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52.1997.31 • TCA TI 52.1997.31 Generato dall'IA

52.1997.31 · Tribunale cantonale amministrativo

Numero d'incarto 52.1997.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa discende dall'art. 21 cpv. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).

Regesto Legislator

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Art. 22 NAPR, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 43 NAPR; 52.1997.31 · Tribunale cantonale amministrativo: Non occorre diffondersi in lunghe disquisizioni per dimostrare che l’impatto dell’opera sul quadro del paesaggio non è tale da integrare gli estremi del concetto di deturpazione definiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Nè sono date le premesse per ritenere che l’opera violi l’obbligo di inserirsi convenientemente nell’ambiente e nel paesaggio sancito dall’art. 43 NAPR. Il significato attribuito dall’autorità comunale al concetto giuridico indeterminato di inserimento conveniente nel quadro ambientale e la valutazione operata dalla stessa con riferimento all’opera in esame appaiono del tutto ragionevoli e sostenibili.

Parole chiave

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Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 22 NAPR
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il muro, alto m 1.80, rispettasse le disposizioni che regolano la costruzione di simili manufatti (art. 22 NAPR).
Art. 43 PAmm
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Art. 18 PAmm
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Art. 43 NAPR
Nè sono date le premesse per ritenere che l’opera violi l’obbligo di inserirsi convenientemente nell’ambiente e nel paesaggio sancito dall’art. 43 NAPR.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00031 · Lugano 21 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 febbraio 1997 di

__________ patrocinato da: dott. iur. __________ contro

la decisione 29 gennaio 1997 (no 343) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 novembre 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la costruzione di un muro di cinta sulla part. n. __________ RFD;

viste le risposte:

- 25 febbraio 1997 del municipio di __________;

- 26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;

- 28 febbraio 1997 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nel corso del mese di aprile 1996 il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul suo fondo (part. n. __________ RFD) un muro in cemento armato lungo 35 m ed alto 1.80 a confine con la part. n. __________ RFD di proprietà del ricorrente __________.

B. Con decisione 12 novembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato all'istante la licenza edilizia richiesta subordinandola alla condizione che eventuali terrapieni non avrebbero potuto superare l'altezza di m 1.50.

Con la stessa decisione ha respinto l'opposizione interposta dal vicino qui ricorrente.

C. Contro la predetta risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando il manufatto in quanto predestinato a sostenere un futuro terrapieno. Funzione, questa, che lo porrebbe in contrasto con le disposizioni edilizie vigenti.

D. Con decisione 29 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la domanda di costruzione riguardasse unicamente l'esecuzione di un muro di cinta. Dai piani non emergerebbe infatti alcuna intenzione di realizzare un terrapieno.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il muro, alto m 1.80, rispettasse le disposizioni che regolano la costruzione di simili manufatti (art. 22 NAPR).

Da ultimo, ha negato che il manufatto implichi un deturpamento dell'ambiente circostante.

E. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato.

Il manufatto, obietta, non sarebbe da configurare come un muro di cinta, ma come un muro di sostegno; funzione che lo stesso resistente riconosce. Esso non potrebbe quindi superare l’altezza di m 1.50.

Nell’opera, conclude, sarebbero inoltre ravvisabili gli estremi di un intervento deturpante.

F. All'accoglimento del ricorso si oppongono senza formulare particolari osservazioni il Consiglio di Stato ed __________.

Il municipio di __________, dal canto suo, osserva che la domanda di costruzione è conforme alle NAPR comunali e che pertanto nulla osta al rilascio della licenza.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa discende dall'art. 21 cpv.

1 LE.

La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica. Il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2. L’art. 22 NAPR di __________, disciplinante le opere di cinta, dispone che l’altezza massima di questi manufatti è di m 2.

Il muro in contestazione, presentato come muro di cinta, rientra pacificamente entro questo limite.

Da questo profilo, la licenza edilizia in esame va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.

3. Il ricorrente chiede tuttavia che la licenza edilizia venga annullata, perchè il manufatto non servirebbe a cingere il fondo, ma a sostenere un terrapieno, che verrebbe verosimilmente realizzato in un secondo tempo. Con questa funzione, obietta, non potrebbe essere autorizzato, perchè i muri di sostegno non possono superare l’altezza di m 1.50.

La censura è anzitutto prematura. La questione a sapere se il manufatto, autorizzato ed edificato come opera di cinta, sia conforme alle prescrizioni sui muri di sostegno, si porrà infatti soltanto al momento in cui il resistente chiederà di realizzare il terrapieno, trasformandolo in muro di sostegno.

Ma anche volendo prescindere da questa ovvia considerazione, le contestazioni sollevate dal ricorrente vanno disattese in quanto prive di fondamento.

Salvo diversa disposizione, i muri di sostegno eretti sul confine di un fondo soggiaciono infatti alla disciplina prevista per le opere di cinta (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 1183 e rimandi). Si può quindi già sin d’ora affermare che con il prospettato cambiamento di funzione l’opera in contestazione non si porrà in contrasto con il diritto.

Invano pretende l’insorgente di dimostrare il contrario richiamandosi ad un precedente giudizio di questo tribunale (RDAT 1985 N. 65). In quel caso, si trattava infatti di stabilire l’altezza dei muri di sostegno in assenza di qualsiasi normativa volta direttamente o indirettamente a disciplinare questo genere di manufatti. Le considerazioni sviluppate in quel giudizio, peraltro superate dall'evoluzione della giurisprudenza (RDAT 1996 I

N. 40 consid. 3.3. in fine con rinvii) non possono quindi trovare applicazione nel caso in esame, ove l’altezza delle opere di cinta e quindi anche dei muri di sostegno eretti in confine è chiaramente stabilita dal diritto positivo.

4. Palesemente infondate sono infine le censure di natura estetica sollevate dal ricorrente.

Non occorre diffondersi in lunghe disquisizioni per dimostrare che l’impatto dell’opera sul quadro del paesaggio non è tale da integrare gli estremi del concetto di deturpazione definiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Nè sono date le premesse per ritenere che l’opera violi l’obbligo di inserirsi convenientemente nell’ambiente e nel paesaggio sancito dall’art. 43 NAPR. Il significato attribuito dall’autorità comunale al concetto giuridico indeterminato di inserimento conveniente nel quadro ambientale e la valutazione operata dalla stessa con riferimento all’opera in esame appaiono del tutto ragionevoli e sostenibili.

4. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, la decisione governativa impugnata va quindi confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario