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52.1996.78 • TCA TI 52.1996.78 Generato dall'IA

Municipal Fine for Unauthorized Advertising on Public Property Upheld and Reduced

Numero d'incarto 52.1996.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a fine imposed by the municipality for the unauthorized posting of advertisements on public property, arguing that the applicable law should be the signage statute which exempts non-permanent signs, and claiming good faith due to lack of knowledge of the municipal regulation forbidding such postings. The administrative court found that the municipal regulation, not the signage law, governed the case because the violation involved public property, and dismissed the good faith defense due to the appellant's prior signage offense and the public notice of the new regulation; however, the court agreed that the initial fine was disproportionate, noting the appellant's minor economic activity and concluding that the appellant was not a recidivist for this specific violation, ultimately reducing the fine from the initially affirmed amount to a proportional sum.

Regesto Legislator

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Art. 145 LOC, Art. 147 cpv. 3 LOC, Art. 148 cpv. 3 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 187 LOC; Municipal Fine for Unauthorized Advertising on Public Property Upheld and Reduced: The administrative court found that the municipal regulation, not the signage law, governed the case because the violation involved public property, and dismissed the good faith defense due to the appellant's prior signage offense and the public notice of the new regulation; however, the court agreed that the initial fine was disproportionate, noting the appellant's minor economic activity and concluding that the appellant was not a recidivist for this specific violation, ultimately reducing the fine from the initially affirmed amount to a proportional sum.

Parole chiave

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riduzione della multa annunci pubblici proprietà pubblica diritto pubblico economico ordinanza comunale eccezione di buona fede Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 139 ... del Regolamento comunale di Cevio

This article was the basis for the original fine regarding unauthorized affixing on public property, which the court partially upheld.

art. 60 PAmm

Cited as a procedural basis establishing the Tribunal's jurisdiction.

art. 46 PAmm

Cited as a procedural basis confirming the timeliness of the appeal (tempestività).

art. 43 PAmm

Cited as a procedural basis confirming the appellant's standing (legittimazione attiva).

art. 148 cpv. 3 LOC

Cited as a procedural basis establishing the Tribunal's jurisdiction regarding appeal venue.

art. 147 cpv. 3 LOC

Cited as a procedural basis establishing the Tribunal's jurisdiction for administrative cases.

art. 157 del Regolamento comunale di Cevio

This article defines the maximum fine for regulatory contraventions, referenced during the discussion of the sanction amount.

art. 187 LOC

Cited regarding the procedural requirement for public display of communal regulations, used to establish the appellant's knowledge.

art. 191 LOC

Cited regarding the right of citizens to obtain copies of communal regulations, used to establish the appellant's knowledge.

art. 3 LIns

Cited in the preamble, but not used in the operative part (dispositive) to justify the ruling on the fine reduction.

art. 3, 18, 28 PAmm

Cited in the preamble, but not explicitly used in the operative part to justify the final orders.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble, but not explicitly used in the operative part to justify the final orders.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble, but not explicitly used in the operative part to justify the final orders.

art. 2 LIns

Cited in the facts, but not used in the operative part to justify the final orders.

art. 5 LIns

Cited in the facts, but not used in the operative part to justify the final orders.

art. 19 LIns

Cited in the facts, but not used in the operative part to justify the final orders.

art. 66 cpv. 1 LTF

Though not explicitly mentioned in the final orders (which only mention cost imposition), the imposition of costs implies the application of relevant cost statutes. However, since the text does not explicitly cite a cost statute like Art. 66 LTF in the dispositive, and only orders costs based on the success, it is excluded based on the strict rule: only provisions *explicitly cited* in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00078 DP 69/96 cm · Lugano 2 settembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Monica Del Tredici Berini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 marzo 1996 di

__________ contro

la decisione 5 marzo 1996, no. 994 del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione 14 settembre 1995 con cui Municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.- per affissione abusiva di richiami pubblicitari su cose pubbliche;

viste le risposte:

- 3 aprile 1996 del Consiglio di Stato;

- 4 aprile 1996 del Municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. __________ gestisce nel comune di __________ un'attività di affittacamere.

In data 31 agosto 1990 l'allora Dipartimento di polizia gli ha inflitto una multa di fr. 50.- per aver esposto sul territorio del comune di __________ al mappale no __________ di sua proprietà diverse insegne con i testi "Zimmer", "Affittasi appartamenti" ecc, senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.

Il Dipartimento ha reso tale decisione in applicazione degli art. 2, 5, 19 della Legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico.

B. Il Consiglio comunale di __________ il 16 dicembre 1991 ha adottato il nuovo Regolamento organico comunale, che é stato esposto all'albo per un periodo di 30 giorni. E' stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 18 marzo seguente.

C. Con decisione 14 settembre 1995 il Municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 1'000.- per affissione abusiva di richiami pubblicitari - quali avvisi cartacei ed adesivi colorati - con la scritta "__________" e numero di telefono, su edifici pubblici, contenitori di rifiuti, pali della luce, scarichi di gronda, piazze di sosta __________.

L'Esecutivo comunale ha fondato la propria decisione sull'art. 139 del Regolamento comunale, il quale vieta le affissioni d'ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa concessione del Municipio, nonché sull'art. 145 LOC, a norma del quale il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.- le contravvenzioni ai Regolamenti comunali.

D. Con ricorso 27 settembre 1995 __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della decisione impugnata.

Si discolpa asserendo di aver agito in buona fede, in quanto non era a conoscenza della norma del Regolamento comunale che vieta l'affissione di richiami pubblicitari.

Evidenzia che si é trattato unicamente dell'affissione di fogli di carta e piccoli autoadesivi di carattere non permanente.

Ritiene che questo fatto non costituisca infrazione, in quanto conformemente all'art. 3 della Legge sulle insegne, le insegne non permanenti non necessitano di un'approvazione preventiva.

Contesta l'ammontare della multa asserendo che a norma dell'art.

19 della legge sopra indicata, la multa va da fr. 10.- a un massimo di fr. 100.-.

E. Con decisione 5 marzo 1996 il consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso.

L'Esecutivo cantonale, stabilito che la procedura contravvenzionale si é svolta correttamente, ha ritenuto che al caso concreto non fosse applicabile la Legge sulle insegne bensì il Regolamento comunale.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'argomentazione liberatoria del ricorrente di non essere stato a conoscenza di tale regolamento: ha infatti ritenuto decisivo che non fosse contestata l'affissione di richiami pubblicitari su cose pubbliche.

Il Governo, pur prendendo in considerazione il comportamento recidivo del contravventore - a cui nell'agosto del 1990 é stata inflitta una multa di fr. 50.- per aver esposto delle insegne senza essere in possesso della relativa autorizzazione - ha ritenuto che l'importo della multa non rispettasse il principio della proporzionalità. Ha quindi ritenuto giustificata la riduzione della stessa a fr. 500.-

F. Contro la premessa risoluzione governativa __________ é insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando in via principale l'annullamento della multa ed il via subordinata una diminuzione della stessa.

Egli riconferma le argomentazioni esposte innanzi alla precedente autorità di ricorso: segnatamente che al caso in esame sarebbe applicabile la Legge sulle insegne, inoltre di non essere stato a conoscenza del Regolamento comunale.

Evidenzia di non poter essere considerato recidivo: nel 1990 sarebbe stato multato per infrazione alla Legge sulle insegne mentre la multa inflittagli dal municipio di __________ ha per oggetto un'infrazione al Regolamento comunale.

Lamenta di essere vittima di una disparità di trattamento, in quanto altre persone che come lui hanno affisso autoadesivi per il paese, non sono nemmeno state diffidate a rimuoverli.

L'importo della sanzione pecuniaria sarebbe inoltre sproporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione. Protesta spese e ripetibili.

G. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________, senza formulare osservazioni particolari.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul ricorso applicando la Legge di procedura per le cause amministrative (art. 147 cpv. 3 LOC) si fonda sugli art.

148 cpv. 3 LOC e 60 cpv. 1 PAmm. La legittimazione attiva dell'insorgente (art.

43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono date.

Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.

2. Giusta l'art. 139 del Regolamento comunale di __________ sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa concessione del Municipio. Quest'ultimo può vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica ed alla moralità.

Il Municipio punisce con una multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali. L'ammontare della sanzione pecuniaria, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.- (art. 157 del Regolamento).

3. Il ricorrente ritiene che la fattispecie in esame debba essere giudicata in base alla Legge sulle insegne.

In tal modo non gli potrebbe venir rimproverata contravvenzione alcuna, in quanto conformemente all'art. 3 della Legge in parola, le insegne non permanenti, ossia destinate a rimanere esposte per un mese al massimo, non esigono alcuna approvazione.

Ora, tale argomentazione non può essere condivisa, tuttavia per motivi diversi da quelli esposti dal Consiglio di Stato.

Impregiudicata la questione a sapere se l'affissione di avvisi pubblicitari operata dall'insorgente configuri anche una contravvenzione alla Legge sulle insegne, nel caso concreto l'oggetto della procedura contravvenzionale é l'avvenuta affissione di richiami pubblicitari su edifici pubblici e altre costruzioni di pertinenza del comune.

Tale agire configura una disattenzione dell'art. 139 del Regolamento comunale.

A giusta ragione il Municipio ha quindi fondato la propria decisione di multa su questa norma.

4. L'insorgente sostiene di aver agito in buona fede, ignaro dell'esistenza della norma di Regolamento comunale in discussione. Pertanto non gli sarebbe rimproverabile infrazione alcuna.

A torto, però. Nell'agire dell'insorgente é infatti ravvisabile se non un dolo eventuale quanto meno una negligenza. Egli in passato é stato oggetto di una procedura contravvenzionale per aver esposto in territorio di __________ alcune insegne.

Ebbene questo fatto avrebbe dovuto determinarlo a chiedersi se quanto intendeva fare rientrasse nella legalità.

Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale di __________ il 16 dicembre 1991, il nuovo Regolamento comunale é stato esposto all'albo per un periodo di 30 giorni come prevede l'art. 187 LOC.

Il ricorrente ha quindi avuto la possibilità di prenderne conoscenza.

L'art. 191 LOC prevede inoltre che un esemplare dei regolamenti comunali viene consegnato dal Municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

Il ricorrente non può quindi sostenere di aver agito in buona fede.

5. __________ ravvisa una disparità di trattamento nel fatto che altre persone che come lui hanno affisso autoadesivi per il paese, non sono nemmeno state diffidate a rimuoverli.

Orbene, secondo il principio della parità di trattamento, un'applicazione scorretta della legge come anche una non applicazione della stessa non conferiscono un diritto allo stesso trattamento (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, no.121).

Dalla circostanza che il Municipio non ha perseguito casi analoghi il ricorrente non può dedurre un diritto a non essere multato.

Pertanto il Municipio, avviando dei confronti del ricorrente la procedura contravvenzionale sfociata nella decisione di multa, non ha violato il principio alla parità di trattamento.

6. Per quanto attiene alla multa, il Consiglio di stato ha ritenuto che l'importo di fr. 1'000.- non fosse rispettoso del principio della proporzionalità. Ritenuto come il contravventore fosse recidivo, ha ridotto la sanzione pecuniaria a fr. 500.-.

L'argomentazione dell'insorgente secondo cui anche questo importo sarebbe eccessivo, in quanto egli non può essere considerato recidivo, viene condivisa da questo Tribunale.

La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa. Essa deve tenere conto dei motivi che hanno determinato l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e dei principi generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza della sanzione ed alla parità di trattamento.

Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, l'autorità comunale a cui è affidato il compito di applicare la legge e di farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel commisurare l'ammontare delle sanzioni. L'autorità di ricorso non deve sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello del Municipio, ma deve limitarsi a verificare che la multa, così come commisurata dall'autorità comunale, non appaia contraria al principio della proporzionalità.

In concreto si osserva innanzitutto che il multato non é recidivo. Quantunque in passato sia stato oggetto di un procedura contravvenzionale per aver affisso degli avvisi pubblicitari, tale agire ha configurato una violazione della Legge sulle insegne e pertanto un'infrazione diversa da quella in discussione.

Dall'incarto non emerge che egli in altre occasioni sia stato multato per aver violato l'art. 139 del Regolamento comunale.

Va tuttavia tenuto in debita considerazione che al ricorrente deve essere imputata una negligenza se non un dolo eventuale nell'infrangere la norma di regolamento in discussione. Come si é detto sopra, la circostanza di aver già commesso un'infrazione - anche se diversa da quella che ci occupa - per aver affisso dei richiami pubblicitari, avrebbe dovuto indurlo a chiedersi se quanto intendeva fare rientrasse nella legalità.

Altrettanto rilevante é la circostanza che l'insorgente é un affitta camere, ossia gestisce un'attività di modesta importanza economica.

Pertanto bisogna concludere che una multa di fr. 200.- appare proporzionata sia alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa sia al grado di colpa ravvisabile nell'agire del ricorrente.

Di conseguenza il ricorso é parzialmente accolto.

7. Non si assegnano ripetibili in quanto il ricorrente non é patrocinato.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm; 147 cpv. 3, 148 cpv. 3, 187, 191 LOC; 3 LIns; 139, 157 del Regolamento comunale di Cevio;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la multa inflitta con decisione 14 settembre 1995 dal Municipio di __________ a __________ é ridotta a fr. 200.- (duecento).

2. La tassa di giustizia e le spese ammontanti a fr. 100.- (cento) sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria