Appeal against Municipal Ordinance Regulation of Funeral Organization at Communal Cemetery
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a State Council resolution that rejected a challenge to a municipal ordinance regulating funeral organization at the communal cemetery. The administrative tribunal declared the appeal inadmissible because its jurisdiction, governed by an enumerative system, does not extend to challenging municipal normative acts like ordinances; the law mandates specific recourse procedures against such acts, and when the Government rules on an appeal concerning a municipal ordinance, it acts in an oversight capacity, rendering its decision unappealable to the administrative tribunal, although the appellant was excused from court fees due to the lower authority's erroneous direction regarding the proper legal remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 187 lett. a LOC, Art. 2 PAmm, Art. 28 PAmm; Appeal against Municipal Ordinance Regulation of Funeral Organization at Communal Cemetery: The administrative tribunal declared the appeal inadmissible because its jurisdiction, governed by an enumerative system, does not extend to challenging municipal normative acts like ordinances; the law mandates specific recourse procedures against such acts, and when the Government rules on an appeal concerning a municipal ordinance, it acts in an oversight capacity, rendering its decision unappealable to the administrative tribunal, although the appellant was excused from court fees due to the lower authority's erroneous direction regarding the proper legal remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe provision establishing the jurisdictional limits, implicitly cited as the basis for declaring incompetence.
Used to grant the benefit of exemption from court fees because the lower authority wrongly indicated the appeal remedy.
Cited in the grounds section, related to the general grounds for appeal to the Administrative Tribunal, although the appeal was ultimately declared inadmissible on jurisdictional grounds.
Cited in the grounds section when explaining why an appeal to the Administrative Tribunal is generally not available against municipal decisions that are not concrete and individual, but the specific issue was jurisdictional incompetence.
Cited in the grounds section regarding the examination of jurisdiction.
Testo completo
Incarto n. 52.96.00194 · Lugano 23 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 settembre 1996 di
contro
la risoluzione 20 agosto 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 26 giugno 1996 dell'insorgente avverso l'ordinanza concernente l'organizzazione di funerali presso il cimitero comunale adottata il 10 giugno 1996 dal municipio di __________;
viste le risposte:
- 17 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
- 3 ottobre 1995 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 10 giugno 1996 il municipio di __________ ha adottato un'ordinanza concernente l'organizzazione di funerali presso il cimitero comunale, che é stata pubblicata agli albi comunali il 13 giugno successivo;
che, con ricorso 26 giugno 1996, __________ __________ ha impugnato la menzionata ordinanza innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla;
che, con risoluzione 20 agosto 1996, il Governo ha respinto il ricorso;
che, con gravame 3 settembre 1996, __________ __________ insorge davanti a questo Tribunale contro il giudizio suddetto, chiedendo il suo annullamento oltre a quello dell'ordinanza municipale;
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le *decisioni* degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che l'art. 208 cpv. 1 LOC prevede dunque l'impugnabilità in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo dei soli provvedimenti di natura concreta ed individuale degli organi comunali, ossia delle decisioni: non permette di contestare anche l'adozione di atti normativi di natura generale ed astratta, tali i regolamenti o le ordinanze;
che l'impugnazione (diretta) degli atti normativi comunali ha invece luogo secondo specifiche disposizioni, che non prevedono il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 187 lett. a LOC per i regolamenti e
192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC per le ordinanze);
che, d'altra parte, quando il Governo evade i ricorsi volti a censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza comunali agisce in veste di autorità di vigilanza sui comuni, per cui le relative decisioni non sono suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207 LOC; inoltre alle precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le contestazioni mosse dall'insorgente avverso l'ordinanza municipale 10 giugno 1996;
che alla detta conclusione non osta evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la competenza delle autorità é infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm);
che l'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia al ricorrente di essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 2, 3, 28, 60 PAmm; da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207, 208 LOC dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso é irricevibile.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario