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52.1996.189 • TCA TI 52.1996.189 Generato dall'IA

Owner's Appeal Regarding License Suspension Transferred Due to Improper Venue

Numero d'incarto 52.1996.189
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An establishment owner appealed a departmental decision that suspended their operating license for several days due to repeated violations of closing times, despite the owner arguing the overages were minor (5-10 minutes) and the penalty disproportionate. The administrative court declared the appeal inadmissible because, under the new relevant legislation, decisions issued by the Department were required to be appealed to the Council of State within 15 days, not to the administrative court, and thus the case was ordered to be officially transmitted to the competent authority.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 71 cpv. 1 Les, Art. 4 PAmm, art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, art. 68 cpv. 1 lett. b, art. 28 PAmm; Owner's Appeal Regarding License Suspension Transferred Due to Improper Venue: The administrative court declared the appeal inadmissible because, under the new relevant legislation, decisions issued by the Department were required to be appealed to the Council of State within 15 days, not to the administrative court, and thus the case was ordered to be officially transmitted to the competent authority.

Parole chiave

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autorità amministrativa ritiro della concessione licenziatario procedura di ricusazione sfratto da locali commerciali ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 3 PAmm
This article is cited in the preamble regarding the examination of the Tribunal's competence, which underpins the decision on inadmissibility (Order 1).
Art. 71 cpv. 1 Les
Per ciò che interessa maggiormente questa sede, va sottolineare che in base a quanto sancito dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.
Art. 4 PAmm
This article (cited in the preamble) mandates the transmission of the case file to the competent authority (Order §).
art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994
This article is cited in the preamble to the decision, which ultimately leads to the declaration of inadmissibility (Order 1), as it dictates the competent authority for appeal.
art. 68 cpv. 1 lett. b
This article is cited in the preamble, likely relating to the decision to waive costs/expenses in Order 2.
art. 28 PAmm
This article is cited in the preamble, likely relating to the procedural orders (Order 1 and §).
art. 60 PAmm
This article is cited in the preamble, likely pertaining to the overall procedure leading to the final orders.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994

This article is cited in the preamble to the decision, which ultimately leads to the declaration of inadmissibility (Order 1), as it dictates the competent authority for appeal.

art. 4 PAmm

This article (cited in the preamble) mandates the transmission of the case file to the competent authority (Order §).

art. 68 cpv. 1 lett. b

This article is cited in the preamble, likely relating to the decision to waive costs/expenses in Order 2.

art. 28 PAmm

This article is cited in the preamble, likely relating to the procedural orders (Order 1 and §).

art. 3 PAmm

This article is cited in the preamble regarding the examination of the Tribunal's competence, which underpins the decision on inadmissibility (Order 1).

art. 60 PAmm

This article is cited in the preamble, likely pertaining to the overall procedure leading to the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 52.96.00189 DP 180/96 cm · Lugano 16 settembre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Monica Campana Liebi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 agosto 1996 di

__________ rappr. da: __________ contro

la decisione 26 agosto 1996 (no 101/96) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che ha sospeso dal 27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996 la patente relativa al __________

viste le osservazioni 4 settembre 1996 del Dipartimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Nel corso del 1996 la Polizia comunale di __________, nell'ambito di normali controlli inerenti la chiusura dei locali pubblici, ha potuto accertare che il __________ è rimasto aperto per ben sette volte oltre l'orario consentito (01.00) e precisamente in data:

- 25 maggio 1996, ore 01.30, 5 avventori,

- 3 giugno 1996, ore 01.45, 5 avventori,

- 29 giugno 1996, ore 01.30, 8 avventori,

- 30 giugno 1996, ore 01.20, 12 avventori,

- 3 luglio 1996, ore 01.25, 4 avventori.

- 10 agosto 1996, 01.25, 20 avventori.

B. In data 9 luglio 1996 il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ufficio permessi e passaporti, preso atto delle anzidette ritardate chiusure, ha avvertito la __________, titolare della patente relativa al __________ in parola, che qualora tali infrazioni si fossero ripetute avrebbe provveduto a sospenderle la patente, ciò che avrebbe conseguentemente comportato la chiusura del locale.

C. Preso atto che l'esercizio pubblico in oggetto in data 10 e 11 agosto 1996 è nuovamente rimasto aperto oltre l'orario consentito, il 19 agosto 1996 il Dipartimento ha quindi comunicato alla __________. che avrebbe provveduto a sospenderle la patente dal

27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996.

D. Con risoluzione 26 agosto 1996 il Dipartimento ha così formalmente risolto che la patente N. __________ Cat. B 2) relativa al __________ fosse sospesa a far tempo dal 27 settembre 1996 fino al 1° ottobre 1996 con la conseguente chiusura dell'esercizio pubblico.

E. Contro tale giudizio la __________ si è aggravata al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale che la risoluzione venga annullata ed in via subordinata che la sospensione della patente venga posticipata al mese di novembre.

A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, pur ammettendo di non aver sempre rispettato l'orario di chiusura, la stessa è comunque sempre avvenuta soltanto 5/10 minuti oltre l'orario consentito. A suo modo di vedere la sanzione inflitta risulta pertanto sproporzionata alle infrazioni commesse.

F. Il ricorso è avversato dal Dipartimento, il quale adduce che non è veritiero che l'esercizio pubblico sia rimasto aperto soltanto 5/10 minuti oltre l'orario autorizzato; sostiene poi che il provvedimento adottato rispetta compiutamente il principio di proporzionalità.

Considerato, in

diritto

1. In primo luogo occorre esaminare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa (art. 3 PAmm).

La nuova Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, in vigore dall'8 marzo 1996, oltre a modificare in modo sostanziale il previgente regime normativo ha pure introdotto delle novità a livello procedurale.

Per ciò che interessa maggiormente questa sede, va sottolineare che in base a quanto sancito dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.

2. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata resa dal Dipartimento.

Giusta l'art. 71 cpv. 1 Les pubb. 1994, la stessa avrebbe quindi dovuto essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.

Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere il ricorso interposto dall' insorgente contro la decisione dipartimentale in oggetto.

Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 PAmm.

3. Visto che il ricorso è stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Dipartimento alla ricorrente (cfr. dispositivo no 2 della decisione dipartimentale), si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28 novembre 1972 in re D.).

Per questi motivi,

visti gli art. 68 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 3, 4, 28, 60 PAmm, dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato, __________.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria