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52.1996.21 • TCA TI 52.1996.21 Generato dall'IA

Communal Association Compensation Dispute Over Forest Road Costs Settlement Ratified

Numero d'incarto 52.1996.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed appeals filed against a state council decision that obligated one communal association to compensate another for residual costs related to the construction of a forest road network, following a settlement reached between the parties during a hearing. The court ruled to strike the appeals because the parties had subsequently ratified a comprehensive transaction addressing both the outstanding construction costs (involving a lump sum payment) and the allocation of future road maintenance expenses (stipulating a 25% annual contribution for 30 years), recognizing this agreement as a final settlement, despite later, post-hearing attempts by the appellants to introduce clarifying stipulations to the maintenance terms, which the court deemed irrelevant to the perfection of the prior transaction.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF; Communal Association Compensation Dispute Over Forest Road Costs Settlement Ratified: The court ruled to strike the appeals because the parties had subsequently ratified a comprehensive transaction addressing both the outstanding construction costs (involving a lump sum payment) and the allocation of future road maintenance expenses (stipulating a 25% annual contribution for 30 years), recognizing this agreement as a final settlement, despite later, post-hearing attempts by the appellants to introduce clarifying stipulations to the maintenance terms, which the court deemed irrelevant to the perfection of the prior transaction.

Parole chiave

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fine del processo costruzione stradale indennizzo statale contributi di mantenimento accordo di associazione audizione delle parti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

This article concerning costs is implicitly referenced because the dispositive states that no fees or expenses are levied and costs are compensated (though the specific reference to Art. 66 is not fully visible in the Italian text provided, the structure of order 2 strongly suggests the application of general rules governing costs in the context of the final decision, which in Swiss administrative law often mirrors provisions concerning cost allocation/compensation for procedural closure or withdrawal, often covered under the general procedural code or specific Cantonal/Federal Tribunal rules, which in this context refers to the procedure for costs compensation after the withdrawal/settlement).

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00021-22 · Lugano 29 maggio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 15 gennaio 1996 dei

a) __________ patr. da: avv. __________ b) __________ patr. da: avv. __________ contro

la decisione 5 dicembre 1995, no. 6586, con cui il Consiglio di Stato ha obbligato il Patriziato di __________ a versare al Patriziato di __________ la somma di fr. 24'477.-- a compensazione dei costi residui sopportati dai patriziati per la costruzione della rete stradale forestale __________;

ritenuto, in fatto e in diritto

che all'udienza 16 settembre 1997

"Dopo discussione le parti dichiarano di ritirare le impugnative. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa del Patriziato di __________ verso il Patriziato di __________ a titolo di costi residui sopportati per la costruzione della strada forestale in esame il Patriziato di __________ verserà pertanto al Patriziato di __________ l'importo di fr. 25'000.-- entro la fine di febbraio 1998. I rappresentanti del Patriziato di __________ dichiarano altresì di rinunciare all'incasso del contributo di fr. 24'477.-- qualora la Confederazione dovesse negare totalmente il sussidio federale.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione, circa il cui accertamento è pendente un ricorso davanti al Consiglio di Stato, si stabilisce quanto segue:

"il Patriziato di __________ verserà annualmente al Patriziato di __________ entro 2 mesi dalla presentazione dei consuntivi delle spese di manutenzione della strada fino al confine giurisdizionale dei 2 patriziati l'equivalente del 25 %. E' esclusa la tratta di attraversamento del monte __________. La presente convenzione sarà suscettibile di modifica qualora il tracciato attuale nella sua totalità dovesse subire delle aggiunte o modifiche.

La durata della presente convenzione è di 30 anni".

Le parti dichiarano che quanto sopra concordato (ritiro ricorsi, accordo sulle spese di manutenzione) vale, nei reciproci rapporti, quale transazione. Le parti dichiarano di trasmettere non appena possibile la ratifica dell'accordo di cui sopra da parte dei rispettivi uffici patriziali e, se del caso, delle assemblee affinché il Tribunale cantonale amministrativo possa procedere allo stralcio dei gravami.

Le parti invitano quindi congiuntamente il Dipartimento del territorio a revocare la decisione 12 dicembre 1995 stabilente la ripartizione dei costi di manutenzione.

Le parti chiedono inoltre al Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento, di rinunciare a porre a loro carico le spese di perizia.

Dopo di che il Tribunale cantonale amministrativo procederà allo stralcio senza aggravio di spese compensate le ripetibili.

..."

che tanto gli uffici quanto le assemblee dei patriziati ricorrenti hanno approvato la transazione di cui sopra;

che, nello scritto attraverso il quale comunicava l'accettazione della transazione, ciascun ricorrente ha proposto di apportare delle precisazioni in merito all'accordo sulle spese di manutenzione: applicabilità tanto alla manutenzione ordinaria che straordinaria (cfr. lettera

10 marzo 1998 del patrocinatore del Patriziato di __________), limite massimo di spesa per ogni singolo intervento su cui calcolare la partecipazione di fr. 20'000.-- (cfr. lettera 7 aprile 1998 dell'ufficio patriziale di __________);

che tale circostanza non osta allo stralcio dei gravami;

che, l'accordo sulle spese di manutenzione è in effetti volto anzitutto a togliere il ricorso inoltrato innanzi al Consiglio di Stato dal Patriziato di __________ il 10 gennaio 1996 contro la decisione 12 dicembre 1995 con cui il Dipartimento del territorio aveva deciso su quello specifico problema;

che, in ogni caso, le sollecitate precisazioni di cui si è detto, poiché formulate dopo l'udienza 16 settembre 1997 (e addirittura dopo le incondizionate decisioni di approvazione dei rispettivi organi patriziali) non costituiscono degli elementi della transazione conchiusa innanzi al Tribunale e non devono pertanto essere accettate ai fini del perfezionamento della stessa;

che, pertanto, i ricorsi possono essere stralciati dai ruoli senza preoccuparsi di sapere se ed in che misura le richieste di precisazioni devono essere rispettivamente sono state accettate;

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario