Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.1997.229 • TCA TI 52.1997.229 Generato dall'IA

Municipal Road Widening Funding Dispute

Numero d'incarto 52.1997.229
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged municipal resolutions to allocate funds for widening a cantonal road to add a public transport lane, coupled with related infrastructure upgrades like sewage line replacement and intersection correction, arguing the road widening was outside municipal competence, unnecessary, detrimental to the neighborhood, and overly costly, and that the sewage replacement was unjustified. The administrative court found that objections questioning the planning and design aspects of the road widening were inadmissible because those elements were settled by prior, final decisions, including those already rejected by the Federal Tribunal; consequently, only claims concerning the legality of the financial allocation for the already-approved project and discretionary infrastructure improvements were receivable, and since the municipality's financial commitment was legally sound and the secondary infrastructure upgrades were matters of non-reviewable administrative opportunity, the appeal was rejected to the extent it was admissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 208 LOC, Art. 61 PAmm, Art. 26 LStr; Municipal Road Widening Funding Dispute: The administrative court found that objections questioning the planning and design aspects of the road widening were inadmissible because those elements were settled by prior, final decisions, including those already rejected by the Federal Tribunal; consequently, only claims concerning the legality of the financial allocation for the already-approved project and discretionary infrastructure improvements were receivable, and since the municipality's financial commitment was legally sound and the secondary infrastructure upgrades were matters of non-reviewable administrative opportunity, the appeal was rejected to the extent it was admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
strada comunale oggetto della lite progetto stradale trasporti stradali finanziamento di progetti aggiudicazione di appalto comunale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 208 LOC
This article governs the admissibility of appeals against decisions of the State Council to the Administrative Court, which the court implicitly relied upon when examining the appeal's scope.
Art. 61 PAmm
This article defines what constitutes a violation of law, which is implicitly used as the standard for reviewing the substance of the appeal that was ultimately deemed unfounded.
Art. 26 LStr
This article concerning the participation rate in costs was cited as the basis for the cost participation decision being compliant with the law.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 61 PAmm

This article defines what constitutes a violation of law, which is implicitly used as the standard for reviewing the substance of the appeal that was ultimately deemed unfounded.

art. 26 LStr

This article concerning the participation rate in costs was cited as the basis for the cost participation decision being compliant with the law.

art. 208 LOC

This article governs the admissibility of appeals against decisions of the State Council to the Administrative Court, which the court implicitly relied upon when examining the appeal's scope.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.97.00229 · Lugano 14 ottobre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. settembre 1997 di

__________ contro

la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3984) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 maggio 1997 con cui il Consiglio comunale di __________ ha stanziato i crediti necessari alla realizzazione di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico ed alla ridefinizione dell'assetto stradale, nonché al rifacimento del collettore per l'evacuazione delle acque residuali ed alla correzione dell'intersezione di via __________ con via __________;

viste le risposte:

- 8 settembre 1997 del Dipartimento del territorio;

- 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;

- 16 settembre 1997 del Municipio di __________;

- 18 settembre del Consiglio comunale di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 26 giugno 1986 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR della città di __________;

che tale piano prevede, fra l'altro, di allargare la via __________ (strada cantonale) allo scopo di realizzarvi una corsia preferenziale per i mezzi pubblici;

che il 6 luglio 1993 il Consiglio di Stato ha pubblicato il progetto esecutivo per l'allargamento suddetto: le opposizioni inoltrate contro questo progetto sono state definitivamente respinte dal Tribunale federale con

sentenza del 28 dicembre 1995;

che quest'opera stradale è stata recepita dal piano di pronto intervento (PPI) allestito dalla commissione intercomunale dei trasporti del __________;

che il 6 marzo 1995 il Gran consiglio ha stanziato un credito-quadro di fr. 108'900'000.- per la realizzazione delle opere previste dal PPI;

che per l'allargamento di via __________ il Cantone ha preventivato un investimento di fr. 9'200'000.--, al quale il comune di __________ è stato chiamato a partecipare nella misura del 35% pari a fr. 3'220'000.--;

che in vista di questi lavori, il municipio di __________ ha chiesto al Consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 2'665'000.-- per il rifacimento del collettore delle acque residuali di via __________ e per la sistemazione del marciapiede di via __________ tra l'incrocio con via __________ e l'entrata dell'autosilo delle scuole (MM n. 4780/13.11.1995);

che con ulteriore messaggio dell'11 luglio 1996 il municipio ha chiesto al legislativo comunale di stanziare un credito di fr. 5'698'000.-- per far fronte alla partecipazione chiesta dal Cantone (fr. 3'220'000.--), per rinnovare e potenziare le infrastrutture delle __________ lungo via __________ (fr. 2'396'000.--) e per correggere l'intersezione tra via __________ e via __________;

che con risoluzioni del 13 maggio 1997 adottate a larga maggioranza il consiglio comunale ha accordato i crediti richiesti con i messaggi succitati;

che contro queste risoluzioni __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l’allargamento di via __________ sarebbe:

· di esclusiva competenza del Cantone,

· inutile ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano dei trasporti del __________,

· atto a deteriorare la qualità di vita del quartiere di __________, i cui abitanti non avrebbero mai avuto occasione di esprimersi sull'intervento,

· eccessivamente oneroso per rapporto ai vantaggi che ne possono derivare;

che il rifacimento del collettore sarebbe invece ingiustificato, posto che quello esistente si troverebbe in uno stato di conservazione ancora relativamente buono;

che con giudizio 20 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso nella misura in cui l'ha ritenuto ricevibile;

che il Governo ha in sostanza ritenuto:

· che le censure volte a rimettere in discussione l'allargamento stradale fossero irricevibili, stante il giudizio con cui il Tribunale federale aveva ormai definitivamente respinto le opposizioni interposte contro i progetti esecutivi,

· che irricevibili fossero pure le censure sollevate dall'insorgente in relazione all'applicazione della legge sulle strade (LStr),

· che il credito votato a titolo di partecipazione ai costi dell'opera promossa e finanziata dal Cantone fosse conforme al diritto;

· che il potenziamento delle infrastrutture delle __________, il rifacimento del collettore e la correzione dell'intersezione fra via __________ e via __________ (prevista dal PR) rispondessero a considerazioni di opportunità, non censurabili da parte dell'autorità di ricorso,

· che i crediti stanziati per la realizzazione di queste ulteriori opere non prestassero pertanto il fianco a critiche;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alle controverse risoluzioni del legislativo comunale e postulando che il municipio venga autorizzato ad “assumere in proprio” la tratta iniziale di via __________ (part. n. __________);

che l'insorgente ripropone invariate in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;

che secondo il ricorrente la realizzazione di una corsia preferenziale per i trasporti pubblici e la ridefinizione dell'assetto stradale di via __________ configurerebbero "un'opera scriteriata, costosa ed inutile": l'intervento, allega, provocherebbe un sensibile deterioramento del quadro ambientale senza minimamente migliorare le condizioni di viabilità;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;

considerato, in

diritto

che i giudizi con cui il Consiglio di Stato statuisce su ricorsi interposti contro decisioni di organi comunali sono per principio deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; sono inoppugnabili in questa sede soltanto nella misura in cui la legge dispone diversamente (art. 208 LOC);

che le risoluzioni con cui il consiglio comunale stanzia crediti per la realizzazione di opere pubbliche non sono dichiarate definitive;

che, da questo profilo, il ricorso inoltrato da __________ contro le risoluzioni con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato i crediti necessari per l'allargamento di via __________ e per gli interventi infrastrutturali ad esso correlati è di principio ricevibile in ordine: incontestabili sono invero la legittimazione attiva dell'insorgente, agente uti civis, e la tempestività dell'impugnativa;

che ciò non significa tuttavia ancora che tutte le censure sollevate dall'insorgente siano ammissibili;

che la realizzazione di un'opera pubblica presuppone invero l'adozione di una serie di determinazioni consecutive, volte a definirne gli aspetti pianificatori, progettuali, finanziari ed esecutivi;

che contro le decisioni d'ordine economico/finanziario (stanzia-mento dei crediti necessari) od esecutive (delibere) non sono proponibili eccezioni volte a contestarne gli aspetti pianificatori o progettuali, già definiti mediante risoluzioni cresciute in forza di giudicato;

che questi aspetti vanno contestati impugnando tempestivamente le decisioni di natura pianificatoria o progettuale mediante le quali sono stati definiti;

che contro le risoluzioni con cui il legislativo comunale di __________ ha stanziato i crediti necessari per l'allargamento di via __________ non sono quindi ricevibili censure volte a rimettere in discussione gli aspetti pianificatori e progettuali dell'intervento;

che questi aspetti sono in effetti stati definitivamente risolti da decisioni cresciute in giudicato, che non possono essere rimesse in discussione nel presente contesto;

che il ricorso in esame, volto a revocare in dubbio la scelta pianificatoria di allargare via __________ e le modalità esecutive di tale intervento risulta quindi ampiamente irricevibile;

che del tutto irricevibile in quanto estranea all’oggetto dell’impu-gnativa è la richiesta di autorizzare il municipio ad assumere in proprietà la tratta iniziale di via __________;

che parimenti inammissibili sono le censure sollevate dall’insorgente contro le delibere dei lavori effettuate dal Cantone;

che nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa appare del tutto priva di fondamento;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 PAmm).

che costituiscono violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di potere o la violazione di una norma essenziale di procedura, che le controverse risoluzioni del legislativo comunale di __________ sono immuni da violazioni del diritto;

che la decisione di stanziare un credito di fr. 3'220'000.-- a titolo di partecipazione ai costi sopportati dal Cantone per l'allargamento di via __________ è infatti conforme a scelte pianificatorie inoppugnabili, risponde a progetti esecutivi che non possono essere qui rimessi in discussione e collima con i costi preventivati, rispettivamente con il tasso di partecipazione stabilito in base all'art. 26 LStr;

che la decisione di stanziare un credito di fr. 2'396'000.-- per il potenziamento delle infrastrutture delle __________ procede da insindacabili scelte d'opportunità, che non integrano da nessun profilo gli estremi di una violazione del diritto e sfuggono pertanto alle critiche del ricorrente;

che identiche considerazioni valgono per i crediti stanziati dal legislativo comunale per il rifacimento del collettore di via __________ e la correzione dell'intersezione di via __________ con via __________;

che nemmeno il ricorrente invero è in grado di indicare quali norme di legge risulterebbero disattese dalle risoluzioni che censura;

che appare del resto più che sostenibile che l'autorità comunale colga l'occasione offertale dai lavori di allargamento di via __________ intrapresi dal Cantone per procedere al rifacimento ed al potenziamento delle infrastrutture connesse a quest'arteria stradale: interventi che dovrebbe comunque intraprendere fra qualche anno;

che così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 208 LOC, 26 LStr; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario