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52.1996.2 • TCA TI 52.1996.2 Generato dall'IA

Municipal Council Member v. Municipality (1994 Final Accounts)

Numero d'incarto 52.1996.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipal council member appealed the approval of the 1994 final accounts, alleging that the municipality failed to account for its share of a loan, totaling over 454,000, taken out by a water purification consortium for construction expenses. The administrative court upheld the State Council's rejection of the appeal, reasoning that the debt was legitimately recorded solely in the consortium's accounts because the consortium's statutes did not specify that member municipalities must assume the debt directly, and the municipality's partial repayment of its share in 1994 was correctly booked as the initial step of the investment, with amortization permitted only from the subsequent fiscal year.

Regesto Legislator

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Art. 28 LCCom, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 209 lett. a LOC, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 61 PAmm; Municipal Council Member v. Municipality (1994 Final Accounts): The administrative court upheld the State Council's rejection of the appeal, reasoning that the debt was legitimately recorded solely in the consortium's accounts because the consortium's statutes did not specify that member municipalities must assume the debt directly, and the municipality's partial repayment of its share in 1994 was correctly booked as the initial step of the investment, with amortization permitted only from the subsequent fiscal year.

Parole chiave

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rendiconto di Stato legittimazione del comune rimborso del debito approvazione del regolamento finanze locali difetto di responsabilità comunale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 28 LCCom
Il Consiglio di Stato ha indi rilevato che lo Statuto del consorzio della __________ non specifica chi debba assumersi i debiti e che l'art. 28 LCCom autorizza il consorzio a contrarre dei mutui.
Art. 208 cpv. 1 LOC
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
Art. 209 lett. a LOC
1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC).
Art. 18 cpv. 1 PAmm
Essa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 61 PAmm
This provision was used to justify that the municipal accounts presentation was not contrary to law, leading to the dismissal of the appeal.
Art. 28 PAmm
This provision was applied to order the appellant to pay the court fees.
art. 208 LOC
Cited as the basis for the court's jurisdiction in the preamble to the final orders.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 PAmm

This provision was used to justify that the municipal accounts presentation was not contrary to law, leading to the dismissal of the appeal.

art. 208 LOC

Cited as the basis for the court's jurisdiction in the preamble to the final orders.

art. 209 LOC

Cited in the preamble to the final orders, relevant to the admissibility of the appeal.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the final orders, referring to the possibility of deciding based on the file without further investigation.

art. 46 PAmm

Cited in the preamble to the final orders, confirming the timeliness of the appeal.

art. 28 PAmm

This provision was applied to order the appellant to pay the court fees.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00002 DP 2/96 leo · Lugano 4 giugno 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 dicembre 1995 di

__________ Contro

la risoluzione 19 dicembre 1995 (n. 6881) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 26 luglio 1995 dell'insorgente avverso la deliberazione 18 luglio 1995 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune riferiti all'anno 1994;

viste le risposte:

- 8 gennaio 1996 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

- 16 gennaio 1996 del municipio di __________;

- 2 febbraio 1996 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nella seduta del 18 luglio 1995 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'anno 1994. Il consigliere comunale __________ ha impugnato quella deliberazione con ricorso 26 luglio 1995 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Il ricorrente ha sostenuto che da parecchi anni non venivano contabilizzati tutti gli investimenti, i passivi e gli ammortamenti. Più precisamente il ricorrente si é riferito ad un prestito contratto dal comune "sotto la copertura" del consorzio per la depurazione delle acque __________, di fr. 454'600,95.

B. Con risoluzione 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha anzitutto appurato che il consorzio per la depurazione delle acque di __________, __________ e __________, detto consorzio della __________, ha ottenuto presso un istituto bancario un prestito fisso di fr. 780'000.--. Quell'importo corrisponde alla quota di partecipazione dei comuni di __________ e __________ alle spese di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque (IDA) di __________, presso il quale il consorzio di depurazione delle acque della __________ - suo proprietario - ha concesso al consorzio della __________ di depurare le acque. Il comune di __________ ha invece già assunto la sua quota parte del debito. Sull'importo di fr. 780'000.-- i due citati comuni versano al Consorzio della __________ gli interessi maturati sulla quota di capitale che li concerne: quotaparte che per __________ assommava a fr. 454'600,95. Il Consiglio di Stato ha indi rilevato che lo Statuto del consorzio della __________ non specifica chi debba assumersi i debiti e che l'art. 28 LCCom autorizza il consorzio a contrarre dei mutui. Ne ha dedotto la legittimità dell'esposizione del debito verso l'istituto bancario nei soli conti del consorzio.

C. Con ricorso 31 dicembre 1995 __________ si é aggravato contro il giudicato governativo, riprendendo le motivazioni e le domande già sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore.

Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il presidente del consiglio comunale ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Il ricorrente riprende in questa sede le censure che aveva già sottoposto all'esame del Consiglio di Stato. Il Tribunale amministrativo ritiene quindi di poter a sua volta rinviare alle circostanziate e pertinenti considerazioni svolte dall'istanza inferiore per respingere l'impugnativa, dallo stesso condivise. La presentazione del consuntivo 1994 del comune di __________, che non espone la quotaparte del comune relativa al prestito contratto dal consorzio della __________ a titolo di partecipazione alla costruzione dell'impianto IDA del consorzio della __________, appare corretta: più precisamente essa non é lesiva di una qualche norma di legge (art. 61 PAmm). Quel debito può pertanto lecitamente figurare nei soli conti del consorzio. Sarebbe del resto risultata legittima anche la soluzione inversa, prospettata dal ricorrente, secondo cui il debito fosse assunto dai comuni membri per quanto di loro spettanza e figurasse di conseguenza solo nei conti di questi ultimi, insieme con l'investimento. Come ha ulteriormente e rettamente argomentato il Consiglio di Stato, verificandosi la prima ipotesi nulla vieta al municipio di indicare nel messaggio sui consuntivi - meglio ancora in calce al bilancio di chiusura (cfr. per impegni analoghi, Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, vol. 1, cap. 2.2., pag. 40) - la quotaparte comunale del debito consortile. Deve del pari essere tutelata, poiché non contraria a una qualche norma di legge, la decisione del comune di rimborsare la propria quotaparte del debito in rate di fr. 100'000.-- annui, la prima volta durante l'esercizio 1994; quell'importo, come risulta dal consuntivo 1994 (pag. 56), é stato giustamente attivato a bilancio quale prima tappa di quell'investimento. Contrariamente a quanto crede il ricorrente, l'ammortamento su quell'investimento potrà tuttavia essere effettuato per la prima volta solo nell'esercizio 1995, e non già in sede di esercizio 1994 (art. 11 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987).

3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto.

4. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC, 18, 28, 46, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio di fr. 500.-- é posta a carico del ricorrente

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario