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52.1997.147 • TCA TI 52.1997.147 Generato dall'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Proportionality of Building Code Violation Rectification

Numero d'incarto 52.1997.147
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The case involved a municipal order demanding a property owner rectify construction works, specifically an extension to a dwelling and a modification to an accessory structure's roofline, which deviated slightly from required setback and height regulations, following an earlier approval with conditions. The administrative court reasoned that an order for demolition or rectification under building law is only warranted for material violations, and must adhere to the principle of proportionality, finding that the observed deviations—a slight reduction in distance to a neighboring building over a minimal area and a minor increase in roof ridge height—were patently irrelevant to both public interest and the neighbor's interests, thus upholding the executive branch's decision to annul the rectification order.

Regesto Legislator

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Art. 18 PAmm, Art. 43 LE, Art. 21 LE, Art. 45 LE, Art. 31 PAmm, Art. 61 PAmm; Property Owner v. Municipality Regarding Proportionality of Building Code Violation Rectification: The administrative court reasoned that an order for demolition or rectification under building law is only warranted for material violations, and must adhere to the principle of proportionality, finding that the observed deviations—a slight reduction in distance to a neighboring building over a minimal area and a minor increase in roof ridge height—were patently irrelevant to both public interest and the neighbor's interests, thus upholding the executive branch's decision to annul the rectification order.

Parole chiave

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superamento dell'altezza massima ordine di demolizione norme per l'edilizia proprietà immobiliare approvazione del regolamento lavori pubblici Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 18 PAmm
21 e 45 LE e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
Art. 43 LE
The court upheld the decision rejecting the appeal, which effectively refused to order the demolition or rectification of construction works contrary to law, based on the exception for minimal differences.
Art. 21 LE
Cited as a procedural basis for admissibility of the appeal.
Art. 45 LE
Cited as a procedural basis for admissibility of the appeal.
Art. 31 PAmm
Cited in the preamble to the decision, often relating to costs or procedural aspects of administrative appeals.
Art. 61 PAmm
Cited in relation to the costs order (item 3), as it likely governs the award of indemnities (ripetibili).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 43 LE

The court upheld the decision rejecting the appeal, which effectively refused to order the demolition or rectification of construction works contrary to law, based on the exception for minimal differences.

Art. 21 LE

Cited as a procedural basis for admissibility of the appeal.

Art. 45 LE

Cited as a procedural basis for admissibility of the appeal.

Art. 31 PAmm

Cited in the preamble to the decision, often relating to costs or procedural aspects of administrative appeals.

Art. 61 PAmm

Cited in relation to the costs order (item 3), as it likely governs the award of indemnities (ripetibili).

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00147 · Lugano 11 agosto 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 giugno 1997 di

Comune di __________ contro

la decisione 10 giugno 1997, no 2769, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 3 aprile 1997 con cui il municipio di __________ ha ordinato al dr. __________ di rettificare alcune opere edilizie;

viste le risposte:

- 9 luglio 1997 del Consiglio di Stato;

- 21 luglio 1997 del dr. __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il resistente, dr. __________, è proprietario di una casa d'abitazione situata a __________ in via __________ (part. n. __________ RFD);

che l'edificio, alto m 8,76, sorge a 4 m dal confine con la part. n. __________ RFD di __________, rispettivamente a 8 m dalla casa d'abitazione alta meno di m 7.50, che sorge su questo fondo;

che la fascia di terreno tra il suddetto confine e lo stabile principale del resistente è occupata su un fronte di circa 5 m da una costruzione accessoria adibita a ripostiglio;

che il 27 settembre 1995 il dr. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare leggermente lo spazio abitativo, integrandovi circa 2 mq del ripostiglio, in modo da formare un corridoio per uscire in giardino direttamente dalla cucina (cfr. schizzo): intervento che era stato nel frattempo portato a termine, unitamente ad una modifica della configurazione delle falde del tetto;

che con decisione 5 febbraio 1996 il municipio di __________ ha respinto la domanda, ritenendo che l'ampliamento non rispettasse nè la distanza di 4 m dal confine W, nè quella di 7 m dalla casa d'abitazione del vicino __________;

che su ricorso del dr. __________ il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione municipale, ritenendo che una difformità di pochi centimetri non giustificasse il diniego della licenza;

che su ricorso del comune di __________ il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato il predetto giudizio governativo, rinviando gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza alla condizione di arretrare l'angolo del muro interno del ripostiglio in modo da rispettare la distanza di 7 m tra edifici prescritta dalle NAPR;

che il 10 dicembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di arretrare l'angolo interno del muro sino alla distanza suddetta e di abbassare il colmo del tetto del ripostiglio in modo da rispettare l'altezza massima di m 3.30 sancita dall'art. 8.5. NAPR;

che con decisione 3 aprile 997 il municipio di __________ ha ingiunto al ricorrente di adeguare il manufatto alle condizioni della licenza;

che con giudizio 10 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal dr. __________;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che le difformità riscontrate non fossero di entità tale da giustificare un ordine di ripristino;

che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino dell'ordine annullato;

che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver disatteso l’ordine impartito dal Tribunale cantonale amministrativo con il giudizio di cui si è detto sopra; addebita inoltre al resistente di aver portato a termine i lavori senza curarsi dell'ordine di sospensione degli stessi impartito dal municipio il 22 febbraio 1996;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni; ad identica conclusione perviene il resistente condividendo gli argomenti sviluppati dal giudizio governativo impugnato;

Considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;

che l'ordine di ripristino di opere abusive presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio, ovvero una difformità non sanabile mediante il rilascio di una licenza a posteriori;

che l'ordine di ripristino deve comunque rispettare il principio di proporzionalità: differenze insignificanti dal profilo dell'interesse pubblico e di quello dei vicini vanno tollerate;

che il principio di proporzionalità può essere invocato anche da parte del costruttore in malafede; questi deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all’interesse pubblico volto al ripristino di una situazione conforme al diritto;

che nel caso concreto le difformità riscontrate dal municipio sono palesemente irrilevanti tanto dal profilo dell'interesse pubblico, quanto dal profilo dell'interesse del vicino, che non le ha mai contestate;

che, in effetti, esse consistono:

· nella minor distanza di un angolo dell'edificio principale del resistente dalla costruzione del vicino: in tutto 86 cm per una superficie di 0,6 mq con uno sviluppo in altezza di circa 3 m all’interno della volumetria della costruzione accessoria!

· nella maggior altezza del colmo del tetto della costruzione accessoria:

20 cm su un tratto di poco più di un metro!

che queste differenze sono da considerare minime anche nel caso in cui il municipio volesse far capo a quel metro di giudizio particolarmente rigoroso che giurisprudenza e dottrina permettono di applicare nei confronti di un costruttore abusivo: ipotesi, questa, che peraltro non sembra data nel caso concreto;

che il giudizio con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse al resistente la licenza in sanatoria subordinandola alla condizione di arretrare l'angolo del muro interno del ripostiglio non obbligava per nulla l'autorità comunale ad emanare l'ordine di ripristino annullato dal Consiglio di Stato: significava soltanto che l'opera poteva beneficiare di una licenza in sanatoria unicamente entro quei limiti;

che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata, del tutto immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata;

che dato che il comune non è insorto in difesa di suoi interessi economici si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;

visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Il comune di __________ rifonderà al resistente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario