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52.1997.157 • TCA TI 52.1997.157 Generato dall'IA

Administrative Court Upholds Immediate Enforcement of Indefinite Driving License Revocation Based on Specialist Alcohol Assessment

Numero d'incarto 52.1997.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court dismissed an appeal seeking the suspension of a decision that indefinitely revoked a driving license for safety reasons, which was based on a specialist's report indicating occasional excessive alcohol consumption, despite initial negative medical tests. The court reasoned that security revocations are generally immediately enforceable, and granting a suspension requires a strong likelihood that the revocation was unwarranted; given the specialist's prior knowledge of the appellant and the non-conclusive nature of the clinical tests to entirely refute the specialist's findings, the initial decision to deny the suspension was not an improper exercise of discretion, thus upholding the license revocation's immediate effect.

Regesto Legislator

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Art. 10 LALCS, Art. 17 LCS, 28, 31 PAmm, 10 LALCS, 60, 61 PAmm; Administrative Court Upholds Immediate Enforcement of Indefinite Driving License Revocation Based on Specialist Alcohol Assessment: The court reasoned that security revocations are generally immediately enforceable, and granting a suspension requires a strong likelihood that the revocation was unwarranted; given the specialist's prior knowledge of the appellant and the non-conclusive nature of the clinical tests to entirely refute the specialist's findings, the initial decision to deny the suspension was not an improper exercise of discretion, thus upholding the license revocation's immediate effect.

Parole chiave

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revoca della decisione amministrativa esecuzione revoca della licenza condurre esercizio del potere di apprezzamento corsa di controllo guida in stato di ebbrezza qualificata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 LALCS
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;
Art. 17 LCS
visti gli art. 17 LCS; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm
28, 31 PAmm
These procedural articles were cited in the final dispositions section, concerning the dismissal of the appeal.
10 LALCS
This article was cited in the final dispositions section, concerning the dismissal of the appeal (related to admissibility/merit which led to dismissal).
60, 61 PAmm
These procedural articles regarding costs were cited in the final dispositions section, imposing the court fee on the appellant.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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28, 31 PAmm

These procedural articles were cited in the final dispositions section, concerning the dismissal of the appeal.

10 LALCS

This article was cited in the final dispositions section, concerning the dismissal of the appeal (related to admissibility/merit which led to dismissal).

60, 61 PAmm

These procedural articles regarding costs were cited in the final dispositions section, imposing the court fee on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00157 · Lugano 29 luglio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 luglio 1997 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 20 giugno 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da questi inoltrato contro la decisione 16 giugno 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;

vista la risposta 15 luglio 1997 del Presidente del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che in seguito ad informazioni ricevute, il 23 gennaio 1997 l'ufficio giuridico della Sezione della circolazione (UG/SC) ha sollecitato il ricorrente a sottoporsi ad un esame medico internistico volto ad accertare la presenza di eventuali sintomatologie riferibili ad uso/abuso di alcool;

che con certificato 5 febbraio 1997 il dr. __________, medico curante del ricorrente, ha escluso la presenza di controindicazioni d'ordine medico alla guida di veicoli del gruppo 3; i valori del CDT erano risultati normali (13.6 U/l);

che ritenendo insufficienti tali riscontri il 17 febbraio 1997 l'UG/SC ha invitato il ricorrente a sottoporsi a perizia presso il Servizio Ticinese di Cura dell'Alcoolismo (STCA);

che con rapporto 1° maggio 1997 il perito del STCA, che già aveva avuto occasione di occuparsi del ricorrente in relazione all'abuso di alcool, ha rilevato *"la presenza di un quadro etilistico caratterizzato da eccessi etilici occasionali concomitanti ed in relazione con le situazioni conflittuali ma anche, e ciò soprattutto anamnesticamente, in funzione di un bere sociale scarsamente problematizzato";* che il rapporto del STCA era integrato da nuovi esami medici, che non hanno permesso di evidenziare la presenza di un abuso alcolico;

che, fondandosi su queste emergenze, con decisione 16 giugno 1997 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di sicurezza ed a tempo indeterminato;

che la decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, precisa che la riammissione alla guida è subordinata alla presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche;

che contro questa decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LCS e dichiarata immediatamente esecutiva, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che con istanza provvisionale l’insorgente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;

che con decisione 2 luglio 1997 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;

che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato;

che l'insorgente rileva anzitutto di non aver commesso alcuna infrazione, di essere in possesso della licenza dal 1969 e di non essere mai incorso in sanzioni significative;

che __________ contesta in particolare le deduzioni del STCA, sottolineando come gli esami medici non abbiano evidenziato alcun elemento utile a suffragarle;

che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa;

Considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;

che la decisione 16 giugno 1997 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza;

che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz. Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;

che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);

che, considerato il pericolo costituito dai conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffhauser, loc. cit.);

che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;

che considerate le risultanze della perizia allestita dal STCA (che già ben conosceva il ricorrente), la deduzione operata dal Presidente del Governo non appare affatto insostenibile;

che le contestazioni sollevate dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze degli esami medici non sono in effetti tali da smentire senz'altro le conclusioni alle quali è giunto il perito del STCA sulla base di altri elementi e di una conoscenza più approfondita del ricorrente;

che i parametri clinici e l’assenza di alterazioni organiche non permettono ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per una revoca di sicurezza e che il ricorso verrà pertanto accolto;

che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare al Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;

che il ricorso va quindi respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 17 LCS; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario