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52.1997.260 • TCA TI 52.1997.260 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Settlement Regarding Stable Renovation Permit Revocation

Numero d'incarto 52.1997.260
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a governmental decision that revoked a municipal building permit for the renovation of a stable into a primary residence, which occurred within a historical core area. During a site inspection, the delegated judge proposed a settlement wherein the appellant would limit the wall height increase to one meter while maintaining the current roof ridge height, and would connect to the opposing party's sewage system without cost responsibility for future refits. Since the opposing party and the municipality consented, and the appellant subsequently accepted this proposal, the court ruled to strike the appeal from the record due to the finalized settlement, thereby annulling and reforming the contested governmental decision accordingly, while ordering the appellant to pay a set indemnity to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Dismissed Due to Settlement Regarding Stable Renovation Permit Revocation: During a site inspection, the delegated judge proposed a settlement wherein the appellant would limit the wall height increase to one meter while maintaining the current roof ridge height, and would connect to the opposing party's sewage system without cost responsibility for future refits. Since the opposing party and the municipality consented, and the appellant subsequently accepted this proposal, the court ruled to strike the appeal from the record due to the finalized settlement, thereby annulling and reforming the contested governmental decision accordingly, while ordering the appellant to pay a set indemnity to the opposing party.

Parole chiave

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revoca del permesso di domicilio licenza edilizia comunale spese di ristrutturazione controllo dei lavori legittimazione a contestare licenza altezza della costruzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision, concerning costs, is implicitly referenced by the order not to collect fees or expenses, which aligns with the cost rules under the LTF framework, although the explicit text cites 'Non si prelevano né tasse, né spese' following the structure established for final dispositions.

Art. 64 LTF

This provision concerning legal aid/indemnities is cited for the order that the appellant must pay an indemnity of Fr. 1'000.-- to the respondent.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00260 · Lugano 7 gennaio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 settembre 1997 di

__________ patrocinata da avv. __________ contro

la decisione 3 settembre 1997, no. 4286, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 11 marzo 1997 rilasciatole dal municipio di __________ per ristrutturare una stalla situata nel nucleo, trasformandola in abitazione primaria;

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, il Giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

*"1. La ricorrente limita l'innalzamento ad 1 m sulle pareti laterali (filo di gronda), mantenendo l'attuale quota del colmo (come piano allegato).*

*2. La ricorrente si impegna ad allacciarsi alla canalizzazione della resistente __________ senza assumere spese per un eventuale rifacimento.*

*3. Alla ricorrente viene assegnato un termine sino al 10 gennaio 1998 per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che i resistenti ed il municipio si dichiarano già sin d'ora consenzienti.*

*In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e con assegnazione al resistente __________ di un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.*

*In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo emanerà il proprio giudizio senza ulteriori formalità ritenuto che le parti rinunciano già sin d'ora alle conclusioni ed al dibattimento finale."*

ritenuto che con comunicazione 23 dicembre 1997 la ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, ha dichiarato di accettare la proposta transattiva di cui sopra;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

§. La decisione 3 settembre 1997, no. 4286, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3.La ricorrente verserà al resistente __________ un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario