Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.1996.237 • TCA TI 52.1996.237 Generato dall'IA

Building Permit Revocation Standing for Neighbors

Numero d'incarto 52.1996.237
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Neighboring property owners appealed a decision that deemed their appeal against a building permit revocation attempt inadmissible because they had failed to object to the original permit; the Administrative Court ruled that when an authority revokes a previously issued building permit, or reverses a decision to revoke such a permit, third parties challenging this action do not need to have previously opposed the initial construction application to possess the requisite standing to appeal, provided they meet the general criteria for standing as persons directly affected by the challenged administrative act, concluding that the neighbors' status as adjacent owners conferred sufficient interest to contest the subsequent administrative actions regarding the construction authorization.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 50 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 21 LE, Art. 65 PAmm; Building Permit Revocation Standing for Neighbors: che, data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a contestare licenza ritiro dell'autorizzazione legittimazione a ricorrere proprietà immobiliare domanda indirizzata all'autorità legittimazione dei vicini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50 PAmm
che, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 50 PAmm, il municipio di __________, chiamato a rispondere al ricorso in questione, ha revocato la decisione di revoca parziale della licenza (ris.
Art. 18 PAmm
The case was decided based on the file without further investigation, as permitted by this procedural article.
Art. 43 PAmm
The court determined that the active standing (legitimation) of the appellants should be assessed solely based on the criteria set out in this article, leading to the admission of the appeal.
Art. 21 LE
The overall admissibility of the appeal was established based on this article.
Art. 65 PAmm
This article was cited as one of the general legal provisions governing the decision process, leading to the granting of the appeal and the annulment of the previous decision.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 21 LE

The overall admissibility of the appeal was established based on this article.

Art. 43 PAmm

The court determined that the active standing (legitimation) of the appellants should be assessed solely based on the criteria set out in this article, leading to the admission of the appeal.

Art. 18 PAmm

The case was decided based on the file without further investigation, as permitted by this procedural article.

Art. 65 PAmm

This article was cited as one of the general legal provisions governing the decision process, leading to the granting of the appeal and the annulment of the previous decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.96.00237 · Lugano 3 marzo 1997 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 ottobre 1996 di

__________ __________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5251) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 23 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha revocato la decisione 17 giugno 1996 mediante la quale aveva parzialmente revocato la licenza edilizia 21 dicembre 1994 rilasciata alla __________ per l'edificazione di uno stabile a destinazione mista sulla part. n. __________ RFD;

viste le risposte:

- 4 novembre 1996 del comune di __________;

- 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato;

- 24 gennaio 1997 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 21 dicembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ una licenza edilizia per costruire uno stabile a destinazione mista sulla part. n. __________ RFD;

che la decisione, alla quale nessuno si era opposto, è cresciuta in giudicato;

che la __________ ha da tempo iniziato i lavori;

che nella primavera del 1996 i ricorrenti __________ e la __________ proprietari di fondi confinanti a N ed a S con quello dedotto in edificazione (part. n. __________ e __________ RFD) si sono rivolti al municipio per contestare alcune parti della costruzione, a loro avviso non conformi alle norme edilizie applicabili;

che, dando seguito alle rimostranze dei vicini qui ricorrenti, il 18 giugno 1996 il municipio di __________ ha revocato la licenza accordata due anni prima alla qui resistente __________, limitatamente alle parti della costruzione che a suo avviso sarebbero state contrarie al diritto vigente;

che contro la decisione di revoca parziale della licenza __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 50 PAmm, il municipio di __________, chiamato a rispondere al ricorso in questione, ha revocato la decisione di revoca parziale della licenza (ris. mun. 27.7.1996);

che contro questo provvedimento volto a ripristinare lo status quo ante, __________ e la __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della decisione di revoca della licenza;

che con giudizio 16 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile questa nuova impugnativa, ritenendo che gli insorgenti, non essendosi a suo tempo opposti alla domanda di costruzione, non fossero abilitati a contestare le successive decisioni concernenti l’opera in oggetto: quindi nemmeno una decisione volto a riconferire validità alla licenza revocata;

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché decida nel merito;

che, in sostanza, i ricorrenti contestano che la qualità per agire in giudizio contro una decisione di questa natura possa essere subordinata al requisito formale della preventiva opposizione;

che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;

che ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza in oggetto, contestando partitamente le tesi degli insorgenti;

che il municipio di __________ si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato, in

diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l’art. 21 LE;

che, data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 PAmm);

che, giusta l'art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione giuridica risulta collegata al provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, tale insomma da contraddistinguere la sua posizione da quella degli altri membri della collettività;

che il riconoscimento della qualità per agire in via di ricorso postula inoltre che l'insorgente risulti titolare di un interesse attuale, concreto, diretto e personale a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere;

che, nell'ambito del diritto edilizio, il riconoscimento della legittimazione a ricorrere presuppone inoltre che l'insorgente si sia tempestivamente opposto alla domanda di costruzione, quando questa è stata pubblicata e notificata ai confinanti (art. 8 e 21 cpv. 2 LE);

che una licenza edilizia, una volta cresciuta in giudicato formale, non può più essere impugnata mediante mezzi di ricorso ordinari;

che l'atto non è comunque irrevocabile: a determinate condizioni, l'autorità che ha rilasciato il permesso di costruzione può anche revocarlo;

che la revoca può essere pronunciata d'ufficio o su richiesta di terzi;

che contro le decisioni di revoca ha diritto di ricorrere il beneficiario dell'atto revocato;

che contro le decisioni con cui l'autorità respinge invece una domanda di revoca di licenza rilasciata a terzi, l'istante in revoca ha

diritto di ricorrere se dispone della qualità per agire in giudizio definita dall'art. 43 PAmm: non occorre a tal fine che si sia a suo tempo opposto alla domanda di costruzione;

che, in effetti, la revoca della licenza edilizia può essere pronunciata per motivi che non potevano essere rilevati al momento in cui la domanda di costruzione è stata pubblicata e decisa o per motivi subentrati in seguito, segnatamente dopo il rilascio del permesso;

che in questi casi sarebbe invero irragionevole subordinare la legittimazione a ricorrere dei terzi al requisito della preventiva opposizione alla domanda di costruzione;

che non si può in effetti pretendere che il terzo che non ha motivo di contestare un intervento edilizio si opponga comunque alla domanda di costruzione allo scopo di riservarsi il diritto di sollecitare la revoca della licenza e di impugnare semmai la decisione con cui l’autorità respinge una simile richiesta;

che analoghe considerazioni valgono per quel che attiene al riconoscimento della legittimazione attiva del terzo nel caso in cui l'autorità revochi una precedente decisione di revoca della licenza pronunciata su richiesta dell’insorgente;

che, stante quanto precede, non può essere tutelato il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per difetto di opposizione, il ricorso che inoltratogli da __________ e dalla __________ contro la decisione 23 luglio 1996 con cui il municipio di __________ aveva revocato la precedente decisione di revoca parziale della licenza rilasciata alla __________;

che la legittimazione attiva di questi ricorrenti andava esaminata e decisa unicamente in base ai criteri sanciti dall'art. 43 PAmm;

che, essendo i ricorrenti proprietari di fondi confinanti con quello dei resistenti ed in quanto tali direttamente e concretamente interessati a contestare la realizzazione di opere che sarebbero state autorizzate in contrasto con la legge, la legittimazione attiva a censurare la decisione municipale in oggetto non poteva essere loro negata;

che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dell’impugnativa dopo aver offerto ai ricorrenti adeguate possibilità di far valere le loro ragioni;

che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;

visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 16 ottobre 1996 (n. 5251) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, sentiti i ricorrenti, statuisca nel merito del ricorso inoltratogli.

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 900.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario