC

This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 15 cpv. 2 LCS

This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 14 cpv. 2 lett. d LCS

This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 16 cpv. 1 LCS

This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 17 cpv. 1bis LCS

This article was cited in the final consideration block, indicating its relevance to the decision process, although it is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2.

art. 28 PAmm

This article was cited as the basis for the compensation of court fees, which corresponds to order 2.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00336 · Lugano 19 dicembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 novembre 1997 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 24 novembre 1997 del Presidente del Consiglio di Stato, che si è rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da questi inoltrato contro la decisione 29 ottobre 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);

vista la risposta 1° dicembre 1997 del Presidente del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 26 novembre 1991, compiuti da poco più di un mese i 18 anni, __________ si è reso autore di furto d'uso dell'autovettura del padre e di circolazione senza licenza di condurre, reati per i quali gli è stata inflitta una pena di tre giorni di detenzione sospesi condizionalmente per la durata di due anni;

che a seguito di questi accadimenti, l'Ufficio giuridico della circolazione di Camorino (UGC) gli ha negato il rilascio della licenza di allievo conducente (LAC) cat. B sino al maggio del 1992;

che nella primavera del 1992 __________ ha chiesto nuovamente la LAC cat. B; appreso dalla Polizia che in passato l'istante aveva commesso numerosi reati patrimoniali ed aveva consumato droghe leggere, l'UGC ha subordinato il rilascio della licenza alla presentazione di un certificato medico attestante l'astinenza da stupefacenti controllata sull'arco di sei mesi, nonché al superamento di un esame psico-tecnico;

che a dipendenza dell'esito sostanzialmente negativo di quest'ultimo esame, il 10 maggio 1993 il medesimo Ufficio ha risolto di non ammettere l'interessato alla guida di veicoli a motore sino al compimento del 20° anno di età;

che il 19 ottobre 1993 il ricorrente ha per finire ottenuto la LAC richiesta;

che in data 22 novembre 1995 e 25 agosto 1996 __________ ha circolato alla guida di un ciclomotore gravemente manomesso, cosicché il 5 dicembre 1996 l'UGC gli ha ordinato di sottoporsi ad un secondo esame psico-tecnico in vista dell'adozione di un provvedimento amministrativo; nel frattempo, segnatamente il 31 ottobre 1996, l'allievo conducente è stato nuovamente sorpreso a bordo di un ciclomotore manomesso;

che a dispetto degli accertamenti peritali in atto, l'insorgente ha ottenuto il rinnovo della LAC frattanto scaduta (6 febbraio 1997) e conseguito la licenza di condurre (LC) cat. B (2 settembre 1997);

che il 4 settembre 1997 l'UGC ha ricevuto la perizia concernente il ricorrente (datata 27 gennaio 1997!), apprendendo che la sua struttura caratteriale presentava limiti e lacune tali da renderlo inidoneo alla guida di veicoli a motore;

che riattivato il procedimento amministrativo e sentito l'interessato, con decisione 29 ottobre 1997 la Sezione della circolazione ha dunque risolto di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore e ciclomotori a tempo indeterminato in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. d,

16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCS;

che l'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di ottobre 1998 relativamente alla licenza di condurre veicoli a motore e prima del mese di aprile 1998 per i ciclomotori; la riammissione alla guida dei veicoli cat. B è stata peraltro subordinata al superamento di un ulteriore esame psico-tecnico;

che contro questa risoluzione decisione dichiarata immediatamente esecutiva __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;

che con istanza provvisionale il ricorrente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al gravame;

che con giudizio 24 novembre 1997 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;

che il soccombente ha impugnato la predetta pronunzia davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato;

che a mente dell'insorgente il provvedimento di revoca sarebbe ingiustificato siccome fondato su un referto stilato da persona prevenuta e incompetente; la valutazione negativa formulata dal perito sarebbe d'altronde smentita dai fatti, segnatamente dal buon comportamento tenuto quale conducente dal 31 ottobre 1996 (data dell'ultima infrazione) al 17 novembre 1997 (data della notifica della revoca e della consegna delle LC);

che __________ rileva pure di aver trovato un'occupazione presso il panificio __________ di __________ e che la revoca gli pregiudicherebbe ogni possibilità di mantenere tale posto di lavoro;

che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa;

Considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;

che la decisione 29 ottobre 1997 della Sezione della circolazione si configura essenzialmente alla stregua di una revoca di sicurezza della licenza di condurre per inidoneità caratteriale;

che a ben guardare il controverso provvedimento amministrativo presenta pure connotazioni di misura d'ammonimento laddove sanziona con una revoca di 5 mesi della LC ciclomotori il reato perpetrato il

25 agosto 1996 alla guida di questo specifico mezzo (reato al quale occorre aggiungere l'analoga infrazione commessa il 31 ottobre 1996); la riammissione alla guida dei ciclomotori non è infatti subordinata ad alcuna condizione;

che neppure il perito ha messo in discussione l'attitudine dell'insorgente a condurre ciclomotori; __________ è ritenuto soggetto pericoloso unicamente alla guida di veicoli a motore (donde la revoca di sicurezza della LC cat. B);

che poste queste premesse, la decisione di negare l'effetto sospensivo al ricorso contro la revoca della LC ciclomotori non resiste alle critiche dell'insorgente; ciò non significa tuttavia ancora che alla fin fine il ricorrente non sconterà un adeguato periodo di revoca della LC ciclomotori per le gravi infrazioni commesse in passato alla guida di questo specifico mezzo, segnatamente per aver circolato il 25 agosto 1996 con un veicolo manomesso al punto da raggiungere velocità di 80 km/h;

che per prassi costante, avallata da dottrina e giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un'eventuale impugnativa (DTF 106 Ib 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz. Strassenverkehrsrechts, II ed., N. 2758);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque chiedere al Presidente dell'autorità adita la sospensione della decisione (art. 47 cpv. 2 PAmm);

che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);

che le revoche fondate sull'art. 14 cpv. 2 lett. d LCS mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore;

che considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti inidonei, nel caso di revoche per scopo di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaf-fhauser, loc. cit.);

che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;

che alla luce delle risultanze della perizia allestita dallo psicologo del traffico __________, la deduzione operata dal Presidente del Governo non appare affatto insostenibile;

che le argomentazioni sollevate dal ricorrente contro la revoca della LC cat. B non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato: le contestazioni circa l'affidabilità e l'imparzialità del perito non sminuiscono affatto il valore delle preoccupanti quanto categoriche conclusioni alle quali è giunto l'insigne esperto sulla base di riscontri oggettivi e di una conoscenza del peritando approfondita in occasione di più di un colloquio;

che il buon contegno tenuto dall'insorgente negli ultimi dodici mesi non permette ancora di ritenere che con ogni probabilità mancano le premesse per una revoca di sicurezza della LC cat. B e che su questo punto il gravame verrà pertanto accolto;

che il periodo di "buona condotta" quale ciclomotorista risulta troppo breve per esprimere con certezza pareri positivi circa la vantata affidabilità del ricorrente come guidatore di autovetture;

che l'assenza di infrazioni quale allievo conducente non permette di approdare a diversa conclusione; __________ ha conseguito la LC cat. B solo lo scorso settembre e prima non poteva guidare autoveicoli senza essere accompagnato da una persona tenuta per legge a vegliare affinché non contravvenisse alle prescrizioni sulla circolazione (cfr. art. 15 cpv. 2 LCS);

che il ricorrente, impiegato fino al 19 dicembre 1997 quale ausiliario presso il panificio __________ di __________, non può manifestamente invocare una necessità professionale di condurre veicoli a motore; d'altra parte, una simile esigenza è suscettibile di influire sulla commisurazione temporale delle revoche a scopo d'ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC), ma non ha alcuna rilevanza in materia di revoche di sicurezza, la cui durata - trascorso il periodo di prova fissato ex art. 33 cpv. 1 OAC - dipende pur sempre dal tempo occorrente all'interessato per ritrovare la propria idoneità alla guida;

che stante quanto precede, in tema di revoca di sicurezza della LC cat. B non si può di certo rimproverare al Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;

che il ricorso va quindi parzialmente accolto, che la tassa di giustizia è compensata con le ripetibili (art. 28 PAmm);

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 15 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCS; 33 OAC;

10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 47, 60 e 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione 24 novembre 1997 del Presidente del Consiglio di Stato è riformata nel senso che al gravame 7 novembre 1997 di __________ è accordato effetto sospensivo unicamente laddove impugna la revoca della LC ciclomotori pronunciata il 29 ottobre 1997 dall'Ufficio giuridico della circolazione di __________.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario