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52.1997.139 • TCA TI 52.1997.139 Generato dall'IA

Employee v. State Council (Teaching Contract Termination during Conciliation)

Numero d'incarto 52.1997.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee, absent due to illness since December 1996, appealed the cancellation of their cantonal teaching contract, which the state council issued despite the employee having initiated a conciliation procedure regarding the proposed termination. The administrative court upheld the appeal, reasoning that the law explicitly suspends the termination procedure while a conciliation process is pending, and this suspension remains in effect until the conciliation commission formally communicates the outcome to the appointing authority; thus, the termination notice issued before receiving this communication was void for violating the statutory suspension of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 53 LOrd, Art. 67 cpv. 1 lett. f LOrd, Art. 18 PAmm, Art. 38 LOrd, Art. 52 cpv. 2 LOrd, Art. 53 cpv. 2 LOrd; Employee v. State Council (Teaching Contract Termination during Conciliation): The administrative court upheld the appeal, reasoning that the law explicitly suspends the termination procedure while a conciliation process is pending, and this suspension remains in effect until the conciliation commission formally communicates the outcome to the appointing authority; thus, the termination notice issued before receiving this communication was void for violating the statutory suspension of proceedings.

Parole chiave

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risoluzione di contratto norme di procedura esperimento di conciliazione omissione illecita di raggiungere il corpo autorità amministrativa procedura pendente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 53 cpv. 3 LOrd

The decision to dismiss the appeal was based on the violation of this article, which suspends the dismissal procedure during the conciliation phase.

art. 67 LOrd

This procedural rule was cited among those governing the admissibility/review of the appeal.

art. 60 LOrd

This procedural rule was cited among those governing the review process.

art. 28 PAmm

This procedural rule was cited in the final considerations regarding the reasons for the decision.

art. 43 PAmm

This procedural rule was cited in the final considerations regarding the reasons for the decision.

art. 61 PAmm

This procedural rule was cited in the final considerations regarding the reasons for the decision.

art. 31 PAmm

This procedural rule was cited in the final considerations regarding the reasons for the decision.

art. 60 PAmm

This procedural rule was cited in the final considerations regarding the reasons for the decision.

art. 18 PAmm

This procedural rule was cited to justify that the judgment could be rendered based on the file.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00139 · Lugano 21 luglio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, impedito

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 giugno 1997 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 27 maggio 1997, no. 2537, del Consiglio di Stato che disdice il rapporto d'impiego quale docente cantonale;

vista la risposta 9 luglio 1997 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente, prof. __________, è stato assunto dal Cantone nel 1972 quale docente di scuola media;

che dal 5 dicembre 1996 il prof. __________ è assente dal lavoro per malattia;

che il 4 marzo 1997 il Consiglio di Stato gli ha prospettato la disdetta del rapporto d'impiego a partire dall'anno scolastico 1997/98, per inadeguatezza delle prestazioni lavorative fornite;

che il 13 marzo 1997 il prof. __________ ha chiesto di sottoporre il caso alla commissione conciliativa prevista dall'art. 53 LOrd;

che nel corso dell'udienza tenutasi davanti alla suddetta commissione è stato “prospettato un compromesso nel senso che la procedura di disdetta del rapporto di lavoro venga sospesa in attesa di conoscere l'evoluzione del suo stato di salute. Qualora il prof. __________ dovesse rimettersi, la sua attività verrà valutata in modo più approfondito dagli organi competenti, con particolare attenzione alla disponibilità dell'interessato ad adeguarsi sul piano didattico" (cfr. verbale);

che in quell'occasione il giurista del DIC "si è dichiarato propenso a seguire questa soluzione, riservata la decisione del Consiglio di Stato";

che la riserva formulata dal rappresentante del Consiglio di Stato davanti alla commissione suddetta non è mai stata sciolta;

che con decisione 28 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha notificato al ricorrente la disdetta del rapporto d'impiego a decorrere dal 4 settembre 1997;

che contro questa risoluzione il prof. __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, in quanto notificata:

· in tempo inopportuno, ovvero durante il periodo di protezione assicurato dall'art. 336 c lett. b CO ai dipendenti impediti al lavoro per malattia od infortunio;

· in violazione dei termini di disdetta;

· durante la procedura di conciliazione;

· senza validi motivi;

che il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento del ricorso con argomenti che verranno semmai illustrati più avanti;

considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. f LOrd;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 53 LOrd, ogni dipendente al quale sono state prospettate la destituzione quale sanzione disciplinare oppure la disdetta del rapporto d'impiego può sottoporre il suo caso ad una commissione conciliativa;

che la commissione è tenuta ad indire entro il termine di 15 giorni un'udienza di conciliazione ed a comunicare al più presto all'autorità di nomina se le parti hanno raggiunto un accordo;

che durante la fase di conciliazione la procedura di destituzione o di disdetta rimane sospesa, riservati i provvedimenti previsti dall’art. 38 LOrd in caso d’inchiesta;

che dall'art. 53 LOrd emerge chiaramente che la procedura di conciliazione avviata dal dipendente al quale è prospettata la rescissione del rapporto d'impiego termina soltanto con la comunicazione con cui la commissione informa l'autorità di nomina circa l'esito della conciliazione;

che sintanto che la commissione non invia la comunicazione prescritta dall’art. 52 cpv. 2 LOrd la procedura di conciliazione rimane aperta, mentre quella di destituzione o di disdetta rimane sospesa;

che, in altri termini, la legge non permette all’autorità di nomina di procedere alla prospettata rescissione del rapporto d’impiego prima di aver ricevuto dalla commissione la comunicazione relativa all’esito della conciliazione promossa dal dipendente;

che nel caso in esame la commissione di conciliazione non ha sinora inviato all'autorità di nomina (Consiglio di Stato) la comunicazione prescritta dall’art. 53 cpv. 2 LOrd;

che di conseguenza la procedura di conciliazione è da considerare tuttora aperta;

che non si può ammettere che la disdetta notificata dal Consiglio di Stato al ricorrente stia a significare che l’accordo non è stato raggiunto e che tale atto supplisca alla comunicazione mancante;

che, ammettendo il contrario, la procedura di conciliazione verrebbe ridotta ad una semplice formalità, priva di qualsiasi portata pratica;

che, ferme queste premesse, la disdetta notificata al ricorrente va annullata siccome manifestamente lesiva dell'art. 53 cpv. 3 LOrd, che sospende la procedura di disdetta durante la fase di conciliazione;

che riservata al Governo la facoltà di pronunciare una nuova disdetta rispettosa delle formalità prescritte dall’art. 53 LOrd, il ricorso va quindi accolto, addebitando allo Stato le ripetibili;

visti gli art. 53, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 27 maggio 1997 del Consiglio di Stato, no. 2537, è annullata.

2. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario