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52.1997.122 • TCA TI 52.1997.122 Generato dall'IA

Fiduciary Professional and Real Estate Agent Insolvency Revocation Upheld

Numero d'incarto 52.1997.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court rejected an appeal against the State Council's decision to revoke an authorization to practice as a fiduciary professional and real estate agent due to the appellant's ongoing and worsening state of insolvency, evidenced by multiple debt certificates totaling hundreds of thousands of francs, even after extensions were granted to remedy the situation. The court reasoned that maintaining the authorization when the statutory requirement of non-insolvency was clearly unmet exposed the state to risks from potential client claims, and that granting further delays was unwarranted as the insolvency appeared severe and irretrievable, thus upholding the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 8 cpv. 1 lett. a LFid, Art. 20 LFid, art. 8 bis LFid, art. 12 LFid, art. 8 LFid; Fiduciary Professional and Real Estate Agent Insolvency Revocation Upheld: The court reasoned that maintaining the authorization when the statutory requirement of non-insolvency was clearly unmet exposed the state to risks from potential client claims, and that granting further delays was unwarranted as the insolvency appeared severe and irretrievable, thus upholding the revocation.

Parole chiave

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beni immobili fiduciario insolvenza revoca della decisione amministrativa requisito legale mandatario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 8 bis LFid

Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal, although the actual ground for rejection comes from Art. 20 LFid applied to the merits.

art. 20 LFid

The basis for rejecting the appeal is the confirmation of the revocation decision, which was taken pursuant to this article when the conditions for authorization were no longer met.

art. 8 cpv. 1 lett. a LFid

Cited in the reasoning to establish the requirement (not being insolvent) that the revocation decision was based upon.

art. 12 LFid

Cited in the final section listing the articles considered, although not explicitly linked to a specific order.

art. 8 LFid

Cited in the final section listing the articles considered, although not explicitly linked to a specific order.

art. 8 bis LFid

Cited in the final section listing the articles considered, although not explicitly linked to a specific order.

art. 20 LFid

Cited in the final section listing the articles considered, although not explicitly linked to a specific order.

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Testo completo

Incarto n. 52.97.00122 · Lugano 12 giugno 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 maggio 1997 di

__________ contro

la decisione 30 aprile 1997, no. 2136, del Consiglio di Stato che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;

vista la risposta 27 maggio 1997 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente __________ è stato autorizzato dal Consiglio di Stato ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;

che il 28 aprile 1995 l'avv. __________ ha segnalato al Dipartimento delle istituzioni che il 25 gennaio di quell'anno l'UEF aveva emesso a carico del ricorrente un attestato carenza beni per l'importo di fr. 291'014.85 a favore della __________;

che il 22 maggio 1995 il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio della professioni di fiduciario ha prospettato a __________ la revoca dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;

che il 22 novembre 1995 il CV ha concesso al ricorrente una proroga sino al 31 dicembre seguente per porre rimedio alla sua situazione di debitore insolvente;

che il termine è stato in seguito prorogato sino al 30 giugno 1996;

che il 27 settembre 1996 la __________ ha comunicato all'autorità cantonale l'intenzione di annullare per la fine dell'anno la polizza d'assicurazione RC;

che il 12 dicembre 1996 __________ ha comunicato al Dipartimento delle istituzioni di aver sistemato la posizione debitoria con la __________, ma di essere stato nel frattempo gravato da 3 altri attestati carenza beni per complessivi fr. 367'247.60 a favore dell'__________;

che il Dipartimento delle istituzioni ha concesso al ricorrente un ulteriore termine sino al 31 gennaio 1997 per porre rimedio allo stato di insolvenza;

che il 28 gennaio 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha accertato che la situazione di insolvenza perdurava, anzi peggiorava, poiché agli attestati carenza beni summenzionati si erano aggiunte altre esecuzioni per oltre 1,5 milioni di fr., alcune delle quali già giunte allo stadio del pignoramento;

che con decisione 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario, per decadenza dei presupposti di legge;

che contro la predetta decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga concessa:

· un'ulteriore proroga per rimediare alla situazione;

· la possibilità di rinunciare spontaneamente all'autorizzazione;

· un'udienza per spiegare meglio la sua situazione;

che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni;

considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria;

che il diritto di essere sentito non impone a questo Tribunale di indire un’udienza per dar modo al ricorrente di esporre le ragioni che ha omesso di addurre con il ricorso: la procedura d’impu-gnazione è scritta ed i motivi di ricorso vanno addotti in questa forma;

che non occorre nemmeno assegnare al ricorrente un termine per permettergli di evitare la revoca dell’autorizzazione, rinunciandovi spontaneamente;

che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati carenza beni;

che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il suo rilascio (art. 20 LFid);

che lo stato di insolvenza in cui versa il ricorrente è grave, manifesto ed apparentemente irrimediabile; tutto sommato, nemmeno il ricorrente lo contesta;

che tutto lascia anzi prevedere che lo stato d'insolvenza si aggravi ulteriormente con il trascorre del tempo; le prospettive di risanamento affacciate dal ricorrente non sono suffragate da alcun riscontro oggettivo che permetta di valutarne l’attendibilità;

che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per porre rimedio alla sua catastrofica situazione debitoria finirebbe per esporre lo Stato al rischio di pretese di risarcimento da parte di clienti tratti in inganno dal perdurare delle apparenze suscitate dal possesso dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;

che il ricorso palesemente infondato va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 8, 8 bis, 12, 20 LFid

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario