Taxpayers v. State Council Regarding Parish Accounts Approval Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers challenged the State Council's decision to dismiss their appeal against a parish assembly's approval of the 1995 final accounts, arguing the State Council was incompetent to review the substantive merits of the accounts, deferring instead to the ecclesiastical authority. The Administrative Court found that the State Council erred in refusing jurisdiction, reasoning that while parish accounts are subject to ecclesiastical approval, disputes concerning their approval, not relating to the exercise of worship, fall under the jurisdiction of the civil administrative authority, specifically citing precedent that dictates the civil authority must render the final judgment on such matters, thus requiring the annulment of the State Council's resolution and remittance of the case for a merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 RLLCC, Art. 19 LLCC, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 28 cpv. 2 LLCC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 lett. a LOC; Taxpayers v. State Council Regarding Parish Accounts Approval Jurisdiction: The Administrative Court found that the State Council erred in refusing jurisdiction, reasoning that while parish accounts are subject to ecclesiastical approval, disputes concerning their approval, not relating to the exercise of worship, fall under the jurisdiction of the civil administrative authority, specifically citing precedent that dictates the civil authority must render the final judgment on such matters, thus requiring the annulment of the State Council's resolution and remittance of the case for a merits review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAGround for annulling the contested decision because the State Council improperly denied its competence to examine the merits of the appeal.
Cited in the concluding provisions as the legal basis for addressing disputes concerning parish assembly resolutions, including those on account approval, which informed the decision on jurisdiction.
Cited in the concluding provisions as the legal basis regarding the parish assembly's competence to approve accounts, which is relevant to the jurisdictional dispute.
Cited in the concluding provisions as the legal basis requiring the Ordinary's approval of parish accounts, which the State Council mistakenly relied upon to claim incompetence.
Cited in the concluding provisions, providing the basis for the Administrative Tribunal's competence in this matter.
Cited in the concluding provisions, establishing the standing/legitimacy of the appellants.
Cited in the concluding provisions as the basis for deciding the appeal based on the existing file without further investigation (procedural).
Applied in the final orders to grant dispensation from court fees to the parish (costs/fees rule).
Cited in the concluding provisions to confirm the appeal was filed within the statutory time limit (procedural).
Cited in the concluding provisions, likely related to the procedure for official notification or general appeal procedures.
Testo completo
Incarto n. 52.96.00202 · Lugano 20 novembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 1996 di
__________ contro
la risoluzione 4 settembre 1996 (n. 4501) con cui il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 21 marzo 1996 degli insorgenti avverso i conti consuntivi relativi all'anno 1995 approvati dall'assemblea parrocchiale di __________ nella seduta del 6 marzo 1996;
viste le risposte:
- 19 settembre 1996 della __________;
- 25 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
- 2 ottobre 1996 della Parrocchia di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 6 marzo 1996 per deliberare, in particolare, sui conti consuntivi relativi all'anno 1995 (trattanda n. 4). Per quanto concerne l'esame di questa trattanda dal verbale assembleare, allegato alle risposte della __________ (doc. C) e del Consiglio parrocchiale (doc. 4), risulta quanto segue:
"Trattanda no. 4: approvazione conti consuntivi 1995
4.1 Messaggio del CPP
Il Presidente di sala legge il messaggio allegato.
Il cassiere spiega alcune poste degli allegati.
4.2 Rapporto di revisione
Il signor __________, anche a nome del 2.o revisore signor __________, legge il rapporto di revisione allegato.
4.3 Approvazione e scarico al __________
I conti vengono messi in discussione.
La signora __________ chiede diverse spiegazioni, sia in merito all'amministrazione "__________", sia sui conti della Parrocchia.
Risponde il cassiere.
La signora __________ non si dichiara soddisfatta e chiede di poter vedere il dettaglio dei conti.
La signora __________ ritiene che gli interessi sul capitale investito debbano essere passati, dal 30.04.94 in avanti, sui conti amministrazione __________.
Il signor __________ è dello stesso parere della signora __________. Il cassiere spiega di averli capitalizzati, sia nel 1994 che nel 1995; in quanto non in possesso delle decisioni cantonali e federali in merito ai sussidi. Non appena avrà i dati definitivi, farà gli assestamenti del caso, cosa che avverrà sicuramente entro l'estate.
La signora __________ chiede di vedere un conteggio con gli interessi finanziari integrati nell'amministrazione, come lei chiede.
Il __________, per bocca del suo Presidente, propone di inviare, appena possibile, a tutti i presenti, uno specchietto di tutta la situazione "__________", come richiesto dalla signora __________, questo però senza modificare i conti presentati. Gli assestamenti contabili verranno eseguiti non appena in possesso delle decisioni anche federali (quelle cantonali sono nel frattempo arrivate).
Questa proposta viene approvata come segue:
Votanti: 31 favorevoli 26
contrari
astenuti
5 (membri del CPP)
Il signor __________ chiede come mai la particella __________ non figura nell'elenco dei beni immobili.
Gli viene risposto che appartiene al beneficio cappellanico __________
Si passa alla votazione per l'approvazione dei conti 1995, che vengono approvati, così come presentati, come segue:
Votanti: 31 favorevoli 16
contrari 0
astenuti 15 (tra cui i membri del __________)"
Il Tribunale non sa se quel verbale sia stato approvato. Dal suo esame non risulta tuttavia che quel documento sia stato letto ed approvato dall'assemblea prima del suo scioglimento in applicazione dell'art. 20 RLLCC.
B. a) Il 21 marzo 1996 __________ e __________ hanno impugnato a titolo cautelativo l'approvazione dei conti consuntivi della parrocchia riferiti al 1995 innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo in particolare che non fossero stati presentati in modo corretto. Il ricorso é stato mantenuto con scritto 24 aprile 1996, data alla quale gli insorgenti hanno ricevuto i conteggi che il Consiglio parrocchiale aveva promesso di trasmettere ai membri dell'assemblea.
b) Con risoluzione 4 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Ammessa la competenza a decidere e la legittimazione degli insorgenti, il Governo ha considerato che l'assemblea era stata convocata e tenuta in modo corretto, mentre che l'esame dei conti esulava dalla sua competenza, trattandosi di prerogativa dell'Ordinario (art.
19 LLCC). Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso per quanto atteneva agli aspetti formali ed lo ha dichiarato irricevibile quo alle contestazioni sostanziali, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla __________ per l'approvazione dei conti consuntivi della parrocchia di __________ relativi all'esercizio 1995.
C. Con impugnativa 12 settembre 1996 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme ai conti consuntivi della parrocchia di __________ concernenti il 1995. Essi sostengono in primo luogo la competenza del Governo di verificare detti conti; ribadiscono indi, nel merito, le motivazioni già sostenute innanzi a quest'ultima autorità.
Il consiglio parrocchiale ed il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, così come __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia, non potendo valere
- al riguardo - il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC al quale ha fatto capo il Consiglio di Stato per determinare la legittimazione dei ricorrenti, poiché limitato alla competenza delle autorità di ricorso). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. L'esame e l'approvazione dei conti della parrocchia spettano all'assemblea (art. 18 lett. e LLCC). I conti della parrocchia devono inoltre essere trasmessi all'Ordinario per approvazione (art. 19 LLCC). Il Consiglio di Stato ha dedotto da quest'ultima disposizione la sua incompetenza a decidere il gravame dei coniugi __________, volto a censurare i conti consuntivi della parrocchia di __________ concernenti l'esercizio 1995.
2.2. La tesi esposta dal Consiglio di Stato non può essere tutelata. Come aveva già avuto modo di spiegare in maniera compiuta nella sentenza 6 ottobre 1927 la Commissione dell'amministrativo, chiamata a statuire su di un ricorso del Consiglio parrocchiale di __________, che lamentava un'identica interpretazione delle predette disposizioni da parte del Consiglio di Stato, gli art. 18 lett. e 19 LLCC si limitano a designare le autorità competenti per l'approvazione dei conti parrocchiali, ma non danno alcuna indicazione sul modo per eliminare eventuali contestazioni che dovessero sorgere attorno agli stessi. A questo scopo bisogna invece riferirsi all'art. 28 LLCC, secondo il cui capoverso 1 le contestazioni relative all'esercizio di voto nelle assemblee parrocchiali, alla loro convocazione e tenuta, alla nomina del Consiglio parrocchiale e *alle loro deliberazioni* saranno decise dal Consiglio di Stato con le norme stabilite dalla procedura per le cause amministrative (nel 1927 dal Commissario di distretto, con facoltà di appello al Governo, secondo le norme stabilite per le cause dell'amministrativo non contenzioso), mentre che - per il capoverso 3 della stessa disposizione -
(solo) le contestazioni relative all'esercizio del culto sono di competenza dell'Ordinario. Dopo aver riferito sulla volontà del legislatore ed essersi appoggiata alla dottrina (E. Maspoli, Il diritto ecclesiastico dello Stato del Canton Ticino, 2.a edizione, 1924, pag. 164), la Commissione ha tassativamente concluso che *"risulta chiaro ed indiscutibile il concetto che in materia di approvazione di conti, coi quali nulla ha a che vedere quanto spetta più precisamente all'esercizio del culto, é e non può essere che l'autorità civile quella che deve pronunciare l'ultimo giudizio"* agente in veste di giudice amministrativo. La Commissione ne ha dedotto che il Consiglio di Stato *"sia andato troppo oltre, abbia rinunciato a delle competenze proprie per consentirle invece all'Ordinario diocesano, quando gli ha attribuito il diritto di sindacare i conti della parrocchia come giudice inappellabile piuttosto che come parte ed amministratore egli stesso, le cui opinioni possono e debbono sindacarsi - in questa materia che attiene al
diritto civile e nulla ha a che vedere coll'esercizio del culto - da una autorità civile"* (cfr. sentenza citata, pubbl. in appendice a RVGC, sessione ordinaria autunnale 1927, N. 510, cui il Tribunale rinvia anche quo alle doviziose motivazioni della conclusione ed all'estesa citazione dei materiali legislativi). Alla detta logica, incontrovertibile conclusione si addiviene pure facendo capo all'interpretazione dell'art. 28 LLCC affacciata da __________ relativamente all'affermazione della competenza del Tribunale amministrativo a conoscere in seconda istanza contestazioni su tale oggetto (Diritto costituzionale ticinese, 1988, pag. 245 N. 43). Né, del resto, nelle proprie osservazioni al ricorso la __________ vescovile ha rivendicato la competenza ad occuparsi a titolo esclusivo dell'approvazione dei conti parrocchiali, rispettivamente di liti vertenti attorno agli stessi, limitandosi a postulare la reiezione del gravame.
3. Negando indebitamente la propria competenza ed esaminare nel merito le censure mosse dai coniugi __________ avverso i conti consuntivi parrocchiali riferiti all'esercizio 1995 il Consiglio di Stato ha violato il diritto (art. 61 PAmm). La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 21 marzo 1996 anche sotto questo aspetto.
4. Poiché la parrocchia non é intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. La risoluzione 4 settembre 1996 (n. 4501) del Consiglio di Stato é annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 21 marzo 1996 di __________ e __________ avverso la deliberazione 6 marzo 1996 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha approvato i conti consuntivi della parrocchia relativi all'anno 1995.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario