Appeal Against Road Construction Project Approval Rendered Moot by Abandonment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court heard an appeal against a State Council resolution that had upheld a municipal assembly's approval of a road construction project, which the appellants challenged. The court determined the appeal was rendered moot because the responsible municipal authority subsequently decided to abandon the project due to objections, leading the court to strike the appeal from the role as objectless; however, applying procedural rules, the court deemed the abandoning authority the losing party for cost allocation purposes, but waived the court fee because the public entity did not defend its own economic interests, and also waived the award of legal costs to the appellants who were unrepresented by a registered lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 146 LOP, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 147 LOP, art. 43 PAmm, art. 31 PAmm, art. 28 PAmm; Appeal Against Road Construction Project Approval Rendered Moot by Abandonment: The court determined the appeal was rendered moot because the responsible municipal authority subsequently decided to abandon the project due to objections, leading the court to strike the appeal from the role as objectless; however, applying procedural rules, the court deemed the abandoning authority the losing party for cost allocation purposes, but waived the court fee because the public entity did not defend its own economic interests, and also waived the award of legal costs to the appellants who were unrepresented by a registered lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the final decision block and likely relates to the procedure for handling the appeal becoming moot (Art. 1, stralciato dai ruoli).
Cited in the final decision block, likely relating to the overall procedure or administrative appeal handling.
Cited in the final decision block, likely relating to the procedural aspects of the decision.
Cited in the final decision block, likely relating to procedural aspects.
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Cited in the final decision block, this article relates to the standing/legitimation of the appellants, which was confirmed in the reasoning, although the appeal was declared moot.
Cited in the final decision block, this article concerns the court's jurisdiction, which was confirmed in the reasoning.
Testo completo
Incarto n. 52.97.00204 · Lugano 10 novembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 agosto 1997 di
__________, __________, __________, contro
la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti 7 maggio 1997 contro la deliberazione 22 aprile 1997 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P;
viste le risposte:
- 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
- 15 settembre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di __________;
- 1. ottobre 1997 dell'Amministrazione Patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella seduta del 22 aprile 1997 l'assemblea del patriziato di __________ ha approvato il progetto della strada __________ -__________, con la variante P: opera da realizzare dal patriziato di __________ facendo capo in parte a fondi del patriziato di __________;
che con ricorso 7 maggio 1997 i cittadini patrizi __________, __________ e __________ hanno impugnato la testé menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla;
che con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa;
che con impugnativa 25 agosto 1997 __________, __________ ed __________ sono insorti contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo, qualora - come sembrava possibile - il patriziato di __________ non avesse deciso di rinunciare all'esecuzione dell'opera;
che l'ufficio patriziale di __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che l'ufficio patriziale di __________ ha comunicato al Tribunale che, in considerazione delle obiezioni sollevate da parte dell'ufficio protezione della natura e dei signori __________, aveva deciso di rinunciare alla realizzazione del progetto approvato dall'assemblea patriziale di __________;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 147 LOP);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine;
che la decisione dell'ufficio patriziale di __________ di rinunciare all'esecuzione del progetto approvato attraverso la deliberazione qui impugnata dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 22 aprile 1997 rende privo di oggetto il gravame;
che per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore: cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);
che in effetti la rinuncia all'opera discende da una decisione del patriziato di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato
- ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re A.M. e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo; sul concetto di parte STA destinata a pubblicazione 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.3., riassunta in Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 in fine ad art. 15);
che, secondo la prassi, un ente pubblico che non interviene in causa a tutela di interessi economici propri viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio;
che parimenti, sempre secondo la prassi non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili alla parte che non é assistita da un avvocato iscritto all'albo;
che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 200.--;
visti gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è é stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. E' annullato il dispositivo n. 2 della risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario