Neighbors v. Building Permit Appeal Regarding Eaves Height
Sintesi Legislator
Generato dall'IANeighbors appealed a building permit for an apartment building because a central section of the valley-facing roof eaves was set back 2 meters, resulting in an eaves height of 8.40 meters, which exceeded the zone limit of 7.50 meters, and the court agreed that building height is measured to the top line of the eaves, finding the setback irrelevant to bulk but consequential for height, thus partially accepting the appeal to annul the lower decision and confirm the permit only on the condition that the roof slope in the central section be extended to align with the eaves line of the side sections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 NAPR, Art. 18 PAmm, art. 38 LE, art. 21 LE, art. 43 PAmm, art. 46 PAmm; Neighbors v. Building Permit Appeal Regarding Eaves Height: la licenza 16 settembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ è confermata alla condizione che la falda E del tetto venga prolungata nella sua parte centrale sin sul filo di gronda delle parti laterali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines how building height is measured, forming the core legal basis for granting partial relief to the appeal regarding the non-compliant height.
Cited as part of the procedural basis for receiving the appeal.
Cited as a procedural basis for the receivability of the appeal.
Cited as a procedural basis for the receivability of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the judgment to be rendered based on the file without further investigation.
Cited in the concluding section, determining the division of court costs (taxa di giustizia).
Testo completo
Incarto n. 52.96.00278 · Lugano 21 gennaio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 dicembre 1996 di
__________ e __________, __________ e __________, __________, tutti patr. dall'avv. __________, contro
la decisione 27 novembre 1996, no. 6190, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 16 settembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la costruzione di una casa d'appartamenti sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
- 23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
- 7 gennaio 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12 luglio 1996 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'appartamenti in località __________ (part. no. __________ RFD; zona R2a);
che lo stabile, strutturato su quattro livelli (piano cantina, pianterreno, I e II piano), è ricoperto da un tetto a due falde;
che nella parte centrale della falda del tetto rivolta verso valle la gronda è arretrata di 2 m rispetto al filo della relativa facciata (facciata E): la gronda, su questo tratto lungo circa 11 m, è posta ad un'altezza di m 8.40 dal sottostante terreno sistemato;
sezione facciata E
che alla domanda di costruzione si sono opposti i vicini qui ricorrenti, contestando, fra l'altro, l'altezza della costruzione nel tratto in questione, superiore a quella ammessa dalle norme di zona (art. 38 NAPR: m 7.50);
che con decisione 16 settembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini;
che con giudizio 27 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini;
che in merito alle eccezioni sollevate dai ricorrenti in relazione all'altezza del tratto centrale della facciata E, il Governo ha rilevato che l'arretramento della gronda era irrilevante in quanto insuscettibile di modificare gli ingombri;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza;
che in questa sede i ricorrenti si limitano a riproporre le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'altezza del tratto centrale della facciata E della costruzione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 38 LE, l'altezza degli edifici va misurata dal terreno sistemato sino al punto più altro del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto;
che l'altezza degli edifici deve essere intesa come altezza delle facciate (STA 20.12.84 in re Y. = RDAT 1985 N 65; Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kt. Bern, ad art. 13 N 5);
che nel caso in esame è incontestabile che nel tratto centrale della facciata E della costruzione il filo superiore del cornicione di gronda corre ad un'altezza di m 8.40 dal terreno sistemato;
che in questo tratto, lungo circa 11 m, l'altezza della costruzione non rispetta pertanto il limite di m 7.50 prescritto dall'art. 38 NAPR di __________ nella zona R 2a del PR;
che irrilevante è il fatto che l'arretramento della gronda nel tratto in questione non modifichi gli ingombri: l'arretramento della falda del tetto determina comunque un innalzamento dell'altezza del filo di gronda per rapporto al livello del terreno sottostante;
che fondate appaiono di conseguenza le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento all'altezza della costruzione su questo tratto;
che il difetto non è tuttavia tale da trarre necessariamente seco l'annullamento della licenza; esso può infatti essere facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione di eliminare l'arretramento della falda del tetto nel tratto centrale, in modo da allinearla sul filo delle parti laterali;
che entro questi limiti il ricorso va accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando di conseguenza la licenza rilasciata dal municipio di __________ al resistente;
che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti ed il resistente, mentre le ripetibili si ritengono compensate;
visti gli art. 21, 38 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato, no. 6190, è annullata;
1.2. la licenza 16 settembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ è confermata alla condizione che la falda E del tetto venga prolungata nella sua parte centrale sin sul filo di gronda delle parti laterali.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido in ragione di metà e del resistente per il resto.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario