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52.1996.73 • TCA TI 52.1996.73 Generato dall'IA

Building Permit Variation Denial for Garage Expansion Exceeding Setback Limit

Numero d'incarto 52.1996.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicant sought a building permit variation to enlarge an accessory garage, which was denied by the municipality and upheld by the State Council because the proposed expansion would cause the length of the north side of the structure to exceed the maximum limit of six meters prescribed for accessory buildings under local regulations, despite the applicant arguing that the relevant side was entirely recessed relative to the adjacent property's retaining wall. The Administrative Court dismissed the appeal, affirming that the structure, which rose above ground level on three sides, did not qualify as underground construction, and concluded that the length limitation applied to the horizontal development of any side of an accessory construction that creates an encroachment within the setback zone, regardless of whether a perceptible impact on the adjacent property is evident.

Regesto Legislator

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Art. 7 NAPR, Art. 7 cifra, Art. 8 cifra, Art. 42 RLE, art. 21 LE, art. 61 PAmm; Building Permit Variation Denial for Garage Expansion Exceeding Setback Limit: The Administrative Court dismissed the appeal, affirming that the structure, which rose above ground level on three sides, did not qualify as underground construction, and concluded that the length limitation applied to the horizontal development of any side of an accessory construction that creates an encroachment within the setback zone, regardless of whether a perceptible impact on the adjacent property is evident.

Parole chiave

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licenza edilizia lunghezza della costruzione zona edificabile violazione delle distanze legali restrizioni di zona muro di sostegno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 7 NAPR
Contestata la legittimazione attiva dell'opponente, semplice usufruttuario del fondo vicino, l'insorgente ritiene che la lunghezza massima prescritta dall'art. 7 NAPR per le costruzioni accessorie si applichi soltanto alle facciate sporgenti dal terreno.
Art. 7 cifra
Giusta l'art. 7 cifra 6 NAPR di __________, *"si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che (a) non siano destinate all'abitazione o al lavoro ....
Art. 8 cifra
*"Le costruzioni accessorie"*, soggiunge l'art. 8 cifra 3 NAPR, *"possono sorgere a confine oppure arretrate dallo stesso di almeno m 1.50".*
Art. 42 RLE
Sporgendo dal terreno ben oltre il limite di m 1,50 fissato dall'art. 42 RLE per le costruzioni sotterranee, l'opera non può quindi sottrarsi alle norme sulle distanze da confine.
art. 21 LE
This article is cited in the preamble to the final orders, indicating its relevance to the jurisdictional basis or a general procedural aspect affecting the decision.
art. 61 PAmm
This provision governs the costs and fees imposed in order 2.
art. 60 PAmm
This provision governs the costs and fees imposed in order 2.
art. 31 PAmm
This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the procedure.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LE

This article is cited in the preamble to the final orders, indicating its relevance to the jurisdictional basis or a general procedural aspect affecting the decision.

art. 61 PAmm

This provision, cited in the preamble to the final orders, relates to the imposition of costs and fees.

art. 60 PAmm

This provision, cited in the preamble to the final orders, relates to the reimbursement of legal costs (ripetibili).

art. 31 PAmm

This procedural provision is cited in the preamble to the final orders.

art. 28 PAmm

This procedural provision is cited in the preamble to the final orders.

art. 18 PAmm

This procedural provision is cited in the preamble to the final orders.

art. 3 PAmm

This procedural provision is cited in the preamble to the final orders.

art. 65 PAmm

This provision, cited in the preamble to the final orders, relates to the imposition of costs and fees.

art. 7 NAPR di Porza

This local regulation established the criterion (length limit for ancillary constructions) used to reject the appeal in order 1.

art. 8 NAPR di Porza

This local regulation is cited in the preamble to the final orders, related to the merits of the case (distance from the boundary).

art. 60 PAmm

This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the costs.

art. 61 PAmm

This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the costs.

art. 65 PAmm

This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the costs.

art. 28 PAmm

This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the procedure.

art. 31 PAmm

This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the procedure.

art. 3 PAmm

This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the procedure.

art. 18 PAmm

This provision is cited in the preamble to the final orders, related to the procedure.

art. 60 PAmm

This provision governs the costs and fees imposed in order 2.

art. 61 PAmm

This provision governs the costs and fees imposed in order 2.

art. 65 PAmm

This provision governs the reimbursement of legal costs (ripetibili) ordered in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00073 · Lugano 17 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 marzo 1996 di

__________ rappr. da: avv. __________ contro

la decisione 28 febbraio 1996, no. 846, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 dicembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per ampliare un'autorimessa (part. no. __________ RFD);

viste le risposte:

- 3 aprile 1996 del Consiglio di Stato;

- 12 aprile 1996 del municipio di __________;

- 22 aprile 1996 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile d'appartamenti in PPP, situato a __________ in località "__________", su un terreno in pendio (part. no. __________ RFD; zona R2). I lavori di costruzione, iniziati anni orsono, non sono ancora terminati.

Sul retro dell'edificio, incastrata tra quest'ultimo ed il muro di sostegno del fondo sovrastante (part. no. __________ RFD), è prevista la costruzione di un'autorimessa. Il manufatto, coperto da un tetto piano, sporgerebbe in pratica dal terreno sistemato soltanto sul lato E (piazzale d'entrata) e sul retro (W).

Il lato N, lungo m 5,65, verrebbe in effetti addossato al muro del vicino, mentre quello S, lungo circa 7 m, sarebbe costituito in massima parte dalla facciata rivolta verso monte dell'edificio principale.

In base ai piani approvati, la facciata E dell'autorimessa forma un angolo di circa 120° con il lato N dello stabile. E' invece disposta perpendicolarmente al muro di sostegno di cui si è detto sopra.

Il 24 ottobre 1995 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una variante per ampliare l'autorimessa di 7 mq, allungandone il lato N di circa 2 m, in modo da disporre l'entrata perpendicolarmente alla facciata N dello stabile principale.

Alla domanda si è opposto il vicino __________ usufruttuario del fondo sovrastante (part. n. __________ RFD), obiettando che la facciata N dell'autorimessa superava la lunghezza massima (6 m) prescritta dall'art 7 NAPR per le costruzioni accessorie.

B. Con decisione 4 dicembre 1995 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione, ritenendo fondata l'opposizione del vicino.

Con giudizio 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltratagli da __________ Anche il Governo ha ritenuto che l'ampliamento non potesse essere autorizzato, poiché le facciate N e S dell'autorimessa avrebbero superato la lunghezza massima ammessa dalle NAPR.

C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla decisione di diniego della licenza.

Contestata la legittimazione attiva dell'opponente, semplice usufruttuario del fondo vicino, l'insorgente ritiene che la lunghezza massima prescritta dall'art. 7 NAPR per le costruzioni accessorie si applichi soltanto alle facciate sporgenti dal terreno. Essa non sarebbe quindi applicabile al lato N dell'autorimessa, completamente interrato per rapporto al fondo sovrastante.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il vicino opponente, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente.

Considerato, in

diritto

1. Il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono invero pacifiche.

2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opponente sollevata dall'insorgente soltanto in questa sede va disattesa.

In quanto beneficiario di un diritto di abitazione vita natural durante iscritto a RF sulla part. n. __________ RFD, __________ appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone che risultano collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da una relazione più stretta ed intensa di quella che intercorre fra lo stesso oggetto e gli altri membri della collettività. La sua situazione giuridica per rapporto alla licenza in esame appare maggiormente qualificata di quella di un semplice inquilino.

In questa veste, lo stesso opponente appare peraltro portatore di un interesse attuale e concreto ad opporsi all'ampliamento di un'opera edilizia addossata al confine del fondo di cui è usufruttuario.

3. Giusta l'art. 7 cifra 6 NAPR di __________, *"si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che (a) non siano destinate all'abitazione o al lavoro .... e (b) che non siano più alte di 3 m e non superino la lunghezza di

6 m per ogni facciata."*

*"Le costruzioni accessorie"*, soggiunge l'art. 8 cifra 3 NAPR, *"possono sorgere a confine oppure arretrate dallo stesso di almeno m 1.50".*

La definizione delle costruzioni accessorie data dall'art. 7 cifra 6 NAPR corrisponde sostanzialmente a quella in uso nella stragrande maggioranza dei comuni ticinesi. Anche essa stabilisce soltanto i limiti entro i quali è possibile edificare ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta per le costruzioni principali. In quest'ottica fissa vincoli di destinazione, di altezza (m 3) e di lunghezza delle facciate (m 6), atti a contenere entro termini accettabili gli inconvenienti derivanti al vicino dalla presenza di opere edilizie all'interno di quella fascia di rispetto, che viene sottratta all'edificazione dalle distanze da confine prescritte per gli edifici principali.

I vincoli di destinazione delle costruzioni accessorie tendono piuttosto a salvaguardare la *privacy* del fondo vicino, preservandola dalle immissioni prodotte dall'uso a scopo abitativo o lavorativo. Le limitazioni dell'altezza e dell'estensione orizzontale mirano invece a contenere le ripercussioni derivanti al fondo contermine dagli ingombri costituiti da tali opere edilizie.

Per lunghezza della facciata secondo l'art. 7 cifra 6 NAPR occorre intendere lo sviluppo orizzontale del singolo lato della costruzione accessoria, misurato secondo i criteri dell'art. 7 cifra 2 lett. a NAPR, che impone di considerare *"la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio"*, ossia la proiezione ortogonale degli ingombri dell'edificio sul confine prospiciente. Costruzioni accessorie prive di muri perimetrali (p. es. tettoie aperte) o poste a confine in contiguità con opere edilizie situate sul fondo contermine soggiacciono pertanto al limite di lunghezza sancito dalla norma in esame anche se non presentano vere e proprie facciate.

4. Nel caso in esame, il lato dell'autorimessa addossato al muro di sostegno che delimita verso valle il fondo del vicino opponente è lungo circa m 6.70. Con l'ampliamento in contestazione l'autorimessa risulterebbe contigua al muro suddetto su una lunghezza di oltre m 7.5. Il manufatto non sporgerebbe comunque oltre il livello del terreno, rispettivamente del muro sovrastante.

Il municipio ha negato la licenza richiesta ritenendo che l'aggiunta comportasse un inammissibile superamento della lunghezza massima delle facciate prescritta dall'art. 7 cifra 6 NAPR per le costruzioni accessorie. A sostegno di questa tesi l'autorità comunale ha invocato i criteri di misurazione della lunghezza delle facciate delle costruzioni sanciti dall'art. 7 cifra 2 lett. a NAPR. Prevalendosi del fatto che la costruzione non presenta alcuna facciata visibile sul lato a ridosso del fondo sovrastante, l'insorgente contesta l'applicabilità del limite di lunghezza prescritto per le costruzioni accessorie.

Anche se suggestive, le tesi ricorsuali non possono essere accreditate.

Pur non sporgendo minimamente dal terreno sovrastante, la costruzione non può essere considerata sotterranea. Lo esclude il fatto che sui lati S, E ed W la costruzione si innalza sino all'altezza di m 2.30 dal terreno sistemato. Sporgendo dal terreno ben oltre il limite di m 1,50 fissato dall'art. 42 RLE per le costruzioni sotterranee, l'opera non può quindi sottrarsi alle norme sulle distanze da confine.

D'altro canto, occorre rilevare che anche se non presenta una vera e propria facciata sul lato verso monte, la costruzione determina comunque sempre un ingombro all'interno della fascia di rispetto definita dalle distanze da confine applicabili agli edifici principali: fascia, che può essere edificata soltanto nei limiti volumetrici stabiliti per le costruzioni accessorie. Anche da questo profilo, l'autorimessa non può quindi sfuggire alle prescrizioni che limitano l'estensione orizzontale delle costruzioni accessorie.

Il fatto che l'ingombro si situi al di sotto del livello del terreno dell'opponente e non ingeneri pertanto ripercussioni percettibili sul fondo sovrastante non permette di ignorare il limite di lunghezza posto dall'art. 7 cifra 6 NAPR. L'applicazione di una norma di legge non dipende dall'effettivo conseguimento delle finalità perseguite. Diversamente, si finirebbe per ammettere la possibilità di scostarsi dal limiti di altezza e di lunghezza posti dall'art. 7 cifra 6 NAPR, ogniqualvolta una costruzione accessoria risulta addossata ad un'opera edilizia di lunghezza o di altezza superiore, situata sul fondo contermine. Ipotesi, questa, che non risponde certamente nè alle intenzioni del legislatore, nè alle finalità perseguite dalla norma.

5. Ferme queste premesse, il ricorso va quindi respinto, addebitando al ricorrente la tassa di giustizia e le ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 7, 8 NAPR di Porza; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.- sono a carico dell'opponente, che rifonderà tanto al comune quanto all'opponente fr. 700.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario