Fee Waiver Denial and Exception for Future Costs in Prior Judgment Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought the waiver of court fees previously imposed after the administrative court repeatedly rejected the appellant's prior appeals between 1992 and 1995. The court dismissed the request for fee waiver because the appellant's arguments failed to meet any of the statutory grounds for a formal revision of the prior judgments, specifically referencing the administrative procedural code regarding revision. However, the court exceptionally waived the collection of any further fees and costs in an effort to discourage the appellant from engaging in further judicial actions detrimental to their own economic interests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 Pamm, Art. 35 PAmm, art. 3 PAmm; Fee Waiver Denial and Exception for Future Costs in Prior Judgment Review: The court dismissed the request for fee waiver because the appellant's arguments failed to meet any of the statutory grounds for a formal revision of the prior judgments, specifically referencing the administrative procedural code regarding revision. However, the court exceptionally waived the collection of any further fees and costs in an effort to discourage the appellant from engaging in further judicial actions detrimental to their own economic interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe application for revision was rejected based on this article, applied analogously in the reasoning.
Cited in the introduction to the dispositive section regarding the grounds for revision.
Cited in the introduction to the dispositive section.
Testo completo
Incarto n. 52.96.00269 · Lugano 24 gennaio 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione (revoca) 12 dicembre 1996 di
__________
che chiede l'esenzione delle tasse di giustizia poste a suo carico
richiamato l'art. 48 Pamm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che __________ negli anni 1992 - 1995 ha più volte adito questo Tribunale;
che i ricorsi sono stati respinti e le relative tasse di giustizia sono quindi state poste a carico del soccombente __________;
che con "l' istanza di revoca tasse di giustizia" 12 dicembre 1996 l'istante postula in sostanza una revisione di quei giudizi nel senso di liberarlo dalle tasse di giustizia addebitategli;
che la revisione è data (art. 35 PAmm):
"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente".
che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno;
che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che, eccezionalmente, si prescinde dal prelievo di tasse e spese, nella speranza di indurre il comparente a desistere una volta per tutte da scorribande giudiziarie lesive dei suoi interessi economici;
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 35,48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria