Fiduciary Authorization Revocation for Insolvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court upheld the revocation of an individual's authorization to practice as a commercial fiduciary because the individual consistently failed to meet the statutory solvency requirement, evidenced by numerous outstanding debt certificates (ACBs) totaling a significant amount, despite being granted multiple extensions to remedy the situation. The court reasoned that the solvency requirement protects the public interest by safeguarding clients from the risks posed by insolvent professionals, and the law mandates revocation when this condition is unmet, irrespective of the underlying causes of the debt, thus rejecting the appellant's constitutional challenge regarding the violation of trade freedom and proportionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 LFid, Art. 18 PAmm, Art. 8 cpv. 1 lett. a LFid, Art. 21 cpv. 1 cifra, Art. 3 cpv. 1 lett. h LAvv, Art. 8 cpv. 1 lett. d LFid; Fiduciary Authorization Revocation for Insolvency: The court reasoned that the solvency requirement protects the public interest by safeguarding clients from the risks posed by insolvent professionals, and the law mandates revocation when this condition is unmet, irrespective of the underlying causes of the debt, thus rejecting the appellant's constitutional challenge regarding the violation of trade freedom and proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the dispositive, as the basis for the revocation of the authorization.
Cited in the preamble to the dispositive (although not explicitly used in the operative part, it is listed alongside Art. 8 and Art. 8 bis which supported the decision to reject the appeal).
Cited in the preamble to the dispositive, as the primary legal requirement for the authorization that was revoked.
Cited in the preamble to the dispositive as the procedural basis for the admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning section as the procedural basis for deciding the case based on the file without further instruction, which is implicitly accepted by the final rejection.
Testo completo
Incarto n. 52.97.00124 · Lugano 8 agosto 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 maggio 1997 di
__________ patrocinato da: avv. __________ contro
la decisione 30 aprile 1997, no. 2134, del Consiglio di Stato che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;
vista la risposta 4 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni;
preso atto della replica 7 luglio 1997 e della duplica 4 agosto 1997;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 17 agosto 1988 il Consiglio di Stato ha autorizzato il ricorrente __________ all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;
che il 10 marzo 1995 l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di __________ ha informato il Dipartimento delle istituzioni che a carico del ricorrente erano stati emessi i seguenti attestati di carenza di beni (ACB):
· 1994 no. 107844 __________ fr. 529'052.65
· 1994 no. 108102 Condominio __________ fr. 7'187.80
· 1994 no. 112432 Ufficio cantonale di esazione fr. 15'671.80
· 1994 no. 105961 Ufficio cantonale di esazione fr. 26'880.10
· 1994 no. 103074 Ufficio cantonale di esazione fr. 26'880.10
che il 21 aprile 1995 il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha prospettato al ricorrente la revoca dell'autorizzazione al libero esercizio per decadenza del requisito della solvibilità;
che preso atto delle giustificazioni inoltrate dal ricorrente il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha concesso al ricorrente ripetute proroghe per porre rimedio al difetto: dapprima fino al 31 dicembre 1995, poi sino al 30 giugno 1996 ed infine sino al
31 gennaio 1997;
che, preso atto che al 21 marzo 1997 l'elenco degli ACB aggiornato si presentava come segue:
· 1994 no. 108102 Condominio __________ fr. 7'187.80
· 1994 no. 105961 Ufficio Cantonale di esazione fr. 26'880.10
· 1994 no. 103074 Ufficio Cantonale di esazione fr. 26'880.10
· 1995 no. 114311 Ufficio Cantonale di esazione fr. 16'830.65
· 1995 no. 114342 Ufficio Cantonale di esazione fr. 24'597.40
· 1995 no. 107105 Comune di __________ fr. 17'486.90
· 1995 no. 107106 Comune di __________ fr. 17'752.55
· 1995 no. 112432 Ufficio cantonale di esazione fr. 12'521.10
con decisione 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario commercialista;
che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver debitamente considerato le causali degli ACB; tutto sommato - allega - si tratterebbe soltanto di debiti per spese condominiali (no. 108102), per contributi paritetici di una società di cui era amministratore (no. 105961) e per imposte arretrate;
che spiegate le ragioni che hanno determinato questa situazione, __________ illustra poi le gravose conseguenze che deriverebbero dalla revoca dell'autorizzazione al libero esercizio della professione; che aveva conseguito a suo tempo grazie alla norma transitoria dell'art. 23 LFid;
che in conclusione l'insorgente contesta la legittimità costituzionale del requisito della solvibilità previsto dalla legge a titolo di condizione per il rilascio dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario; escludendo qualsiasi possibilità di valutare la natura degli ACB, tale requisito si porrebbe in contrasto con la libertà di commercio e con il principio di proporzionalità;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
che con la replica l'insorgente sottolinea gli sforzi intrapresi per ripristinare le condizioni di legge;
che con la duplica il Dipartimento delle istituzioni si conferma nelle domande di risposta;
Considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
che tale requisito, noto ad altre professioni liberali (cfr. art. 21 cpv. 1 cifra 4 LN; art. 3 cpv. 1 lett. h LAvv) si fonda su pertinenti motivi di polizia ed è sorretto da un interesse pubblico sufficiente: l'esigenza di tutelare la clientela dai rischi derivanti dall'attività di professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB;
che la causale degli ACB è irrilevante dal profilo del rischio indotto: i debiti fiscali non sono diversi dagli altri; non sono semplici obbligazioni naturali o debiti di seconda categoria;
che non viola pertanto il principio di proporzionalità precludere all’autorità qualsiasi valutazione sulla natura degli ACB; una diversa soluzione arrischierebbe anzi di portare a conclusioni contrarie al principio di uguaglianza;
che vanno pertanto respinte siccome palesemente infondate le censure che il ricorrente solleva in ordine alla costituzionalità del requisito posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid;
che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il suo rilascio (art. 20 LFid);
che lo stato di insolvenza del ricorrente è incontestabile;
che esso persiste e tende anzi ad aggravarsi nonostante gli sforzi che il ricorrente asserisce di aver intrapreso per porvi rimedio (senza peraltro addurre alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni);
che la situazione non è migliorata nemmeno in corso di causa;
che in tali circostanze, concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per porre rimedio alle sue precarie condizioni economiche finirebbe per esporre lo Stato al rischio di rivalse da parte di clienti tratti in inganno dal perdurare delle apparenze suscitate dal possesso dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;
che il ricorso palesemente infondato va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 8, 8 bis, 12, 20 LFid,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario