Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.1997.136 • TCA TI 52.1997.136 Generato dall'IA

Municipality v. Applicant for Monument Fee Liability

Numero d'incarto 52.1997.136
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a municipal decision imposing a tax of 140 francs for placing a granite funerary monument in a communal cemetery, arguing they were not the estate's representative and thus not liable for the fee, despite having submitted the application for the placement. The administrative court upheld the assessment, reasoning that the fee is a causal tribute due from the person who requests and obtains the authorization for the monument placement, and it is not the municipality's duty to investigate the applicant's private legal relationship (such as inheritance status) with any third parties who might ultimately bear the cost.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm; Municipality v. Applicant for Monument Fee Liability: The administrative court upheld the assessment, reasoning that the fee is a causal tribute due from the person who requests and obtains the authorization for the monument placement, and it is not the municipality's duty to investigate the applicant's private legal relationship (such as inheritance status) with any third parties who might ultimately bear the cost.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità del comune statuto giuridico tassa amministrativa tassazioni fiscali successione del defunto diritto a una degna sepoltura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 208 cpv. 1 LOC
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC);
Art. 43 PAmm
che la legittimazione dell'insorgente è pacifica (art 209 lett. b) LOC; art. 43 PAmm);
Art. 18 PAmm
This procedural article was cited in the preamble to the decision but not explicitly in the numbered orders; however, it is often included when procedural rules frame the decision outcome, although here it primarily relates to the simplified process mentioned in the reasoning.
Art. 28 PAmm
This article governs the allocation of court fees and costs, which the dispositive explicitly applies in order 2.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 28 PAmm

This article governs the allocation of court fees and costs, which the dispositive explicitly applies in order 2.

art. 18 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision but not explicitly in the numbered orders; however, it is often included when procedural rules frame the decision outcome, although here it primarily relates to the simplified process mentioned in the reasoning.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.97.00136 · Lugano 22 settembre 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Matteo Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 giugno 1997 di

__________ contro

la decisione 21 maggio 1997 (no. 2432) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 aprile 1997 con cui il municipio di __________ ha confermato l'imposizione a suo carico di una tassa di fr. 140.-- per la posa di un monumento funerario al cimitero comunale;

viste le risposte:

- 13 giugno 1997 del municipio di __________;

- 18 giugno 1997 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 16 gennaio 1995 è deceduta a __________ la signora __________, madre del qui ricorrente __________;

che la salma della defunta è stata inumata nel campo comune del cimitero di __________;

che il 10 giugno 1996 il ricorrente ha fatto domanda all'Ufficio tecnico del municipio di __________ per la posa di un monumento funerario in granito sulla tomba della madre;

che a seguito della posa del suddetto monumento funerario, il

28 febbraio 1997 i servizi contabili e finanziari del municipio di __________ hanno inviato all'insorgente la bolletta per il pagamento della relativa tassa di concessione di fr. 140.--, prevista dal Regolamento comunale dei cimiteri del 21 dicembre 1992;

che con scritto 10 marzo 1997 il ricorrente ha informato il municipio di __________ di non rappresentare gli eredi della sua defunta madre e di non dover pertanto corrispondere l'importo richiestogli a titolo di tassa di concessione per la posa del suddetto monumento funerario;

che il 17 marzo 1997 l'UTC di __________ ha risposto al predetto scritto confermando la correttezza dell'imposizione a carico dell'insorgente;

che con lettera 25 marzo 1997, __________ ha ribadito di non essere disposto a pagare la tassa in parola, dovendo semmai il municipio rivolgersi per l'incasso della stessa agli eredi dello scomparso __________, ex marito della sua defunta madre;

che l'esecutivo di __________, preso atto del reclamo inoltrato, ha respinto lo stesso, rilevando come la tassa in questione sia dovuta da colui che inoltra la richiesta per poter posare il monumento funerario; in particolare non spetta alle autorità comunali di andare ad indagare su eventuali questioni di diritto successorio che concernono esclusivamente i rapporti tra l'istante ed eventuali terze persone;

che __________ i ha impugnato tale decisione municipale davanti al Consiglio di Stato;

che il Governo ha respinto con giudizio 21 maggio 1997 il gravame: l'Esecutivo cantonale, appurato come la tassa in questione poggi su di una valida base legale, ha confermato l'imposizione della stessa a carico dell'insorgente, il quale, oltre che ad essere la persona che si è occupata di svolgere presso il municipio le pratiche per la posa del monumento funerario, è verosimilmente erede della defunta madre, non essendo stato in grado di dimostrare il contrario malgrado le sollecitazioni in tal senso da parte del municipio;

che contro la predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento: adduce in sostanza le medesime argomentazioni già fatte valere di fronte alle precedenti istanze, sottolineando in particolare di non aver agito nel caso concreto quale rappresentante degli eredi di sua madre;

che il municipio di __________ postula la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni già fatte valere nelle precedenti sedi; pure il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia respinto, senza tuttavia formulare particolari osservazioni;

Considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC);

che la legittimazione dell'insorgente è pacifica (art 209 lett. b) LOC; art. 43 PAmm);

che pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta il regolamento comunale dei cimiteri del 25 giugno 1984 per l'esame dei progetti e l'autorizzazione alla posa di monumenti, croci, lapidi, ecc. nel campo comune del cimitero di __________ è prelevata una tassa che va da un minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 500.--;

che mediante ordinanza municipale 11 dicembre 1995 la tassa per la suddetta categoria di interventi è stata fissata, a partire dal 1. gennaio 1996, in fr. 140.-- una tantum;

che quello in rassegna è un tributo causale dovuto al municipio e per il rilascio del permesso di posare su suolo pubblico un monumento funerario e per l'esame della relativa istanza;

che tale tassa poggia senz'altro su di una valida base legale in senso formale;

che benché la legislazione comunale non lo preveda esplicitamente, è evidente che debitore verso il comune della suddetta tassa è colui che fa domanda di poter beneficiare dell'autorizzazione di posare nel cimitero un monumento funerario, una croce o una lapide;

che pertanto spetta a quest'ultimo il compito di eventualmente rivalersi su terzi, qualora egli abbia agito non a stretto titolo personale, ma in rappresentanza o semplicemente nell'interesse di altri soggetti;

che non è invece compito del municipio quello di dover accertare a quale titolo abbia agito la persona che ha fatto richiesta del permesso di posare il monumento funerario, trattandosi questa di una questione privata che non concerne affatto l'ente pubblico;

che quindi, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa qui in esame, è a giusta ragione che il municipio di __________ ha chiesto il versamento della tassa litigiosa a __________, essendo a lui (e non ad altri) che l'autorità comunale ha rilasciato il permesso in parola;

che, stante tutto quanto precede, il gravame va dunque respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 208 cpv. 1, 209 lett. b) LOC; il Regolamento dei cimiteri 25 giugno 1984 della città di __________; l'ordinanza del municipio di __________ concernente le tasse di concessione e la tariffa secondo il regolamento dei cimiteri dell'11 dicembre 1995, gli art. 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono a carico dell'insorgente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario