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52.1997.285 • TCA TI 52.1997.285 Generato dall'IA

Firearm License Renewal Denial Upheld Due to Absent Current Threat

Numero d'incarto 52.1997.285
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal challenging the denial of a firearm carrying license renewal, which was originally granted based on past criminal activity at a financial institution managed by the applicant's spouse. The court reasoned that, as a matter of administrative police authorization, all legal prerequisites must be reassessed upon renewal, necessitating a demonstration of current, concrete, and not merely hypothetical danger to personal safety or domestic tranquility. Given that no incidents had occurred at the institution since the initial 1992 issuance, the court upheld the denial, concluding that the objective requirement for a renewed license, based on an existing threat, was demonstrably absent and that granting it would undermine the restrictive public safety policy regarding firearm permits.

Regesto Legislator

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Art. 31 Larmi, Art. 20 Larmi, Art. 26 cpv. 2 Rarmi, Art. 27 Rarmi, art. 20-22 Larmi, art. 26 e seg. Rarmi; Firearm License Renewal Denial Upheld Due to Absent Current Threat: The court reasoned that, as a matter of administrative police authorization, all legal prerequisites must be reassessed upon renewal, necessitating a demonstration of current, concrete, and not merely hypothetical danger to personal safety or domestic tranquility. Given that no incidents had occurred at the institution since the initial 1992 issuance, the court upheld the denial, concluding that the objective requirement for a renewed license, based on an existing threat, was demonstrably absent and that granting it would undermine the restrictive public safety policy regarding firearm permits.

Parole chiave

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rinnovo dell'autorizzazione minaccia attuale autorizzazione di polizia porto abusivo di armi sicurezza pubblica presupposti materiali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 31 Larmi
Cited in the preamble to the final orders as the legal basis for the Administrative Court's jurisdiction, which implies its relevance to the overall decision.
Art. 20 Larmi
L'autorizzazione denominata "licenza di porto armi", così come il suo rinnovo, sono rilasciati dal Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti - dietro domanda del diretto interessato presentata su modulo ufficiale (art. 20 Larmi, art.
Art. 26 cpv. 2 Rarmi
L'istanza deve essere corredata dall'estratto del casellario giudiziario, nonché da documentazione che comprovi il motivo della richiesta (art. 26 cpv. 2 Rarmi)
Art. 27 Rarmi
Il rilascio della licenza è subordinato al superamento di un esame inteso ad accertare l'idoneità del richiedente all'uso (manipolazione) dell'arma (art. 27 Rarmi).
art. 20-22 Larmi
Cited in the preamble to the final orders concerning the substantive law governing the issuance/renewal of arms permits.
art. 26 e seg. Rarmi
Cited in the preamble to the final orders concerning the procedural and substantive requirements for arms permits.
art. 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
Cited in the preamble to the final orders as procedural provisions of the cantonal administrative procedure law applied in the decision.
art. 60, 61 PAmm
These articles likely relate to costs and fees, as Art. 61 PAmm is mentioned in the context of the final order imposing costs on the appellant.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 Larmi

Cited in the preamble to the final orders as the legal basis for the Administrative Court's jurisdiction, which implies its relevance to the overall decision.

art. 20-22 Larmi

Cited in the preamble to the final orders concerning the substantive law governing the issuance/renewal of arms permits.

art. 26 e seg. Rarmi

Cited in the preamble to the final orders concerning the procedural and substantive requirements for arms permits.

art. 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

Cited in the preamble to the final orders as procedural provisions of the cantonal administrative procedure law applied in the decision.

art. 60, 61 PAmm

These articles likely relate to costs and fees, as Art. 61 PAmm is mentioned in the context of the final order imposing costs on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00285 · Lugano 6 marzo 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Giovanna Canepa, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 ottobre 1997 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 19 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, con la quale è stato respinto il rinnovo della licenza di porto d'armi;

vista la risposta 15 ottobre 1997 del Dipartimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nel 1992 __________ _è stato autorizzato al porto d'armi per la durata di 5 anni.

Sua moglie __________ è gerente della __________ di __________, mentre egli ne è fiduciario-vicegerente.

In data 1. luglio 1997 ha inoltrato richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi "a scopo di sicurezza e difesa personale"

B Con decisione 19 settembre 1997 il Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha respinto l'istanza e rifiutato il rinnovo della licenza di porto d'armi.

L'autorità dipartimentale ha motivato tale diniego asserendo che rispetto al 1992, data in cui fu rilasciata per la prima volta la licenza, ne sono venuti meno i presupposti, per il fatto che presso la __________ di __________ non si sono più verificati atti criminosi e tentativi di rapina che avevano giustificato il rilascio della licenza nel 1992.

C. Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'accoglimento della sua richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi.

Sostiene che nel suo caso sono adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge. Già furiere nell'esercito, attualmente socio della __________ della città di __________, avrebbe sempre dimostrato di sapere usare l'arma adeguatamente, esercitandosi a tale scopo regolarmente. Sottolinea che anche il Municipio del comune di __________ ha rilasciato preavviso favorevole.

Perciò essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge, l'autorizzazione non potrebbe essergli negata, a maggior ragione perché si tratta solo di una richiesta di rinnovo.

Nei considerandi della decisione dipartimentale non si troverebbero motivi validi che possano giustificare un diniego, ma anzi si avanzerebbero considerazioni del tutto errate ed arbitrarie.

La sua situazione personale sarebbe esattamente uguale a quella di cinque anni fa, al momento del primo rilascio della licenza. Sussisterebbe sempre una situazione di pericolo accresciuto, non solo teorica, ma effettiva.

Benché negli ultimi cinque anni non si sono più verificati

fatti paragonabili a quelli successi nel 1992, l'eventualità che si possano ripetere quelle situazioni non sarebbe svanita.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle Istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni già espresse nella decisione impugnata e sottolineando che nel caso del ricorrente difetta il presupposto oggettivo e più precisamente per il fatto che dal 1992 a tutt'oggi non si sono più verificate situazioni di pericolo che potrebbero giustificare il rinnovo dell'autorizzazione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sull'art. 31 Larmi.

La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dalla decisione censurata, è pacifica.

Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18, cpv. 1 PAmm).

2. Nel Cantone Ticino il porto di armi è assoggettato al regime dell'autorizzazione, giusta quanto previsto dalla Legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 (Larmi). L'autorizzazione denominata "licenza di porto armi", così come il suo rinnovo, sono rilasciati dal Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti - dietro domanda del diretto interessato presentata su modulo ufficiale (art. 20 Larmi, art. 26 e seg. Rarmi). Essa costituisce un permesso di polizia mediante il quale l'autorità accerta che il richiedente soddisfa i requisiti posti dall'art. 20 e seg Larmi e 26 e seg Rarmi.

A tutela della pubblica sicurezza la licenza di porto d'armi o il suo rinnovo viene rilasciato a chi dimostra di sapere manipolare l'arma in modo idoneo (art. 20 Larmi). L'istanza deve essere corredata dall'estratto del casellario giudiziario, nonché da documentazione che comprovi il motivo della richiesta (art. 26 cpv. 2 Rarmi)

Il rilascio della licenza è subordinato al superamento di un esame inteso ad accertare l'idoneità del richiedente all'uso (manipolazione) dell'arma (art. 27 Rarmi).

3. Nella fattispecie in esame occorre stabilire se l'Ufficio Permessi e Passaporti è incorso in una violazione di diritto, avendo considerato l'insorgente quale persona priva dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del rinnovo della licenza di porto d'armi, più precisamente per difetto di un valido motivo.

Va innanzitutto rilevato che per quanto si tratti di una richiesta di rinnovo di una licenza già concessa, la situazione di fatto va giudicata per rapporto alle condizioni attuali. In altri termini ogni qualvolta viene richiesto un rinnovo, tutti i presupposti richiesti dalla legge vanno interamente rivalutati e ciò perché un'autorizzazione di polizia, come è quella qui in discussione, non conferisce nessun nuovo diritto soggettivo al suo beneficiario (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, pag. 563, nota n. 999 e giurisprudenza ivi citata).

Nell'ambito del rilascio della licenza di porto d'armi, il Dipartimento è tenuto ad adottare una prassi particolarmente restrittiva, atteso che il compito della tutela della pubblica sicurezza e dei cittadini compete di principio all'autorità e soltanto quando questa non può intervenire, il singolo cittadino è legittimato a tutelarsi da sè. D'altro canto si deve evitare che l'ambito delle persone autorizzate alla detenzione di un'arma si estenda in modo indiscriminato ciò che di riflesso creerebbe soltanto altri pericoli (STA 2 maggio 1977 in re S. in RDAT 1978 N. 83).

Occorre quindi che chi chiede la licenza di porto d'armi evidenzi un pericolo non solo ipotetico alla sua incolumità personale o alla sua tranquillità domestica, ma dimostri la necessità di possedere un'arma per farvi fronte (STA 6 maggio 1976, in re C., in RDAT 1977 N. 74).

Dal rapporto 4 agosto 1997 della Polizia Cantonale posto di __________ si rileva che dal 1992, anno in cui venne concessa la licenza di porto d'armi, a tutt'oggi, nessun inconveniente di sorta si è verificato presso la __________ di __________. La Polizia ha quindi espresso parere negativo, come d'altronde aveva già fatto nel 1992, sulla necessità di concedere il porto d'armi al ricorrente.

A giudizio di questo Tribunale, già nel 1992 l'Ufficio permessi e passaporti di fronte al caso del ricorrente, pur essendosi verificati tentativi di rapina ai danni della __________ di __________, avrebbe potuto legittimamente negare il permesso senza incorrere in una violazione del

diritto.

A maggior ragione oggi, in assenza di atti criminosi dal 1992, la necessità per il ricorrente di essere autorizzato al porto d'armi appare ancor meno fondata, difettando, come rettamente osservato dall'Ufficio Permessi e Passaporti, il requisito oggettivo cioè la sussistenza di un pericolo concreto e non solo ipotetico per l'incolumità personale e per la tranquillità domestica e professionale sua e della moglie, gerente dell'istituto bancario.

Concedergli il rinnovo della licenza di porto d'armi significherebbe creare una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da sempre applicata in materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti concreti ed oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con conseguenze difficilmente controllabili per l'ordine pubblico.

Per il che il ricorso deve essere disatteso.

4. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 20-22, 31 Larmi, art. 26 e seg. Rarmi; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria