Municipal Council Member's Appeal Inadmissibility Due to Novel Claims
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipal council member appealed a higher administrative authority's decision which, while accepting the appellant's claim that road improvement expenses (like speed bumps) should have been classified as investments rather than current operating costs in the 1996 accounts, also sanctioned the transfer of those costs to the investment account without ordering the removal of the constructed works or restoring the previous financial situation. The administrative tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant sought new remedies before this court—specifically demanding the removal of the works and restoration of the prior state—that were not requested in the initial grievance filed with the higher authority, meaning the court did not need to rule on the merits of the reclassification or the sanctioning of the works.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 cpv. 1 lett. g LOC, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 lett. a LOC, Art. 63 cpv. 2 PAmm, Art. 28 PAmm; Municipal Council Member's Appeal Inadmissibility Due to Novel Claims: The administrative tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant sought new remedies before this court—specifically demanding the removal of the works and restoration of the prior state—that were not requested in the initial grievance filed with the higher authority, meaning the court did not need to rule on the merits of the reclassification or the sanctioning of the works.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders, this provision mandates that new claims are not admissible in the administrative appeal procedure, leading to the appeal being declared inadmissible.
Cited in the final orders, this provision is the basis for ordering the appellant to pay the judicial fee.
Cited in the list of articles reviewed, confirming the procedural grounds (legitimation) checked before the decision, although the procedural ground (Art. 63 PAmm) was the operative one for inadmissibility.
Cited in the list of articles reviewed, confirming the jurisdiction of the Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 52.97.00269 · Lugano 17 dicembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 settembre 1997 di
__________ contro
la risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4639) con cui il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame 9 luglio 1997 dell'insorgente contro la deliberazione 23 giugno 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'esercizio 1996;
viste le risposte:
- 6 ottobre 1997 del municipio di __________;
- 8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
- 24 ottobre 1997 di __________, Presidente del CC di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con deliberazione 23 giugno 1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'esercizio 1996;
che, con ricorso 9 luglio 1997, il consigliere comunale __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato contro la detta deliberazione, eccependo che una parte degli importi registrati sul conto di gestione corrente, alla voce n. __________ (manutenzione terzi, piazze, sentieri e strade), si riferiva in realtà a spese effettuate direttamente dal municipio per la posa di dossi, isole spartitraffico, restringimenti di carreggiata ecc.: opere che dovevano pertanto essere registrate sul conto degli investimenti, previa deliberazione di stanziamento del relativo credito da parte del legislativo in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC;
che l'insorgente ha di conseguenza chiesto al Governo (cfr. ricorso, pagina 2):
"1. Di accogliere il presente ricorso.
2. Il conto __________ viene decurtato della somma corrispondente alla richiesta di credito per le opere già eseguite.
3. Il bilancio dell'amministrazione comunale per l'anno 1996 viene corretto di conseguenza."
che con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso;
che in accoglimento della censura sollevata dall'insorgente, il Governo ha operato la deduzione dal conto di gestione corrente n. __________ di un importo di fr. 34'497.-- relativo a talune opere eseguite da parte del municipio nel corso del 1996 (dossi stradali lungo via alle __________, via __________ di __________, zona __________, zona __________, via __________ e via __________ /via __________, sistemazione del campo stradale di via __________); l'autorità di ricorso ha tuttavia disposto, nel contempo, il passaggio del menzionato importo nel conto degli investimenti;
che con impugnativa 28 settembre 1997 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro il giudizio governativo;
che l'insorgente, che critica la sanatoria concessa dal Consiglio di Stato per le spese in discussione, chiede a questo punto l'allontanamento delle opere appena descritte, indebitamente eseguite dal municipio sottoforma di spese di gestione corrente senza il preventivo consenso ed anzi in un caso con l'opposizione del legislativo;
che la memoria ricorsuale conclude come segue (petitum):
"1. I manufatti, posati illegalmente, sono da rimuovere.
2. La situazione precedente deve essere ripristinata.
3. Si chiede una minima partecipazione alle spese a carico dei responsabili"
che il municipio di __________ ed il presidente del Legislativo hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC);
che nella procedura di ricorso al Tribunale amministrativo non sono ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm);
che il ricorrente si é limitato a chiedere al Consiglio di Stato la modifica dei conti consuntivi tramite una riduzione delle spese figuranti al conto __________;
che pertanto tutte le domande formulate nella presente sede, chiedenti (2) il ripristino della situazione precedente gli interventi che il municipio ha effettuato attingendo indebitamente dal conto di gestione corrente, (1) la conseguente rimozione delle opere realizzate agendo in tal guisa e (3) la partecipazione dei responsabili ai costi della stessa, si appalesano inammissibili, poiché nuove;
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile;
che pertanto non appare nemmeno necessario dover verificare la legittimità della sanatoria operata dal Consiglio di Stato, criticata dal ricorrente nella motivazione del ricorso: verifica che, del resto, sottenderebbe la preventiva conferma della tesi affacciata dal ricorrente e condivisa dal Governo secondo cui, contrariamente a quanto deliberato dal consiglio comunale, i costi riferiti agli interventi stradali poco sopra ricordati non potevano essere allibrati nel conto di gestione corrente;
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm);
visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 63 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario