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52.1996.75 • TCA TI 52.1996.75 Generato dall'IA

Employee Status vs. Job Security in Disciplinary Termination

Numero d'incarto 52.1996.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An employee employed under a precarious "incaricato" (appointee) status, whose tenure followed disciplinary measures including provisional placement and transfer due to misconduct such as failure to collaborate and disregard for orders, appealed the termination of their employment contract, arguing that the duration of service warranted treatment akin to a tenured employee who requires serious cause for dismissal. The court rejected the appeal, holding that the appointee status, by law, affords no job stability guarantees compared to tenured employees, and termination is within the authority's discretionary power, which was not abused here given the employee's documented performance issues, further noting that the prior disciplinary placement negated any claim to tenured status equivalence.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 126 LOC, Art. 127 LOC, Art. 89 ROD, art. 43 PAmm; Employee Status vs. Job Security in Disciplinary Termination: The court rejected the appeal, holding that the appointee status, by law, affords no job stability guarantees compared to tenured employees, and termination is within the authority's discretionary power, which was not abused here given the employee's documented performance issues, further noting that the prior disciplinary placement negated any claim to tenured status equivalence.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione d'impiego sicurezza del posto di lavoro diritto disciplinare collocamento di lavoro statuto giuridico mancanze gravi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 208 LOC
Cited as a legal basis for ruling on the admissibility of the appeal, although the appeal was ultimately rejected on the merits.
Art. 18 PAmm
Cited as a procedural basis allowing the Tribunal to decide the case based on the file without further evidence proceedings.
Art. 126 LOC
Cited in the preamble as a basis for the substantive decision regarding the nature of the employment contract, which justifies the rejection of the appeal.
Art. 127 LOC
Cited in the preamble as a basis for the substantive decision regarding the guarantees for appointed employees, which justifies the rejection of the appeal.
Art. 89 ROD
Cited in the preamble as a basis for the substantive decision regarding the termination conditions for the appointed position, which justifies the rejection of the appeal.
art. 43 PAmm
Cited as a legal basis for ruling on the admissibility of the appeal.
art. 46 PAmm
Cited as a legal basis for ruling on the admissibility of the appeal.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 208 LOC

Cited as a legal basis for ruling on the admissibility of the appeal, although the appeal was ultimately rejected on the merits.

art. 43 PAmm

Cited as a legal basis for ruling on the admissibility of the appeal.

art. 46 PAmm

Cited as a legal basis for ruling on the admissibility of the appeal.

art. 18 PAmm

Cited as a procedural basis allowing the Tribunal to decide the case based on the file without further evidence proceedings.

art. 126 LOC

Cited in the preamble as a basis for the substantive decision regarding the nature of the employment contract, which justifies the rejection of the appeal.

art. 127 LOC

Cited in the preamble as a basis for the substantive decision regarding the guarantees for appointed employees, which justifies the rejection of the appeal.

art. 89 ROD

Cited in the preamble as a basis for the substantive decision regarding the termination conditions for the appointed position, which justifies the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00075 DP 66/96 cm · Lugano 25 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 marzo 1996 di

__________ rappr. da: avv. __________ contro

la decisione 5 marzo 1996, no .1004, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 agosto 1995 con cui il municipio di __________ gli ha notificato la disdetta dall'incarico;

viste le risposte:

- 15 aprile 1996 del municipio di __________;

- 17 aprile 1996 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente __________ è entrato nel 1989 al servizio del comune di __________ quale ausiliario presso gli Istituti sociali comunali, con lo statuto di incaricato;

che nel 1992 il rapporto d'impiego è stato trasformato in incarico per funzione stabile (operaio generico);

che il 16 febbraio 1995 il municipio ha aperto un'inchiesta disciplinare a carico del ricorrente per violazione dei doveri di servizio (mancanza di collaborazione, mancato rispetto degli ordini dei superiori, rifiuto di prestare servizio fuori orario);

che, conclusa l'inchiesta, il 27 marzo 1995 il municipio ha deciso di collocare il ricorrente in posizione provvisoria sino al 31 marzo 1996 a titolo di sanzione disciplinare; con lo stesso provvedimento l'Esecutivo comunale ha inoltre risolto di trasferirlo presso un altro istituto, con la medesima funzione ed il medesimo stipendio;

che, stando ai suoi superiori, __________ si sarebbe comportato in modo arrogante e maleducato anche sul nuovo posto di lavoro;

che con decisione 17 agosto 1995 il municipio di __________ ha quindi notificato a __________ la disdetta del rapporto d'impiego per il 31 ottobre seguente;

che con giudizio 5 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo sia in ordine, sia nel merito l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;

che dopo aver rilevato che il ricorso era tardivo, il Governo ha comunque abbondanzialmente ritenuto che la disdetta dall'incarico non prestava il fianco a critiche nemmeno dal profilo della motivazione;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla disdetta censurata;

che, rimesse in discussione le vicende che hanno determinato il suo collocamento in posizione provvisoria ed il trasferimento, l'insorgente contesta la legittimità della disdetta; essendo incaricato da ormai sei anni, il rapporto d'impiego sarebbe da equiparare a quello di un dipendente nominato; esso potrebbe quindi essere rescisso soltanto per motivi gravi: ipotesi, questa, che in concreto non si verificherebbe;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________ che contesta partitamente le tesi dell'insorgente;

Considerato, in

diritto

che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;

che considerata la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 PAmm); le prove testimoniali di cui l'insorgente chiede genericamente l'assunzione appaiono peraltro inidonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'impugnativa inoltrata in prima istanza era tempestiva: il ricorso non era quindi irricevibile; dato che è stato esaminato anche nel merito, non si giustifica tuttavia procedere ad un rinvio;

che, come giustamente osserva il Consiglio di Stato, l'art.

126 LOC permette al comune di prevedere la possibilità di assumere dipendenti incaricati;

che questi dipendenti non beneficiano delle garanzie di stabilità del rapporto d'impiego previste per i dipendenti nominati (art. 127 LOC): l'incarico è infatti un rapporto d'impiego di natura precaria, che può essere resiliato a condizioni agevolate rispetto a quelle previste per i dipendenti nominati;

che giusta l'art. 89 ROD di __________ l'incarico a tempo indeterminato conferito a dipendenti comunali può essere disdetto in ogni tempo con preavviso scritto di uno o due mesi a seconda della durata del rapporto d'impiego;

che la disdetta è rimessa alla libera discrezione dell'autorità: per quanto attiene alla sua sostanza può essere censurata soltanto nella misura in cui viola il diritto sotto il profilo dell'abuso di potere;

che nel caso in esame la disdetta, tempestiva, regge perfettamente alle critiche del ricorrente: non è infatti dato di vedere come si possa rimproverare al municipio di __________ di aver abusato del potere discrezionale di cui dispone per aver rinunciato ai servizi di un dipendente che, collocato in posizione provvisoria e trasferito ad altra occupazione, ha dato ulteriori prove della sua incapacità di integrarsi nell'ambiente di lavoro e di fornire prestazioni lavorative soddisfacenti;

che la disdetta sarebbe comunque legittima anche se il ricorrente non fosse stato precedentemente collocato in posizione provvisoria a titolo di sanzione disciplinare; anche in questa ipotesi non sarebbe invero dato di vedere come si potrebbe rimproverare all'autorità comunale di aver abusato del potere discrezionale di cui dispone in ordine alla decisione di porre termine ad un rapporto d'impiego di natura precaria com'è quello dell'incarico;

che del tutto priva di fondamento è la pretesa dell'insorgente di essere trattato alla stregua di un dipendente nominato in considerazione della durata sessennale dell'incarico: il suo collocamento in posizione provvisoria, disposto con decisione cresciuta in giudicato, esclude irrimediabilmente qualsiasi possibilità di prendere anche solo lontanamente in considerazione una simile ipotesi;

che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 126, 127, 208 LOC; 89 ROD

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario