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52.1997.17 • TCA TI 52.1997.17 Generato dall'IA

Municipality Cost Liability in Building Permit Appeals

Numero d'incarto 52.1997.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a state council decision that annulled a building permit for the conversion of a barn into a residence and ordered the municipality to pay procedural costs (repeatable indemnities) to the opposing parties who had successfully appealed the initial permit issuance. The court upheld the municipality's appeal regarding the costs, reasoning that a public entity involved in a licensing procedure only as the deciding authority, and not as an active antagonist to the successful appellant, should not generally be ordered to pay costs unless it was the sole opposing party; consequently, the court reformed the decision to place the costs exclusively on the original license recipient who had resisted the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm, art. 21 LE; Municipality Cost Liability in Building Permit Appeals: The court upheld the municipality's appeal regarding the costs, reasoning that a public entity involved in a licensing procedure only as the deciding authority, and not as an active antagonist to the successful appellant, should not generally be ordered to pay costs unless it was the sole opposing party; consequently, the court reformed the decision to place the costs exclusively on the original license recipient who had resisted the appeal.

Parole chiave

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responsabilità del comune spese di procedura licenza edilizia edificio pubblico procedura d'autorizzazione permessi di dimora Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 43 PAmm
This procedural article concerning active standing is cited in the final disposal.
Art. 18 PAmm
This procedural article is cited in the final disposal, although it was used earlier in the reasoning for admissibility.
Art. 31 PAmm
This article on the awarding of indemnity is cited in the final disposal regarding the reassignment of costs.
art. 60 PAmm
This procedural article is cited in the final disposal for the decision on the costs of the present instance.
art. 61 PAmm
This procedural article is cited in the final disposal concerning the non-award of attorney fees.
art. 21 LE
This article regarding the Court's jurisdiction is cited in the final disposal.
art. 28 PAmm
This procedural article is cited in the final disposal, relating to the general scope of decision-making.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 PAmm

This article on the awarding of indemnity is cited in the final disposal regarding the reassignment of costs.

art. 60 PAmm

This procedural article is cited in the final disposal for the decision on the costs of the present instance.

art. 61 PAmm

This procedural article is cited in the final disposal concerning the non-award of attorney fees.

art. 21 LE

This article regarding the Court's jurisdiction is cited in the final disposal.

art. 18 PAmm

This procedural article is cited in the final disposal, although it was used earlier in the reasoning for admissibility.

art. 43 PAmm

This procedural article concerning active standing is cited in the final disposal.

art. 28 PAmm

This procedural article is cited in the final disposal, relating to the general scope of decision-making.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00017 · Lugano 4 aprile 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Matteo Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 gennaio 1997 del

Comune di __________ contro

la decisione 22 gennaio 1997 (no. 147) del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 27 settembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________, per la trasformazione in casa d'abitazione della stalla sita al mappale no. __________ RFD di __________, limitatamente al dispositivo no. 2 ( assegnazione di ripetibili);

viste le risposte:

- 7 febbraio 1997 di __________ e __________;

- 18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;

- 28 febbraio 1997 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ ha chiesto il 30 maggio 1996 al municipio di __________ il permesso per trasformare in casa di abitazione la stalla esistente sul mappale no. __________ di quel Comune.

Al rilascio della licenza si sono opposti __________, nonché __________ e __________.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il municipio, con decisione 27 settembre 1996, ha risolto di concedere all'istante la richiesta licenza edilizia, respingendo nel contempo le censure sollevate dagli opponenti.

B. Con ricorso 11 ottobre 1996, __________ e __________ hanno impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato.

In sede di osservazioni, il municipio di __________, esposte le ragioni che lo hanno portato a concedere il permesso di costruzione litigioso, si è rimesso al giudizio dell'autorità di ricorso.

Dal canto suo __________, confermando la propria intenzione di trasformare l'edificio in questione conformemente ai progetti approvati dalle autorità comunale, ha implicitamente postulato la reiezione dell'impugnativa.

C. Con la decisione qui dedotta in giudizio il Governo, accogliendo il gravame, ha annullato la licenza edilizia ed ha condannato il comune di __________ a versare agli insorgenti fr. 400.-- a titolo di indennità per ripetibili. Nessuna indennità per ripetibili è stata per contro posta a carico del resistente __________.

L'esecutivo cantonale ha pure rinunciato al prelievo della tassa di giustizia e delle spese processuali.

D. Contro la predetta risoluzione governativa insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, censurando il dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili.

Afferma di non dover rifondere agli opponenti __________ alcunché a titolo di ripetibili, visto come il municipio sia intervenuto nella procedura edilizia in oggetto unicamente quale autorità decidente. In simili circostanze il comune non può essere considerato come parte soccombente nel giudizio pronunciato dal Consiglio di Stato.

Rileva inoltre come già davanti a quest'ultima autorità, il municipio non avesse chiesto la semplice reiezione del gravame interposto dai signori __________, astenendosi dal formulare domande di giudizio.

Censura il fatto che per contro __________, pur avendo resistito al ricorso dei signori __________, non sia stato condannato al pagamento di spese e ripetibili.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono __________ e __________, adducendo delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito.

Il Consiglio di Stato e __________ dal canto loro si astengono dal formulare osservazioni e si rimettono al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.

La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte.

Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico.

In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto.

Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA inedita 30 ottobre 1992 in re Comune di __________; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3., pag. 330).

3. A ragione dunque il comune di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla rifusione delle ripetibili. Non vi sono infatti motivi che possano giustificare la soluzione adottata dal Consiglio di Stato: interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era il comune, ma il rilasciatario della licenza impugnata. Soltanto questa parte poteva e doveva quindi essere chiamata a pagare le ripetibili.

La decisione qui dedotta in giudizio risulta essere ancor più insostenibile, se si considera che nella procedura davanti al Consiglio di Stato il comune di __________ non si era neppure opposto all'accoglimento dell'impugnativa presentata da __________ e __________, rimettendosi al giudizio dell'autorità di ricorso, e pertanto l'ente pubblico non poteva neppure essere considerato come soccombente rispetto alle domande di giudizio formulate in quella sede.

Soccombente è invece risultato il rilasciatario della licenza, al quale tuttavia l'Esecutivo cantonale, senza peraltro alcun valido motivo, non ha imposto l'obbligo di versare le ripetibili.

4. Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono esclusivamente a carico del resistente __________.

5. Per quanto concerne tasse e spese della presente istanza, le stesse vanno addossate esclusivamente a __________ e __________, i quali hanno chiesto la reiezione del ricorso presentato dal comune di __________ e che pertanto, visto l'esito dello stesso, risultano soccombenti rispetto alla loro domanda di giudizio.

Per contro non può essere condannato al pagamento di tasse e spese di seconda istanza __________, non avendo assunto in questa sede una posizione contraria all'accoglimento dell'impugnativa del Comune.

Non si assegnano ripetibili, non essendo stato l'ente pubblico patrocinato da un legale.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 22 gennaio 1997 (no. 147) del Consiglio di Stato è parzialmente annullato e riformato nel senso che le ripetibili di fr. 400.-- (quattrocento) sono poste a carico di __________, anziché del Comune di __________.

2. La tassa di giustizia e le spese di seconda istanza ammontanti a complessivi fr. 300.-- sono a carico di __________ e __________, in solido.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario