Municipality v. Opposing Party (Settlement of Demolition Appeal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipality filed an appeal against a State Council decision that partially overturned a municipal demolition order concerning an unauthorized addition to a storage shed, and the administrative court proposed a settlement during an on-site inspection. Following negotiations, the municipality agreed to withdraw its appeal if the opposing party paid a monetary sanction and waived costs awarded by the State Council, provided the existing structure was maintained in its current, un-modified state, which the opposing party subsequently accepted, leading the court to conclude the proceedings and strike the case from the docket without imposing fees or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Municipality v. Opposing Party (Settlement of Demolition Appeal): Following negotiations, the municipality agreed to withdraw its appeal if the opposing party paid a monetary sanction and waived costs awarded by the State Council, provided the existing structure was maintained in its current, un-modified state, which the opposing party subsequently accepted, leading the court to conclude the proceedings and strike the case from the docket without imposing fees or awarding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis is the general provision cited for the final disposition ruling that the appeal is struck from the roles following the accepted settlement, though specific article numbers for costs/procedure are missing.
This provision governs costs, and the dispositive explicitly states that no fees or costs are levied.
Testo completo
Incarto n. 52.96.00043 DP 34/96 · Lugano 14 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996 di
Comune di __________ rappr. dal __________ rappr. da: st.leg. __________ contro
la decisione 16 gennaio 1996, no 164, del Consiglio di Stato, che annulla parzialmente la decisione 12 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ordina a __________ di demolire un corpo aggiunto abusivamente ad una tettoia adibita a deposito commerciale per bevande sulla part. no __________ RFD;
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo ampia discussione, il Giudice Delegato ha proposta alle parti la seguente transazione:
"*1) Il comune di __________ ritira il ricorso alla condizione che il sig. __________ versi la somma di fr. 10'000.-- a titolo di sanzione pecuniaria e rinunci alle ripetibili assegnate dal Consiglio di Stato.*
*2) In caso di accettazione il Tribunale stralcerà la causa senza spese e senza assegnazione di ripetibili.*
*3) In caso di rifiuto il Tribunale statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità.*
*4) Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni da oggi per pronunciarsi."*
rilevato che con comunicazione 26 aprile 1996, il municipio di __________ ha aderito alla proposta transattiva con l'aggiunta che nella decisione di stralcio venga indicato che la costruzione dovrà essere mantenuta allo stato attuale, quindi non potrà subire modifiche non espressamente autorizzate;
preso atto della condizione aggiuntiva di cui sopra, il resistente __________ ha comunicato il 9 maggio u.s. di accettare in toto la transazione;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario