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52.1996.79 • TCA TI 52.1996.79 Generato dall'IA

Appeal Against Departmental Assurance Decision Transferred Due to Change in Procedural Law

Numero d'incarto 52.1996.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal against a departmental decision that granted a maximum assurance for the opening of a new category B2 public establishment, despite the appellants' arguments regarding economic necessity ("clausola del bisogno") and negative traffic/parking impacts. The court determined that the appeal was inadmissible because the governing law on public establishments had substantially changed, with the new procedural rules taking effect on March 8, 1996, rendering the administrative court incompetent to hear the case; the court reasoned that procedural law applies immediately to pending matters unless the change restricts appeal rights, and since the decision being appealed was issued after the new law's effective date, the proper appeal route was to the State Council, not the administrative court, leading to the transfer of the case file to the competent authority.

Regesto Legislator

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Art. 38 OG, Art. 71 cpv. 1 Les, Art. 70 cpv. 1 Les, Art. 4 LPAmm, Art. 60 Les, art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994; Appeal Against Departmental Assurance Decision Transferred Due to Change in Procedural Law: The court determined that the appeal was inadmissible because the governing law on public establishments had substantially changed, with the new procedural rules taking effect on March 8, 1996, rendering the administrative court incompetent to hear the case; the court reasoned that procedural law applies immediately to pending matters unless the change restricts appeal rights, and since the decision being appealed was issued after the new law's effective date, the proper appeal route was to the State Council, not the administrative court, leading to the transfer of the case file to the competent authority.

Parole chiave

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autorità amministrativa diritto pubblico economico diritti procedurali ricorso del personale mutamento di giurisprudenza pubblica udienza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 38 OG
Art. 71 cpv. 1 Les
Per ciò che in questa sede maggiormente interessa, vale la pena di sottolineare che in base a quanto disposto dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.
Art. 70 cpv. 1 Les
diritto esperibili contro la decisione litigiosa in oggetto: in effetti nella stessa si sarebbe dovuto fare riferimento in modo esplicito all'art. 70 cpv. 1 Les pubb 1994, precisando che eventuali ricorsi erano da inoltrare al Consiglio di Stato.
Art. 4 LPAmm
Cited as the basis for the official transmission of the case file to the competent authority (Conseil d'État) because the court is incompetent.
Art. 60 Les
visti gli art. 60 Les pubb 1967; 71 cpv.
art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994
Cited in the preamble, although the court ultimately found itself incompetent based on the procedural change established by this article.
art. 60 Les pubb 1967
Cited in the preamble regarding the procedure mentioned in the appealed decision, which led to the appeal being filed with the wrong court.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 LPAmm

Cited as the basis for the official transmission of the case file to the competent authority (Conseil d'État) because the court is incompetent.

art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994

Cited in the preamble, although the court ultimately found itself incompetent based on the procedural change established by this article.

art. 60 Les pubb 1967

Cited in the preamble regarding the procedure mentioned in the appealed decision, which led to the appeal being filed with the wrong court.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00079 DP 70/96 cm · Lugano 20 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Matteo Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 marzo 1996 di

__________, ______________________________ tutti rappr. da: __________ contro

la decisione 15 marzo 1996 (no. 31/96) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. __________ del __________, mediante la quale è stata accolta l'istanza 15 gennaio 1996 della Cassa pensioni del Comune di __________ tendente ad ottenere il rilascio di un'assicurazione di massima per l'apertura di una nuova "__________" cat. B2) al mappale no. __________ di __________, in via al __________

viste le risposte:

- 1° aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -;

- 12 aprile 1996 della Cassa pensioni del Comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. In data 15 gennaio 1996 la Cassa pensioni del Comune di __________ ha chiesto all'Ufficio permessi e passaporti che le fosse rilasciata un'assicurazione di massima per l'apertura di un nuovo esercizio pubblico, classificato come "__________" cat. B2), sulla part. no. __________ di __________, in via __________.

B. Con decisione __________, pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino no __________ di medesima data, il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - ha concesso all'istante la predetta garanzia di massima, subordinandola al rispetto di alcune condizioni.

La decisione è stata resa in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sugli esercizi pubblici del 11 ottobre 1967.

Nella pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale, è stato indicato che contro la predetta risoluzione dipartimentale era data la facoltà ad ogni interessato di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 60 della Legge sugli esercizi pubblici sopra menzionata.

C. Con atto ricorsuale 26 marzo 1996, i signori __________, titolare del __________ di __________, __________, titolare del__________ __________ di __________, e le società __________, titolare del __________ e __________ di __________, e __________, titolare del __________ di __________, hanno impugnato la predetta risoluzione dipartimentale, chiedendo la revoca della concessione di una patente d'esercizio pubblico cat. B2) per l'apertura di una nuova osteria senza alloggio al mappale no __________ di __________.

I ricorrenti riconoscono che, in base ai recenti sviluppi intervenuti a livello legislativo, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere l'impugnativa è perlomeno dubbia, ma aggiungono di aver seguito le indicazioni di ricorso contenute nella decisione impugnata.

Per ciò che invece concerne il merito, i ricorrenti sostengono in sostanza che l'apertura di un nuovo esercizio pubblico nella zona del Comune di __________ denominata "__________" costituirebbe una seria minaccia per la sopravvivenza economica dei già numerosi ritrovi pubblici esistenti in quell'area.

Gli insorgenti chiedono quindi che nel caso concreto si tenga conto della clausola del bisogno.

Allegano inoltre, che l'apertura di un nuovo esercizio pubblico sprovvisto di sufficienti posti di stallo per veicoli, contribuirebbe ad acuire in modo inaccettabile l'attuale grave problema del traffico e dei posteggi nella zona.

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia la Cassa pensioni del Comune di __________ per le ragioni che verranno riprese, se del caso, qui di seguito.

Considerato, in

diritto

1. Il 21 dicembre 1994, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato la nuova legge sugli esercizi pubblici, modificando in modo sostanziale il previgente regime normativo.

La legge in questione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del __________. Il termine di referendum è di conseguenza scaduto infruttuoso il 3 febbraio 1995, tant'è che la nuova legge è stata pubblicata il 14 luglio 1995 sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, con entrata in vigore prevista per il 1. gennaio 1996.

Nel frattempo tuttavia, e più precisamente il 2 febbraio 1995, la Federazione __________ aveva inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, censurando la costituzionalità di un certo numero di disposizioni contenute nella nuova __________.

Pertanto, dando seguito a una precisa richiesta della Federazione, con decreto presidenziale del 29 agosto 1995, il Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo al ricorso, ciò che ha impedito alla legge di entrare in vigore alla data prevista dal Consiglio di Stato.

2. Con giudizio 7 marzo 1996, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico interposto dalla __________ __________ __________ __________.

Pertanto, considerato che giusta l'art. 38 OG le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate, si deve ammettere che per ciò che concerne la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, la stessa è entrata in vigore il giorno successivo al predetto giudizio, vale a dire l'8 marzo 1996, senza che da parte delle autorità cantonali si rendessero necessarie altre formalità in tal senso.

La nuova legge ha introdotto delle novità anche a livello procedurale.

Per ciò che in questa sede maggiormente interessa, vale la pena di sottolineare che in base a quanto disposto dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.

3. Si pone quindi il quesito di sapere se alla presente fattispecie sia applicabile la vecchia o la nuova __________, onde così determinare la competenza o meno di questo Tribunale ad evadere il ricorso in oggetto.

La nuova legge non prevede delle disposizioni transitorie specifiche su quest'ultimo aspetto.

La questione deve quindi essere risolta facendo capo ai principi generali del diritto amministrativo.

Salvo esplicita regolamentazione contraria, in materia di procedura, vige il principio secondo il quale le nuove regole si applicano immediatamente a tutte le pratiche pendenti davanti all'autorità adita, indipendentemente dal fatto che le medesime siano rette già dal nuovo diritto materiale o ancora da quello vecchio.

Un'eccezione al predetto principio è data quando le nuove disposizioni procedurali comportano delle restrizioni del diritto di ricorrere, introducendo, per esempio, dei termini più brevi per far uso dei mezzi d'impugnativa (Knapp, Précis di droit administratif, IV ed., no. 594).

Nel caso in esame, come si è detto, la decisione impugnata è stata resa dal Dipartimento il 15 marzo 1996, ossia poco più di una settimana dopo l'entrata in vigore della Les pubb 1994.

Ora, visto quanto sopra esposto, si deve per forza ammettere che il Dipartimento, al momento di pronunciarsi sull'istanza 15 gennaio 1996 della resistente, doveva già applicare le nuove disposizioni procedurali introdotte dalla nuova legge. Ciò senza riguardo al diritto materiale applicabile al caso concreto.

Il Dipartimento ha quindi indicato in modo errato i rimedi di

diritto esperibili contro la decisione litigiosa in oggetto: in effetti nella stessa si sarebbe dovuto fare riferimento in modo esplicito all'art. 70 cpv. 1 Les pubb 1994, precisando che eventuali ricorsi erano da inoltrare al Consiglio di Stato.

Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere il ricorso interposto dagli insorgenti contro la decisione dipartimentale in oggetto.

Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 LPAmm.

4. Vista la particolarità del caso non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 60 Les pubb 1967; 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 4, 60 LPAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.

§. Di conseguenza gli atti vengono trasmessi al lodevole Consiglio di Stato, Bellinzona.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario