Trustee Appeal of Professional Authorization Revocation Due to Insolvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA financial trustee appealed the revocation of their professional authorization, which was based on their documented state of insolvency, evidenced by multiple certificates of deficit, and their inability to provide the required professional bond. The administrative court rejected the appeal, reasoning that continued authorization while insolvent would expose the State to liability from potentially deceived clients, and since the insolvency was undeniable and had worsened, granting further extensions to remedy the catastrophic debt situation was unwarranted and legally precluded by provisions requiring solvency for the profession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 PAmm, Art. 8 cpv. 1 lett. a LFid, Art. 20 LFid, art. 8 bis LFid; Trustee Appeal of Professional Authorization Revocation Due to Insolvency: The administrative court rejected the appeal, reasoning that continued authorization while insolvent would expose the State to liability from potentially deceived clients, and since the insolvency was undeniable and had worsened, granting further extensions to remedy the catastrophic debt situation was unwarranted and legally precluded by provisions requiring solvency for the profession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to confirm the admissibility of the appeal in principle.
Cited for the procedural ground to decide the case based on the file without taking evidence.
Cited as the basis for the Council of State's decision to revoke the authorization when legal conditions are no longer met (although the appeal was rejected).
Cited as the substantive requirement for the authorization that the appellant failed to meet (insolvency).
Testo completo
Incarto n. 52.97.00120 · ______ 6 giugno 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 maggio 1997 di
__________ contro
la decisione 30 aprile 1997, no 2133, del Consiglio di Stato che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario;
viste la risposta 3 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 giugno 1989 il Consiglio di Stato ha autorizzato il ricorrente __________ all’esercizio della professione di fiduciario finanziario;
che il 13 maggio 1996 la __________ ha comunicato al ricorrente che non gli avrebbe più rinnovato la cauzione prestata per l’esercizio della professione; da allora il ricorrente è scoperto;
che il 18 giugno 1996, l'UEF di ______ ha comunicato al Dipartimento delle istituzioni di aver emesso a carico di __________ un attestato carenza beni per l'importo di fr. 87'709.85 a favore della __________ di __________ ;
che il 13 dicembre 1996 il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha prospettato al ricorrente la revoca dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;
che il 23 dicembre 1996 il ricorrente ha chiesto una proroga sino al 31 gennaio 1997 per porre rimedio allo stato di insolvenza;
che durante questo periodo il Dipartimento delle istituzioni ha accertato che la situazione di insolvenza del ricorrente perdurava, e che lo stesso non era in grado di fornire una nuova cauzione fiduciaria;
che con decisione 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario, per decadenza dei presupposti di legge;
che contro la predetta decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga concessa un'ulteriore proroga sino al 15 giugno 1997, per rimediare alla sua situazione;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni;
che il 4 marzo 1997 l’UEF ha emesso altri quattro ACB a carico del ricorrente per complessivi fr. 482’062.20;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati carenza beni;
che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il suo rilascio (art. 20 LFid);
che lo stato di insolvenza in cui versa il ricorrente è manifesto; nemmeno il ricorrente lo contesta;
che lo stato d'insolvenza si è anzi aggravato ulteriormente, per cui le prospettive di risanamento sono prive di qualsiasi fondamento;
che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per porre rimedio alla sua catastrofica situazione debitoria finirebbe per esporre lo Stato al rischio di rivalse da parte di clienti tratti in inganno dal perdurare delle apparenze suscitate dal possesso dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;
che il ricorso palesemente infondato va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 8, 8 bis, 12, 20 LFid,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario