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52.1997.210 • TCA TI 52.1997.210 Generato dall'IA

Appeal Against Communal Assembly Decisions on Loan Forgiveness and Surface Right Agreement

Numero d'incarto 52.1997.210
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a governmental resolution that upheld two decisions by a communal assembly: one to forgive a loan previously granted without proper assembly approval, and another approving an agreement involving a financial contribution tied to the cession of a surface right. The court reasoned that the assembly's subsequent decision to forgive the loan retroactively validated the initial, improperly granted loan, as the act of forgiving necessarily implies the prior approval of the debt itself. Furthermore, concerning the agreement, the court held that the exact legal qualification of the financial contribution (loan versus donation) and the precise duration of the resulting annual return were matters to be settled by the assembly during accounting, and did not constitute grounds for annulling the assembly's approval of the agreement, especially as the correct number of abstentions in the voting record did not affect the validity of the resolution.

Regesto Legislator

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Art. 146 cpv. 1 LOP, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 147 lett. a LOP, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 43 lett. m LOP, Art. 68 lett. n LOP; Appeal Against Communal Assembly Decisions on Loan Forgiveness and Surface Right Agreement: The court reasoned that the assembly's subsequent decision to forgive the loan retroactively validated the initial, improperly granted loan, as the act of forgiving necessarily implies the prior approval of the debt itself. Furthermore, concerning the agreement, the court held that the exact legal qualification of the financial contribution (loan versus donation) and the precise duration of the resulting annual return were matters to be settled by the assembly during accounting, and did not constitute grounds for annulling the assembly's approval of the agreement, especially as the correct number of abstentions in the voting record did not affect the validity of the resolution.

Parole chiave

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motivi di competenza contratto di mutuo diritto al ritorno motivo di revisione procedimento pregiudiziale ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 61 PAmm

Cited in the disposition as a provision the court considered before concluding that the appeal resolution did not violate public law.

Art. 148 LOP

This article (cited in the reasoning for nullity due to incompetence) was considered but ultimately superseded by the ratification/condonation in point 2, and is not explicitly listed in the final orders. EXCLUSION.

Art. 147 lett. a LOP

Cited in the disposition as a basis for finding the appellants legitimate to appeal.

Art. 146 LOP

Cited in the disposition as a basis for confirming the Court's jurisdiction.

Art. 68 LOP

Cited in the disposition as a provision the court considered in relation to the assembly's power to approve accounts.

Art. 46 PAmm

Cited in the disposition as a basis for finding the appeal timely.

Art. 31 PAmm

Cited in the disposition as the legal basis for awarding costs (repetition fees).

Art. 28 PAmm

Cited in the disposition as the legal basis for imposing the court fee.

Art. 18 cpv. 1 PAmm

Cited in the disposition as the basis for deciding the matter based on the case file without further investigation.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00210 · Lugano 28 gennaio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 agosto 1997 di

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ Contro

la risoluzione 5 agosto 1997, no. 3754, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 18 dicembre 1996 degli insorgenti contro due deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 5 dicembre 1996;

viste le risposte:

- 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;

- 10 settembre 1997 del __________;

- 18 settembre 1997 del municipio di __________;

- 29 settembre 1997 del Patriziato di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L'assemblea patriziale di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 5 dicembre 1996 per deliberare, tra l'altro, sulle proposte dell'ufficio patriziale di condonare alcuni prestiti concessi alla parrocchia, al __________ ed al __________ per complessivi fr. 40'000.-- (trattanda n. 2) e di approvare una convenzione con il comune di __________ ed il __________ concernente la cessione da parte di quest'ultimo al comune di __________ del diritto di superficie intavolato al foglio n. __________ e gravante come servitù il mapp. __________, di proprietà del patriziato di __________ (trattanda n. 3). L'assemblea ha approvato entrambe le proposte sottopostele.

B. Con un unico ricorso di data

18 dicembre 1996 __________, __________, __________, __________, __________ e __________, cittadini patrizi di __________, sono insorti innanzi al Consiglio di Stato contro le deliberazioni suddette. La prima deliberazione é stata impugnata limitatamente al condono di uno dei due prestiti di fr. 10'000.-- concessi al __________. Più precisamente i ricorrenti hanno sollecitato un chiarimento in merito alle modalità di concessione del secondo mutuo: se questa fosse stata decisa, come sembrava, direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, essi postulavano l'annullamento della deliberazione relativa al suo condono. Per quanto concerne invece la seconda deliberazione, i ricorrenti hanno contestato l'impegno assunto dal patriziato di partecipare alla cessione del diritto di superficie dal __________ al comune di __________ mediante il versamento a favore di quest'ultimo di un contributo di fr. 168'011,25, che avrebbe fruttato un *"introito annuo"* del 3%, in quanto contrario agli art. 1, 7 e 19 LOP ed 1 RGFCP. Hanno inoltre sostenuto che il presidente del patriziato __________ ed i suoi parenti non potevano partecipare alla discussione ed alla votazione su questo oggetto, in quanto egli era stato presidente del __________.

C. Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Quanto alla trattanda n. 2, esso ha accertato che effettivamente il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore del __________ fosse stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, ma che la deliberazione di quest'ultima di condonare il prestito - regolarmente esposto a bilancio - sanasse quel vizio. Il Governo ha respinto tutte le censure anche quo alla trattanda n. 3, pur lasciando irrisolta la qualifica giuridica esatta del contributo disposto dal patriziato a favore del comune e con la precisazione ancora che la convenzione nulla diceva in merito alla durata dell'obbligo del comune di corrispondere al patriziato l'*"introito annuo"* del 3% su quel contributo.

D. Con impugnativa 28 agosto 1997 i ricorrenti indicati in ingresso si sono aggravati innanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullare le due deliberazioni assembleari 5 dicembre 1996 impugnate senza successo davanti al Consiglio di Stato. In merito alla trattanda n. 2 i ricorrenti contestano la possibilità per l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al __________ effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale. Quanto alla trattanda n. 3 gli insorgenti eccepiscono che la convenzione con il comune di __________ ed il __________ presenta delle imperfezioni. In primo luogo non é dato di sapere se il contributo che il patriziato sarà chiamato a versare deve essere qualificato quale prestito o donazione: distinzione essenziale ai fini della sua collocazione nei conti del patriziato, che non può essere lasciata al giudizio dell'ufficio patriziale. In secondo luogo non é chiara la durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune dell'*"introito annuo"* del 3%. I ricorrenti ravvisano altresì nel giudizio governativo un'incongruenza nell'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convenzione: a fronte di 32 presenti, la risoluzione governativa indica 21 favorevoli, 9 contrari e 5 astenuti.

Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, l'ufficio patriziale ed il __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale é data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. 2.1. Relativamente alla deliberazione sulla trattanda n. 2, i ricorrenti contestano la possibilità per l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al __________ effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale: *"poiché la concessione di mutuo é nulla l'avvenuto condono ad opera dell'assemblea patriziale non ha potuto sanare nulla"* (cfr. ricorso, pag. 2 in fine).

2.2. Come ha accertato il Consiglio di Stato, il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore del __________, che l'assemblea ha deciso di condonare attraverso la deliberazione impugnata, era stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, con risoluzione 28 settembre 1992. Ad una data cioè in cui __________, primo firmatario del ricorso, era membro di quell'organo patriziale (non era tuttavia presente alla seduta). Il versamento di quella somma é successivamente stato disposto con risoluzione del 25 maggio 1993, quando il menzionato ricorrente non sedeva più nell'ufficio patriziale. Come ha spiegato il Consiglio di Stato, all'ufficio patriziale non spettava quella competenza, riservata all'assemblea (art. 43 lett. m LOP 1962, vigente a quel momento, corrispondente all'art. 68 lett. n LOP vigente). La severa sanzione comminata dalla LOP per le decisioni adottate da un organo incompetente, com'é il caso per la concessione di un mutuo da parte dell'ufficio patriziale, é la nullità (art. 148 LOP vigente, corrispondente all'art. 123 dell'ora abrogata LOP 1962). A partire dal conto consuntivo 1993 l'ufficio patriziale ha nondimeno inserito nel bilancio patrimoniale anche questo secondo mutuo (illegalmente) concesso al __________: quel conto consuntivo ed i successivi consuntivi sono sempre stati regolarmente approvati da parte dell'assemblea nell'esercizio delle sue funzioni (art. 68 lett. d LOP vigente, corrispondente all'art. 43 lett. d dell'or abrogata LOP 1962), che ha con ciò ratificato l'operato dell'ufficio patriziale. Ma anche se questa ratifica non dovesse bastare, l'impugnata deliberazione assembleare elimina definitivamente il difetto denunciato dai ricorrenti, dal momento che la decisione di condonare un prestito presuppone irrinunciabilmente quella di concederlo, se la concessione non ha avuto luogo in precedenza. Adottando l'avversata deliberazione di condono del secondo mutuo a favore del __________ l'assemblea ha quindi potuto finalmente esercitare anche la sua specifica competenza di approvare la concessione dello stesso: il fatto che la decisione di approvazione del mutuo abbia avuto luogo contemporaneamente a quella del suo condono non é di pregiudizio alla sua validità. L'esercizio di quella competenza ha come effetto di legittimare a posteriori l'illegalità in cui era incappato l'ufficio patriziale, sanando di conseguenza a pieno titolo la concessione del mutuo condonato.

2.3. Su questo punto il ricorso deve dunque essere respinto.

3. 3.1. Quanto alla trattanda n. 3 gli insorgenti eccepiscono che la convenzione con il comune di __________ ed il __________ presenta delle imperfezioni. In primo luogo non é dato di sapere se il contributo che il patriziato sarà chiamato a versare deve essere qualificato quale prestito o donazione: distinzione che i ricorrenti considerano essenziale ai fini della sua collocazione nei conti del patriziato, la quale non può essere lasciata al giudizio dell'ufficio patriziale. In secondo luogo non é chiara la durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune dell'*"introito annuo"* del 3%. Anche queste censure devono tuttavia essere respinte. Preliminarmente appare necessario ricordare che il Consiglio di Stato non ha considerato che l'impegno in parola fosse ovvero una donazione ovvero un prestito, ma che presentasse contemporaneamente elementi della donazione, in quanto non soggetto a rimborso, e del prestito, in quanto fruttante interessi. Ad ogni buono conto la qualifica giuridica esatta di siffatto impegno finanziario assunto dal patriziato, validamente approvato dall'assemblea e pertanto incensurabile, non é di rilievo. Come pertinentemente obietta l'ufficio patriziale, la competenza ad approvare i conti spetta all'assemblea (art. 68 lett. d LOP), per cui sarà ancora questa a decidere la collocazione in sede contabile dell'impegno assunto (e riservata ancora la facoltà di ricorso contro la determinazione assembleare). Quanto alla durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune ed a favore del patriziato dell'*"introito annuo"* del 3% municipio e ufficio patriziale, interpretando la convenzione, concordano nell'affermare che simile obbligo sussiste fino alla scadenza del diritto di superficie, ovvero al 31 dicembre 2026. Ai fini del presente giudizio non appare tuttavia nemmeno necessario dover convalidare quella ragionevole conclusione, poiché anche se l'interpretazione della convenzione dovesse condurre ad altro risultato, la deliberazione con cui l'assemblea patriziale l'ha approvata non potrebbe comunque essere annullata. Essa non viola difatti una qualche norma di diritto pubblico che l'assemblea era tenuta a rispettare a questo scopo (art. 1 e 61 PAmm).

3.2. Circa l'incongruenza ravvisata dai ricorrenti nel giudizio governativo (pag. 13, consid. 9.7.) quo all'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convezione in parola, il Tribunale concorda infine con le osservazioni dell'ufficio patriziale. Il Consiglio di Stato ha semplicemente riportato in modo errato il numero degli astenuti, che - come risulta dal verbale dell'assemblea (doc. 6, pag. 6, prodotto dall'ufficio patriziale innanzi al Consiglio di Stato) - sono stati 2 anziché 5. Questa doverosa rettifica del numero degli astenuti non ha tuttavia alcuna rilevanza sulla validità della deliberazione assembleare impugnata.

4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali vengono altresì condannati a rifondere al patriziato di __________, assistito da un avvocato iscritto all'albo, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 146, 147, 148 LOP, 1, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì condannati a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario