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52.1996.88 • TCA TI 52.1996.88 Generato dall'IA

Social Security Aid Abrogation Appeal Admissibility

Numero d'incarto 52.1996.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a state council decision upholding a municipal resolution that retroactively abrogated a local ordinance providing supplementary assistance to social security/disability benefit recipients, arguing the aid should continue until cantonal ratification of the repeal. The administrative court declared the appeal inadmissible because the municipal resolution abrogating the ordinance was a general normative act subject to cantonal approval, and decisions by the state council concerning appeals against such municipal regulations under specific oversight powers are not subject to further judicial review by the administrative court, although the appellant retains the right to challenge any subsequent municipal decision denying individual aid.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 5 PA, Art. 13 cpv. 1 lett. a LOC, Art. 187 LOC, Art. 188 LOC, Art. 190 LOC; Social Security Aid Abrogation Appeal Admissibility: The administrative court declared the appeal inadmissible because the municipal resolution abrogating the ordinance was a general normative act subject to cantonal approval, and decisions by the state council concerning appeals against such municipal regulations under specific oversight powers are not subject to further judicial review by the administrative court, although the appellant retains the right to challenge any subsequent municipal decision denying individual aid.

Parole chiave

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atti amministrativi sicurezza sociale e assistenza sociale revisione delle prestazioni d'invalidità decisioni incidentali sindacato giurisdizionale approvazione del regolamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 LOC

Cited in the final orders, this article pertains to the general right of appeal against municipal decisions, which establishes the procedural basis for the tribunal's jurisdiction review.

art. 13 LOC

Cited in the final orders, this article relates to the competence of the municipal legislature to adopt, modify, or repeal municipal regulations.

art. 186-190 LOC

Cited in the final orders, these articles concern the procedure for municipal regulations, relevant to the inadmissibility ruling based on the nature of the act.

art. 207 LOC

Cited in the final orders, this article is related to the State Council's supervisory powers over municipalities, impacting the review of municipal acts.

art. 3 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article governs the definition of administrative acts applicable to the review.

art. 18 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article is relevant to the admissibility of the appeal.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article concerns the parties to the proceedings, relevant to the context of the appeal.

art. 31 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article is relevant for determining the admissibility of the appeal.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article relates to the payment of court fees, although fees were waived in the operative part.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article concerns costs and fees, which is relevant because the court refrained from levying costs/fees.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00088 DP 79/96 leo · Lugano 29 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 aprile 1996 di

__________ contro

la decisione 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato (n. 1419) che evade come ai considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 febbraio 1996 con cui il consiglio comunale di __________ abroga il "decreto legislativo" 23 novembre 1993 disciplinante l'aiuto complementare comunale AVS/AI;

viste le osservazioni 23 aprile 1996 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 23 novembre 1993 il consiglio comunale di __________ ha adottato un regolamento (definito decreto legislativo), mediante il quale veniva introdotto a livello comunale "un aiuto supplementare" a favore dei beneficiari delle prestazioni complementari AVS/AI erogate dal Cantone.

B. In seguito al progressivo deterioramento delle finanze comunali, il comune si è visto costretto a sollecitare l'aiuto dello Stato per coprire il disavanzo d'esercizio previsto per il 1995 nonostante il moltiplicatore del 100%.

Il 30 ottobre 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha accolto l'istanza modificando tuttavia il preventivo su diversi punti; in particolare sull'uscita di fr. 90'000.--, prevista per l'aiuto complementare comunale a favore dei beneficiari di rendite AVS/AI, che non è stata riconosciuta come una necessità imprescindibile del comune.

C. Con messaggio 12 gennaio 1996 il municipio di __________ ha quindi proposto al consiglio comunale di "revocare il decreto legislativo concernente l'aiuto complementare AVS/AI del 23 novembre 1973 con effetto a partire dal 1. gennaio 1996.

Preavvisata favorevolmente dalla commissione delle petizioni, la proposta è stata adottata all'unanimità dal legislativo comunale nella seduta del 5 febbraio 1996.

Contro questa risoluzione si è aggravata davanti al Consiglio di Stato __________, cittadina attiva di __________, contestando l'effetto retroattivo e sollecitando l'erogazione del sussidio sino all'approvazione del provvedimento abrogativo da parte dell'autorità cantonale.

D. Con giudizio 26 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa "a' sensi dei considerandi".

In sostanza, il Governo ha ritenuto inammissibile il conferimento dell'effetto sospensivo. Ha quindi rilevato che l'aiuto complementare comunale doveva essere ulteriormente erogato sino alla crescita in giudicato della decisione di abrogazione del "decreto legislativo" citato; "non invece fino alla ratifica da parte dell'autorità cantonale, in quanto tale ratifica non avrebbe formalmente luogo".

E. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'aiuto complementare comunale venga erogato sino alla ratifica cantonale dell'abrogazione, subordinatamente sino alla decisione del Tribunale cantonale amministrativo.

In sostanza, l'insorgente fonda le sue domande sul fatto che la decisione di abrogazione dell'aiuto complementare non è ancora cresciuta in giudicato e non è nemmeno stata ratificata dall'autorità cantonale.

F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, mentre il municipio di __________ ha rinunciato a prendere posizione nel termine assegnatogli.

Considerato, in

diritto

1. Prima di eventualmente entrare nel merito dell'impugnativa, giova verificare se sia ricevibile dal profilo delle competenze giurisdizionali di questo Tribunale.

1.1. Giusta l'art. 208 LOC "contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Deducibili davanti a questo Tribunale sono per principio soltanto le decisioni degli organi comunali, ossia i provvedimenti adottati dall'autorità in casi concreti ed individuali, medianti i quali vengono costituiti, modificati o soppressi diritti od obblighi dei cittadini amministrati (cfr. art. 5 PA per analogia; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I. N. 200).

1.2. I regolamenti comunali sono adottati, modificati ed abrogati dal legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. a LOC). Trascorsi i termini di pubblicazione, di ricorso e di referendum (art. 187 LOC) sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione (art. 188 LOC), che per legge è di natura costitutiva (art. 190 LOC).

Identica procedura, dispone l'art. 188 cpv. 2 LOC, dev'essere ossequiata per ogni variazione di regolamenti comunali.

Le decisioni del Consiglio di Stato statuenti su ricorsi proposti giusta l'art. 187 lett. a) LOC contro le disposizioni contenute in regolamenti comunali non sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Tali decisioni - che per principio dovrebbero essere integrate nella risoluzione di approvazione dei regolamenti - sono definitive, poiché sono rese in forza dei poteri di vigilanza sui comuni che la legge conferisce al Consiglio di Stato (art. 189 e 207 LOC). Il controllo giurisdizionale astratto di leggi e regolamenti comunali non rientra quindi nel novero delle competenze attribuite a questo Tribunale.

1.3. Con la risoluzione 5 febbraio 1996 qui in esame il consiglio comunale di __________ ha abrogato ("revocato") con effetto retroattivo al 1. gennaio 1996 il regolamento ("decreto legislativo") concernente l'aiuto complementare AVS/AI del 23 novembre 1973.

A questa determinazione inerisce senz'ombra di dubbio natura di atto normativo soggetto a referendum. Essa è infatti volta a modificare, ovvero ad abrogare, l'ordinamento comunale vigente in tema di prestazioni complementari AVS/AI. Anche se riferito ad un singolo e concreto regolamento, la sua portata è di carattere astratto e generale.

In quanto volto a contestare i tempi e le modalità di abrogazione del vigente assetto normativo, il ricorso appare quindi palesemente improponibile.

Resta comunque riservata alla ricorrente la facoltà di sollecitare il comune a versarle ulteriormente l'aiuto di cui ha sinora beneficiato e di impugnare la relativa decisione municipale davanti alle competenti istanze di ricorso.

2. Dato che la ricorrente è stata indotta a ricorrere dall'erronea indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione contenuta nel giudizio censurato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 186-190, 207, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario